CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare con rinvio la sentenza impugnata; in subordine, dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza in data 16 febbraio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Genova in data 11/12/2017 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza propongo ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'apposita istanza. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., illogicità della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 629 c.p. La difesa sostiene che nella fattispecie in esame difettava l'elemento soggettivo del reato e che i giudici d'appello sul punto avevano motivato in maniera contraddittoria e illogica. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., violazione di legge per mancata sussunzione della condotta nell' ipotesi del mero tentativo. Assume che la condotta non era stata ancora portata a termine ed era, ancora, sotto il controllo della p.o., tanto è vero che gli imputati erano arrestati mentre erano ancora a tavola e la p.o. era in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., motivazione illogica per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno nonostante la persona offesa che solo per una questione di principio aveva rifiutato il risarcimento del danno offerto dagli imputati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione art. 111 Cost. Rileva che l'espressione adoperata che faceva riferimento alle ritenute notorie modalità allusive adoperate in ambienti della regione di provenienza degli imputati era sintomatica della violazione delle regole del giusto processo in quanto espressiva di un vero e proprio pregiudizio. Con il secondo motivo deduce, anch' egli, violazione dell'art. 23 DL 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che la preliminare questione di nullità del giudizio per violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 per mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'istanza di trattazione orale formulata da entrambi i ricorrenti è fondata. Ritiene questa Corte di dare seguito all' indirizzo secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 44646 del 14/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021) Rv. 282172 - 01; vedi in senso conforme Sez. 2 -, Sentenza n. 35243 del 08/07/2021 Ud. (dep. 23/09/2021 ) Rv. 282014 - Secondo quanto è dato desumere in atti il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva ritualmente formulato istanza di trattazione orale mentre l'udienza è stata celebrata nelle forme della camera di consiglio A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la difesa dei ricorrenti non ha ricevuto alcuna c:omunicazione in merito e la sentenza d'appello risulta essere stata emessa il 16/02/2021 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti. Il difensore degli imputati non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo. Si è, pertanto, chiaramente determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, con il ricorso per cassazione. 2. Va, infine, precisato che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 8588 del 12/01/2022 Ud. (dep. 14/03/2022 ) Rv. 283002 - 01). Ne discende che erroneamente la corte di appello ha disposto la trattazione con rito camerale non partecipato in data 01/02/2021 ritenendo tardiva la istanza di trattazione orale del 1 febbraio 2021, provvedimento da ritenere tamquam non esset a fronte dell'originaria istanza della difesa, non tenuta in considerazione dai giudici di merito, che imponeva, comunque, la trattazione orale del giudizio. 3. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con i ricorsi per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova perché si proceda a nuovo giudizio, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, i