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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 26699/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 781/25 CC – 19/05/2025 R.G.N. 6958/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, e previo riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dall’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della confisca per equivalente, quale provento del reato di riciclaggio per il quale era stato condannato, ordinava nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26699/2025 Roma, lì, 21/07/2025 confronti del predetto la confisca per un valore equivalente alla somma di euro 124.101,73.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha violato l’art. 733, lett. b) cod. proc. pen. nel riconoscere la sentenza straniera, in quanto non ha dato rilevanza alla circostanza che il ricorrente è stato assolto per “non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Roma il 6 febbraio 2018 dal reato presupposto (bancarotta fraudolenta) del reato di riciclaggio.

Questa circostanza integrava l’elemento costitutivo del reato di riciclaggio.

2.2. Vizio di motivazione.

La motivazione sul suddetto punto è anche illogica, là dove cerca di superare l’obiezione difensiva con la circostanza che il coimputato ed il padre sono stati condannati, non spiegando tuttavia come la condanna del padre si connetta alla responsabilità del ricorrente.

Inoltre, la condanna del padre riguardava soltanto la distrazione di elicotteri e non di somme di danaro, oggetto del riciclaggio.

3. Il difensore ha presentato motivi aggiunti, deducendo che, anche volendo considerare la posizione del padre del ricorrente, il reato per il quale è stato condannato in primo grado era bancarotta fraudolenta impropria, mentre il secondo grado non è stato mai fissato e quindi il reato si è prescritto.

Si richiama la Convenzione del 31 marzo 1939 n. 1832. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l’art. 734 cod. proc. pen. prevede che avverso la decisione della corte di appello sul riconoscimento della sentenza straniera il ricorso per cassazione è consentito soltanto per “violazione di legge”.

Sono pertanto preclusi in questa sede i motivi che denuncino illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che non si traducano in ipotesi di motivazione apparente o assente.

2. Ciò premesso, il primo e secondo motivo propongono censure manifestamente infondate e anche precluse.

2.1. Quanto al primo motivo, va osservato che l’art. 24 della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], prevede – secondo un principio comune alle convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria al fine di dare esecuzione a giudicati penali - che “[OSCURATO:PERSONA] richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti” (par. 2) e che, nel caso in cui la esecuzione della confisca avvenga con il sistema del riconoscimento della decisione straniera, “soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca” (par. 5).

A ciò va aggiunto che nessuna riserva, pur prevista dalla Convenzione (cfr. art. 24, par. 3: “[OSCURATO:PERSONA], al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico”), l’Italia ha apposto alla previsione di cui all’art. 24, par.

2. Pertanto, l’interessato deve rivolgersi allo Stato richiedente per ottenere la revisione della sentenza di condanna per riciclaggio, non spettando all’autorità giudiziaria italiana richiesta di rivisitare autonomamente l’accertamento dei fatti posti alla base del giudicato da eseguire.

2.2. Non avendo l’Italia in sede di ratifica della Convenzione, come si è detto, avanzato alcuna riserva alla disposizione di cui all’art. 24, par. 2, è stato escluso dal legislatore che la stessa venga a violare a “principi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico”.

In ogni caso, il ricorrente non spiega perché un siffatto sistema di cooperazione giudiziaria, codificato in tutti gli strumenti pattizi in materia di esecuzione di giudicati stranieri, violi precetti costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. 2.3.

Il secondo motivo, oltre a basarsi sulle errate premesse di diritto già esaminate, avanza censure precluse sulla tenuta logica della motivazione.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi (art. 585 cod. proc. pen.).

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 781/25 CC – 19/05/2025 R.G.N. 6958/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, e previo riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dall’autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della confisca per equivalente, quale provento del reato di riciclaggio per il quale era stato condannato, ordinava nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26699/2025 Roma, lì, 21/07/2025 confronti del predetto la confisca per un valore equivalente alla somma di euro 124.101,73. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha violato l’art. 733, lett. b) cod. proc. pen. nel riconoscere la sentenza straniera, in quanto non ha dato rilevanza alla circostanza che il ricorrente è stato assolto per “non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Roma il 6 febbraio 2018 dal reato presupposto (bancarotta fraudolenta) del reato di riciclaggio. Questa circostanza integrava l’elemento costitutivo del reato di riciclaggio. 2.2. Vizio di motivazione. La motivazione sul suddetto punto è anche illogica, là dove cerca di superare l’obiezione difensiva con la circostanza che il coimputato ed il padre sono stati condannati, non spiegando tuttavia come la condanna del padre si connetta alla responsabilità del ricorrente. Inoltre, la condanna del padre riguardava soltanto la distrazione di elicotteri e non di somme di danaro, oggetto del riciclaggio. 3. Il difensore ha presentato motivi aggiunti, deducendo che, anche volendo considerare la posizione del padre del ricorrente, il reato per il quale è stato condannato in primo grado era bancarotta fraudolenta impropria, mentre il secondo grado non è stato mai fissato e quindi il reato si è prescritto. Si richiama la Convenzione del 31 marzo 1939 n. 1832. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l’art. 734 cod. proc. pen. prevede che avverso la decisione della corte di appello sul riconoscimento della sentenza straniera il ricorso per cassazione è consentito soltanto per “violazione di legge”. Sono pertanto preclusi in questa sede i motivi che denuncino illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che non si traducano in ipotesi di motivazione apparente o assente. 2. Ciò premesso, il primo e secondo motivo propongono censure manifestamente infondate e anche precluse. 2.1. Quanto al primo motivo, va osservato che l’art. 24 della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], prevede – secondo un principio comune alle convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria al fine di dare esecuzione a giudicati penali - che “[OSCURATO:PERSONA] richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti” (par. 2) e che, nel caso in cui la esecuzione della confisca avvenga con il sistema del riconoscimento della decisione straniera, “soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisca” (par. 5). A ciò va aggiunto che nessuna riserva, pur prevista dalla Convenzione (cfr. art. 24, par. 3: “[OSCURATO:PERSONA], al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico”), l’Italia ha apposto alla previsione di cui all’art. 24, par. 2. Pertanto, l’interessato deve rivolgersi allo Stato richiedente per ottenere la revisione della sentenza di condanna per riciclaggio, non spettando all’autorità giudiziaria italiana richiesta di rivisitare autonomamente l’accertamento dei fatti posti alla base del giudicato da eseguire. 2.2. Non avendo l’Italia in sede di ratifica della Convenzione, come si è detto, avanzato alcuna riserva alla disposizione di cui all’art. 24, par. 2, è stato escluso dal legislatore che la stessa venga a violare a “principi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico”. In ogni caso, il ricorrente non spiega perché un siffatto sistema di cooperazione giudiziaria, codificato in tutti gli strumenti pattizi in materia di esecuzione di giudicati stranieri, violi precetti costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. 2.3. Il secondo motivo, oltre a basarsi sulle errate premesse di diritto già esaminate, avanza censure precluse sulla tenuta logica della motivazione. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi (art. 585 cod. proc. pen.). Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile