CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 28 aprile 2021„ la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari 1'8 ottobre 2020, con la quale si era condannato l'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente al fine di cederla a terzi, sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio di motivazione e la violazione all'art. 192 cod. proc. pen., per mancato accoglimento della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata all'integrazione istruttoria avente ad oggetto la perizia dattiloscopica sui reperti rinvenuti e, in alternativa, l'audizione di una teste presente al momento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, per il tramite di asserzioni che rappresentano, oltretutto, la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Segnatamente, nel prospettare l'unica censura, la difesa non prende in considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello che, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, correttamente chiarisce che non si tratta di prove sopravvenute o emerse dopo la sentenza di primo grado che, in ogni caso, son irrilevantio in quanto si riferiscono ad una condotta di detenzione constatata direttamente dagli agenti di polizia giudiziaria. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 m