CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi qinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 16/04/2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento di primo grado, con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di due anni. 2. Nell'interesse del è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 nonché erroneità ed illogicità motivazionale con riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 dell08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Ora, la Corte territoriale non ha affatto eluso il tema sollevato dal ricorrente, quanto al carattere non recente della condotte attribuitegli, ma ha sottolineato come i fatti associativi, risalenti al 2014 -2015 non fossero remoti rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato e andassero considerati in un ( contesto nel quale era emerso il ruolo organizzativo del Nettuno nel sodalizio di cui all'art. 416 cod. pen. e la condotta partecipativa nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Siffatta valutazione è stata razionalmente eseguita all'interno del quadro valutativo tracciato dalla Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato come, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è certamente necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, fermo restando che solo quando sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione' del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità: Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favor