CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16176/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata. Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa e adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte imprenditoriali diverse (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27431901). La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato. 2. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del precedente penale; con il riconoscimento, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec