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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 36923/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Min istero della Giust izia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dal resistente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello diRoma (in composizione collegiale) ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 21/11/2024, con la quale la stessa Corte aveva rigettato l’istanza finalizzata all’ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento avente n. 1251/2016 R.G., per dedotto superamento del limite massimo di reddito da parte dell’imputato e dei componenti del proprio nucleo familiare.

La Corte ha osservato che, sulla base della documentazione allegata, il nucleo familiare del ricorrente (composto dall’imputato e da altri tre membri) era titolare di un reddito complessivo pari a € 15.899,00, rientrante nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia, pari a € 12.838,01 oltre a € 1.032,91 per ciascuno dei familiari; disponendo, quindi, l’ammissione del ricorrente al beneficio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., -la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen..

Ha dedotto che, sulla base della documentazione depositata, il solo ricorrente era –in realtà – titolare, per il 2022, anno di riferimento, di un reddito pari a € 18.057,00, quindi superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio; elemento emergente dagli atti e sui quali la Corte aveva del tutto omesso di motivare.

Con il secondo motivo, ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.99, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, essendo unico contraddittore necessario nel subprocedimento in questione l’amministrazione finanziaria.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato successiva memoria illustrativa.

4. Deve preliminarmente essere affrontato il tema della competenza funzionale della Corte d’appello, in composizione collegiale, a conoscere dell’opposizione proposta dall’imputato ai sensi dell’art.99, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce – in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto»; conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione, che la competenza a decidere sul ricorso si radica in capo al Presidente della Corte, in composizione monocratica (ovvero a un magistrato dell’ufficio dallo stesso designato).

5. Nel caso di specie, la relativa decisione è stata adottata dalla Corte di appello penale in composizione collegiale e non, come stabilito dall'art. 99 del [OSCURATO:PERSONA], dall'organo monocratico nella persona del Presidente della Corte di appello o di un suo delegato.

Ne discende la violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio, con il conseguente assorbimento delle censure esposte nel ricorso (cfr. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851).

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Presidente della Corte di appello di Roma per consentire la delibazione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell'organo monocratico competente.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di appello di Roma per l'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Min istero della Giust izia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dal resistente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello diRoma (in composizione collegiale) ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 21/11/2024, con la quale la stessa Corte aveva rigettato l’istanza finalizzata all’ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento avente n. 1251/2016 R.G., per dedotto superamento del limite massimo di reddito da parte dell’imputato e dei componenti del proprio nucleo familiare. La Corte ha osservato che, sulla base della documentazione allegata, il nucleo familiare del ricorrente (composto dall’imputato e da altri tre membri) era titolare di un reddito complessivo pari a € 15.899,00, rientrante nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia, pari a € 12.838,01 oltre a € 1.032,91 per ciascuno dei familiari; disponendo, quindi, l’ammissione del ricorrente al beneficio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., -la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen.. Ha dedotto che, sulla base della documentazione depositata, il solo ricorrente era –in realtà – titolare, per il 2022, anno di riferimento, di un reddito pari a € 18.057,00, quindi superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio; elemento emergente dagli atti e sui quali la Corte aveva del tutto omesso di motivare. Con il secondo motivo, ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicazione dell’art.99, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, essendo unico contraddittore necessario nel subprocedimento in questione l’amministrazione finanziaria. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato successiva memoria illustrativa. 4. Deve preliminarmente essere affrontato il tema della competenza funzionale della Corte d’appello, in composizione collegiale, a conoscere dell’opposizione proposta dall’imputato ai sensi dell’art.99, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce – in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto»; conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione, che la competenza a decidere sul ricorso si radica in capo al Presidente della Corte, in composizione monocratica (ovvero a un magistrato dell’ufficio dallo stesso designato). 5. Nel caso di specie, la relativa decisione è stata adottata dalla Corte di appello penale in composizione collegiale e non, come stabilito dall'art. 99 del [OSCURATO:PERSONA], dall'organo monocratico nella persona del Presidente della Corte di appello o di un suo delegato. Ne discende la violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio, con il conseguente assorbimento delle censure esposte nel ricorso (cfr. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Presidente della Corte di appello di Roma per consentire la delibazione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell'organo monocratico competente. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di appello di Roma per l'u
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