CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AlfredoPompeo Viola, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di L’Aquila limitatamente al delitto di cui al capo B); dichiararsiinammissibile il ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/03/2025, la Corte d’appello de L’Aquila haparzialmente riformato la sentenza emessa, il 11/10/2022, dal Tribunale di Sulmona,che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia per i reati di violenza privata (capo A), tentato omicidio aggravato di XXXXXXXXXXXX (capo B) eporto di coltello (capo C), assolvendo l’imputato dal reato sub A) perché il fatto nonsussiste, e rideterminando la pena inflitta in relazione ai capi B) e C) in quattro anni edundici mesi di reclusione.Il primo Giudice, sulla base dell’istruttoria espletata, aveva ritenuto provato cheXXXXXXXXXXXXXXXXX, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXX (separatamentegiudicato), il 12/06/2018, dopo essersi introdotto all’interno del centro di accoglienza perrichiedenti asilo sito in Sulmona, corso Ovidio n. 96, avesse minacciatoXXXXXXXXXXXX con una pistola e lo avesse costretto ad entrare nel bagno dellastruttura (capo A); avesse concorso nel delitto di tentato omicidio aggravato ai dannidella medesima persona offesa (capo B), attinto al fianco da una coltellata materialmenteinferta da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendogli, in relazione a tale capo, l’attenuante delconcorso anomalo ex art. 116 cod. pen.; veniva infine ritenuta provata la condotta diporto, senza giustificato motivo, di un coltello, ascritta all’imputato sub capo C).La Corte di appello, in accoglimento di una specifica censura mossa in atto digravame dall’imputato, riteneva inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed acquisite al fascicolo dibattimentale ex art. 512 cod. proc.pen., in ragione della ritenuta prevedibilità del suo allontanamento, che aveva resoimpossibile la ripetizione dell’atto.Respingeva invece analoga eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato conriferimento alle s.i.t. rese in indagini, anch’esse acquisite al fascicolo del dibattimento exart. 512 cod. proc. pen., da altri due ospiti del centro di accoglienza, XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXX, in relazione ai quali la successiva irreperibilità, secondo una logicaex ante, non poteva ritenersi prevedibile, considerato il rilascio dei rispettivi permessi disoggiorno e l’assenza di ulteriori elementi dai quali desumere la prevedibilità di un lorosuccessivo allontanamento.La Corte d’appello riteneva quindi che le sommarie informazioni rese dai predettiXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a fondare un giudizio di responsabilitàdell’imputato in ordine al delitto di violenza privata di cui al capo A), essendo esse rimasteprive di riscontro, dal momento che nessuno degli altri testimoni escussi aveva saputoriferire con precisione la dinamica di quanto accaduto con riferimento alla pretesaviolenza privata perpetrata mediante l’utilizzo di una pistola.I Giudici d’appello ritenevano invece che, in relazione agli ulteriori contestati reati,la responsabilità dell’imputato dovesse essere confermata: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],in particolare, avevano trovato elementi di riscontro in quanto affermato in sededibattimentale dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ritenuta infine corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato sub capo B)in tentato omicidio, e confermata la responsabilità per il capo C), in relazione al qualeerano da valorizzare le dichiarazioni confessorie dell’imputato, la Corte perveniva allestatuizioni di cui in premessa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi, che vengono di seguitoriassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., l’inosservanza di disposizioni in materia di incompatibilità del giudice aformare il collegio penale del Tribunale di Sulmona.Il ricorrente reitera l'eccezione, già formulata in primo grado, riproposta in sede diappello e respinta da entrambi i giudici di merito, in ordine alla incompatibilità del giudicerelatore che ha composto il Collegio del Tribunale di Sulmona, avendo lo stesso giudice,in funzione di giudice monocratico, precedentemente rigettato una richiesta di revoca dimisura cautelare a carico dell'imputato.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazionein relazione all'utilizzo delle dichiarazioni testimoniali di soggetti irreperibili.La Corte di appello ha diversificato la valutazione relativamente alla utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese in fase di indagini dalla persona offesa, e dai testi [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, ritenendo le prime inutilizzabili ed invece pienamente utilizzabili quelle dei testiXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi ritenuto, sulla base delle predette dichiarazioni, diassolvere l'imputato dal reato di violenza privata e di confermare la condanna per il reatodi tentato omicidio.La difesa denuncia l'illogicità della motivazione resa dalla Corte, osservando come,se da un lato si è ritenuto che i predetti testi nulla potessero riferire sulla violenza privata asseritamente perpetrata dal XXXXXXXXXX, analogamente si sarebbe dovuto rilevareche essi non avrebbero potuto riferire su quanto avvenuto dopo, ovvero sulla condottache ha portato all'elevazione a carico dell'imputato dell'imputazione di concorso in tentatoomicidio.La Corte d'appello non ha spiegato e motivato gli ulteriori elementi di riscontrofondanti l'accusa di tentato omicidio, né ha ricostruito attraverso le testimonianze rese daitesti, la dinamica del ferimento.2.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e delcoimputato.La Corte d'appello ha ritenuto inattendibile la versione dei fatti resa dall'imputatononché ha parimenti disatteso le versioni, opposte tra loro, rese dal coimputatoXXXXXXXXXXX.La motivazione della sentenza, tuttavia, non fornisce una spiegazione logica ecoerente in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal XXXXXXXXXX;in presenza infatti di versioni contrastanti fornite dagli stessi protagonisti della vicenda, laCorte d'appello avrebbe dovuto esaminarle analiticamente, indicando le ragioni per cuiuna fosse da preferire all'altra, ovvero per cui entrambe fossero da disattendere.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla qualificazione del fatto sub capo B) come tentato omicidio anziché lesionigravi.La Corte d'appello ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidiononostante il contrasto della perizia d'ufficio con quelle dei consulenti di parte in meritoall'idoneità lesiva della condotta e implicitamente all'elemento soggettivo; i giudicid'appello si sono limitati a recepire le conclusioni della perizia d'ufficio senza tuttaviaconfrontarsi criticamente con le argomentazioni e le contestazioni dei consulenti di parte,ed hanno quindi ignorato elementi cruciali sollevati dalla difesa circa la tipologia del colpoinferto, che mai avrebbe potuto causare la morte.La Corte ha inoltre omesso di fornire adeguata motivazione circa la dinamica delferimento, atteso che [OSCURATO:PERSONA], a causa di un pugno ricevuto dalla personaoffesa, si trovava in una situazione di stordimento tale che il coltello impugnato non siapriva e la lama rimaneva piegata, tanto che mai avrebbe potuto penetrare in modo taleda provocare la morte.2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.La Corte d'appello non motiva adeguatamente come il tentato omicidio possaessere considerato uno sviluppo prevedibile della condotta originariamente concordata.2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.La motivazione della Corte d'appello è contraddittoria ed illogica dal momento che,da un lato, riconosce il concorso anomalo sul presupposto che XXXXXXXXXX non abbiavoluto il fatto più grave e, dall'altro, nega la minima partecipazione senza fornire unaspiegazione adeguata e specifica del perché il contributo del XXXXXXXXXX, in un fattoda lui non voluto, non possa essere considerato marginale.2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’intervenuta prescrizione del reato ex art. 4 legge 110 del 1975.La prescrizione del reato sub capo C) è maturata successivamente alla pronunciadella sentenza d’appello (del 03/03/2025), e precisamente in data 10/03/2025, di talchèad oggi il reato è prescritto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, Alfredo PompeoViola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi la sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L’Aquila limitatamente aldelitto di cui al capo B); dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale, ulteriormente deducendo inordine alla fondatezza dei motivi sollevati, insiste per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche,rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev’essere respinto.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifestainfondatezza, in quanto – e trattasi di ragione assorbente - l’incompatibilità ex art. 34cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina nullità ai sensi degliartt. 178 e 179 cod. proc. pen., integrando, invece, unicamente una causa di possibileastensione o ricusazione, da far valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780), evenienza chenon risulta essere stata in concreto attivata nel corso del giudizio.Rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale appena ricordato, ilricorrente non prospetta alcun argomento idoneo a giustificare un ripensamento delleconclusioni.3. Il secondo motivo è infondato.La censura, che denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, non coglienel segno. La Corte d’appello, pur muovendo da un percorso argomentativo solo in partediverso da quello del primo giudice, ha infatti confermato la responsabilità diXXXXXXXXXX per il tentato omicidio di cui al capo B) anche dopo avere ritenutoinutilizzabili — diversamente dal Tribunale — le dichiarazioni della persona offesaacquisite al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen..Ciò posto, va richiamato il contesto, pacifico per quanto qui rileva, nel quale i fatti sisono verificati.Dalle sentenze di merito emerge che, verso le ore 23,00 del 12/06/2018, a seguitodella segnalazione di una lite determinata dall’ingresso di due soggetti all’interno delCentro di accoglienza [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona (dove erano ospitati circa trenta richiedentiasilo di nazionalità ghanese, gambiana, senegalese e nigeriana), gli operanti delCommissariato di Sulmona intervenivano sul posto e, ancora all’interno del Centro,identificavano XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX; al secondo pianodella struttura, presso gli alloggi degli ospiti, rinvenivano due coltelli con lame aperte —uno dei quali recante tracce di sostanza ematica — e una pistola scacciacani con canearmato; inoltre, uno degli ospiti, XXXXXXXXXXXX, di nazionalità gambiana, risultavaferito da arma da taglio ed era trasportato presso l’Ospedale di Sulmona (cfr.testimonianza dell’operante [OSCURATO:PERSONA], riportata a pag. 5 della sentenza diprimo grado).Ancora, la direttr ice del Centro, XXXXXXXXXXXXXXX, intervenutanell’immediatezza a seguito della telefonata del tutor notturno XXXXXXXXXXXX, venivaapostrofata dal XXXXXXXXXX — che era ancora in loco — con la frase «Chi sei tu? Iodomani torno, brucio tutto il centro, torno con cento persone» (pag. 7 della sentenza diprimo grado).Infine, il teste XXXXXXXX, anch’egli operante presso il Commissariato P.S. diSulmona, riferiva di avere acquisito, successivamente ai fatti, dalle pagine Facebook diorgani di informazione locale, un video che immortalava il XXXXXXXXX mentrerivendicava la responsabilità di quanto accaduto, proferendo insulti e parole offensive neiconfronti dei richiedenti asilo (pag. 6 della sentenza di primo grado).Su tale sfondo si innesta il punto centrale delle doglianze difensive, relativo allaricostruzione della dinamica del ferimento.Secondo la Corte d’appello, una volta espunte perché inutilizzabili le dichiarazionidella persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., la ricostruzione si fonda sulledichiarazioni rese in dibattimento da XXXXXXXXXXXX e sulle dichiarazioni — anch’esseacquisite ex art. 512 cod. proc. pen. ma ritenute utilizzabili — rese da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXX.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che la sera del 12/06/2018, mentre era in cameracon altri due ospiti, aveva udito rumori e voci nel corridoio; uscito dalla stanza, avevavisto [OSCURATO:PERSONA] parlare con due uomini introdottisi all’interno della struttura; XXXXXXchiedeva a uno dei due, riconosciuto come XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perché fosserolì, precisando che non era consentito entrare; mentre il XXXXXXXXXX discuteva conXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] notava XXXXXXXXXXXX accanto ai due, intento ad allontanarsi, evedeva [OSCURATO:PERSONA] colpirlo alle spalle con un coltello al fianco; quindi, ilXXXXXXXXXX, molto agitato, tentava di scappare, ma i ragazzi del centro glieloimpedivano e contattavano il tutor e la polizia (pag. 10, sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, dichiaravano che, uditi rumori nel corridoio edusciti dalla stanza, avevano visto [OSCURATO:PERSONA] con due uomini italiani, armati rispettivamentedi un coltello e di una pistola; l’uomo con il coltello (poi riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA])faceva cadere a terra la pistola (pagg. 10 e 11, sentenza di primo grado). Coerentemente con tale materiale, la Corte d’appello affermava che, pacifica lapresenza dell’imputato nella struttura (circostanza ammessa anche dalla difesa), dovevaritenersi altresì provato che Di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero entrambicontestualmente presenti al momento in cui era avvenuto il ferimento della personaoffesa (pag. 22, sentenza d’appello).In questo quadro, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la Corte d’appello,lungi dall’omettere di individuare i riscontri alle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod.proc. pen. o o dal lasciare indimostrata la dinamica del ferimento, ha ritenuto — conmotivazione non illogica — che, sul punto specifico del ferimento, le dichiarazioni diXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] fossero sorrette da plurimi elementi di prova, trovando riscontro, inparticolare, nella testimonianza dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA].Né sussiste la dedotta contraddizione tra l’assoluzione dal delitto di violenzaprivata e la conferma della responsabilità (sia pure a titolo di concorso anomalo) per iltentato omicidio. L’assoluzione in relazione al capo A), infatti, non discende da unanegazione della presenza dell’imputato o dell’intera sequenza degli eventi, ma dallamancanza di riscontri in ordine al possesso, da parte di XXXXXXXXXX, di una pistola nelmomento dei fatti: circostanza non menzionata dal teste [OSCURATO:PERSONA] e riferita soltantonelle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquisite al fascicolo ex art. 512 cod. proc. pen.Per estremo rigore, quindi, la Corte d’appello aquilana, dopo avere correttamentericordato i principi che regolano il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite fuoridel contraddittorio (con il corretto richiamo al principio sancito dalla Corte di legittimitànella sua più autorevole composizione, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali resein assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono -conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art.6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione dellaresponsabilità penale -Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D., Rv. 250199 - 01),ha ritenuto che, quanto alla specifica condotta contestata al capo A) a XXXXXXXXXX(per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con minaccia, consistita nel puntare earmare una pistola tipo scacciacani di colore nero cal. 8 mm da parte del XXXXXXXXXX,costretto XXXXXXXXXXXX ad entrare nel locale bagno della struttura), le dichiarazioniaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero trovato adeguato riscontro.In altri termini, l’assoluzione dal capo A) discende dalla mancanza di riscontriindividualizzanti sulla specifica condotta di minaccia con pistola e costrizione nel bagno,mentre la conferma del capo B) si fonda su un diverso segmento fattuale: la presenzacontestuale dei due imputati al momento dell’azione lesiva e la ricostruzione delferimento, corroborata da convergenti apporti dichiarativi e da elementi oggettivi dicontesto. Ne consegue che non vi è alcuna incompatibilità logica tra l’insufficienzaprobatoria su una condotta (capo A) e la tenuta del compendio su un’altra (capo B).4. Non supera il vaglio di ammissibilità la doglianza argomentata nel terzo motivo diricorso.In sintesi, il ricorrente censura come immotivata la valutazione di inattendibilità, daparte della Corte d’appello, della versione dei fatti resa dall’imputato e lamenta che ilgiudice territoriale non avrebbe operato un adeguato vaglio comparativo con le duenarrazioni – tra loro difformi – rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è, tuttavia, inammissibile perché si risolve in una sollecitazione ad unadiversa ricostruzione della dinamica dei fatti e, quindi, in una improponibile rivalutazionedel compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Va rammentato, infatti, che ilsindacato di questa Corte sulla motivazione non consente una “rilettura” degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,né la sostituzione dell’apprezzamento di quest’ultimo con uno ritenuto dal ricorrentemaggiormente persuasivo (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv.203428). Il ricorso, invece, si limita ad enunciare, in termini assertivi, l’asserita illogicitàdel giudizio di inattendibilità, senza individuare specifiche aporie del discorsogiustificativo, emergenti dal testo della sentenza impugnata.Sotto ulteriore concorrente profilo, la doglianza difetta del requisito della specificità,poiché non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, cheha ancorato la ricostruzione della condotta contestata al capo B) alle dichiarazioniritenute utilizzabili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – reputate, sul punto del ferimento,riscontrate dalle dichiarazioni dibattimentali del teste [OSCURATO:PERSONA] – valorizzando, inoltre,elementi oggettivi di contesto (rinvenimento delle armi all’interno della strutturanell’immediatezza dei fatti; pacifica presenza contestuale dei due imputati al momentodell’azione lesiva). A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non indica qualispecifici passaggi della motivazione sarebbero intrinsecamente contraddittori omanifestamente illogici, limitandosi a prospettare che, in presenza di versioni alternativedei protagonisti, sarebbe stato necessario un diverso apprezzamento comparativo:prospettazione che, per come formulata, non censura un vizio rilevante ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma mira a sostituire la propria lettura delle emergenzea quella, non manifestamente illogica, offerta dal giudice di merito.Ne consegue che l’odierna censura – pur formalmente prospettata come viziomotivazionale – finisce per risolversi in una “mirata rilettura” degli elementi fattuali e inuna diversa opzione ricostruttiva, che il ricorrente assume preferibile, senza però che ciòsi traduca nella deduzione di un effettivo vizio di legittimità (Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). In tale prospettiva, la pretesa mancata considerazionedella versione dell’imputato e delle due versioni di [OSCURATO:PERSONA] non è dedotta comeomissione di un tema decisivo, ma come mera richiesta di differente ponderazione delmateriale dichiarativo, già complessivamente valutato dai giudici di merito alla luce diplurimi riscontri. 5. Il quarto motivo è infondato.In tema di delitto tentato, l’idoneità degli atti e la loro direzione non equivoca vannoapprezzate secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle modalità oggettivedell’azione, sicché l’esito non letale e, in particolare, la mancata instaurazione di unpericolo di vita in concreto non sono elementi dirimenti, potendo l’evento non verificarsiper circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente; il discrimine rispetto alla fattispeciedi lesioni va quindi individuato nella complessiva connotazione dell’azione (mezzoimpiegato, sede corporea attinta, direzione del colpo, modalità esecutive e contesto), enon nel solo risultato. Ancora, va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima –così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita – non sonocircostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la noncorrettezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultatiprodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendentidall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolodella distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv.261702).In questo solco si colloca la motivazione della Corte d’appello, che ha ricostruito ildato tecnico in modo coerente e lo ha inserito, con unitarietà, nel ragionamento giuridicosulla qualificazione del fatto.I giudici territoriali hanno, invero, richiamato le conclusioni del consulente delpubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato la presenza di esiti cicatriziali «dellalunghezza di cm 1,2 e larghezza di cm 0,4» in corrispondenza della linea ascellareposteriore sinistra, nonché la riconducibilità della lesione all’azione del coltello utilizzatoda [OSCURATO:PERSONA], il quale, per penetrazione, aveva determinato «una infrazione allabase della settima costa di sinistra», circostanza, questa, riscontrata anche nel referto delpronto soccorso.Su tale base, la Corte ha dato conto, in modo non illogico, del perché l’eventomorte non si sia verificato: l’urto con la costa ha determinato «una deviazione del colpoverso l’esterno», producendo «una ferita da taglio per azione tangenziale del filo di lamasulla cute» ed evitando, per un fattore contingente, il raggiungimento di organi vitali; maproprio questa evenienza, lungi dal depotenziarne la carica offensiva, rende ragione delfatto che l’azione era, in sé, dotata di attitudine letale, e non ha avuto esito peggiore perla deviazione impressa dall’impatto osseo.La Corte ha inoltre valorizzato la natura della lesione «lievemente obliqua dal didietro verso l’avanti e dall’alto verso il basso», collocandola in un distretto corporeo(fianco sinistro, regione toraco-addominale) «ricco di organi e strutture vascolariimportanti», e ha logicamente osservato che la possibile compromissione di organi qualimilza e colon, nonché di strutture vascolari dell’addome, avrebbe potuto condurre aldecesso in assenza di un intervento medico in tempi brevissimi; sicché l’assenza dipericolo di vita, nella concreta vicenda, non è stata assunta come indice di inoffensività,ma è stata spiegata come effetto della deviazione del colpo, elemento che non elide ilgiudizio di idoneità ex ante.La Corte d’appello ha, infine, tratto dalle modalità dell’azione ulteriori indici coerenticon la qualificazione del fatto, desumendo la «finalità aggressiva, e non difensiva» anchedal dato che la persona offesa fosse «voltato di spalle» al momento dell’aggressione,elemento che, unitamente all’idoneità dell’arma (lama di 11 cm) e alla zona corporeaomicidio.Né è fondata la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe “recepito”acriticamente le conclusioni dell’elaborato del consulente del pubblico ministero,omettendo il confronto con la consulenza difensiva.In realtà, la Corte ha analizzato le deduzioni del consulente della difesa,osservando come il dott. D’Orazio, ribadendo l’assenza di pericolo di vita del ferito, sifosse limitato a formulare considerazioni sulle dimensioni della lama e sulla direzione delcolpo, prospettando quali distretti anatomici sarebbero stati astrattamente attinti e qualino, ma senza confrontarsi con il punto decisivo della ricostruzione tecnico-medica posta afondamento della decisione, e cioè con l’effetto di deviazione determinato dall’infrazionecostale e con la conseguente spiegazione, ex ante, della potenzialità lesiva dell’azione inrapporto alla sede corporea attinta. In tale prospettiva, la censura difensiva finisce per insistere sul solo esito inconcreto e sulla mancanza di pericolo di vita, senza misurarsi con il corretto criteriovalutativo che governa il tentativo e senza evidenziare reali aporie del ragionamentoseguito dal giudice di merito.In definitiva, la motivazione impugnata esplicita le ragioni, in fatto e in diritto, dellaqualificazione accolta, mentre il ricorso si risolve, sul punto, nella prospettazione di unadiversa lettura delle risultanze tecnico-mediche e del loro significato, non consentita inquesta sede.6. Il quinto motivo è inammissibile, perché generico aspecifico e comunquemanifestamente infondato.La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, cheha dato puntualmente conto delle ragioni per le quali l’evento più grave (il ferimento concoltello sferrato da [OSCURATO:PERSONA]) è stato ritenuto sviluppo prevedibile dell’azioneoriginariamente condivisa (la decisione di primo grado osserva che i due volevano recarsiinsieme armati di armi, con l’intento di porre in essere condotte quantomeno di minaccia),valorizzando il contesto concreto e le modalità esecutive: l’introduzione notturna nelcentro di accoglienza, la presenza di numerosi ospiti, l’accesso «muniti di armi», il fattoche l’imputato avesse chiesto e ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA]«ben due armi» perintrodursi nella struttura, nonché la conoscenza pregressa del correo e del suorisentimento verso gli ospiti del centro. A fronte di tali argomenti, il ricorso si limita adaffermare apoditticamente che la Corte d’appello «non motiva adeguatamente» laprevedibilità, senza indicare quali passaggi sarebbero illogici o giuridicamente erronei esenza misurarsi con il criterio, eminentemente fattuale, della prevedibilità in concretodello sviluppo più grave, che la sentenza ha invece ancorato a plurimi elementi oggettivi.Il motivo, pertanto, si risolve in una mera contrapposizione valutativa e in unarichiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle inferenze operate dai giudici dimerito, estranea al giudizio di legittimità, e deve essere dichiarato inammissibile.7. Il sesto motivo è manifestamente infondato.La doglianza muove dall’assunto che il riconoscimento del concorso anomalo exart. 116 cod. pen. imporrebbe, in via pressoché automatica, il riconoscimentodell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.; ne deduce, quindi, unapretesa contraddittorietà della motivazione della Corte d’appello, che, da un lato, haritenuto non voluto dal XXXXXXXXXX il fatto più grave e, dall’altro, ha negato che il suoapporto potesse qualificarsi come marginale.L’assunto non è corretto in diritto e, comunque, non si confronta con i principiregolatori della materia.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del risalente ma mai smentitoorientamento per cui, in tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante previstadall’art. 114, primo comma, cod. pen. non è compatibile con la diminuente di cui all’art.116, secondo comma, cod. pen., non essendo configurabile una “minima partecipazione”ad un fatto che, per definizione, non è voluto dal concorrente e rispetto al quale laresponsabilità è affermata sul diverso presupposto della prevedibilità in concreto dellosviluppo più grave (Sez. 1, n. 7456 del 10/01/1994, Manitta, Rv. 198358; Sez. 1, n. 331del 22/10/1990, dep. 1991, Balsamo, Rv. 186151; Sez. 1, n. 10269 del 10/06/1988,Raffaele, Rv. 179491).È stato, in particolare, chiarito che il contributo causale rilevante ex art. 116 cod.pen. è già, per sua natura, non “condizionante” rispetto al fatto più grave, nel senso chenon ne costituisce il fattore decisivo, ma opera su elementi circostanziali o su modalità diun evento che viene realizzato dal protagonista materiale; proprio per questo,l’ordinamento appronta una specifica diminuente, che assorbe la minore gravità delcoinvolgimento e rende inconferente il ricorso all’art. 114 cod. pen.Ne consegue che la lamentata “contraddizione” non sussiste, perché le duevalutazioni insistono su piani diversi: il concorso anomalo attiene alla non volizione delfatto più grave e alla sua prevedibilità come sviluppo dell’azione concordata, mentre laminima partecipazione postula, sul piano del concorso nel reato voluto, un apportoeffettivamente marginale nella preparazione o nell’esecuzione.8. Il settimo motivo è inammissibile.Come già chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, è inammissibile il ricorso percassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo ladecisione impugnata e prima della presentazione del ricorso, privo di qualsiasi doglianzarelativa alla medesima, in quanto viola il requisito della specificità dei motivi di cui all’art.581, lett. c), cod. proc. pen. e si risolve in un ricorso meramente apparente, inidoneo ainstaurare un valido rapporto di impugnazione (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Cavalera, Rv. 219531).Nel caso di specie, il motivo proposto si esaurisce nell’affermazione che laprescrizione del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, contestato al capo C),sarebbe maturata in data 10/03/2025, ossia dopo la sentenza d’appello del 03/03/2025,senza sviluppare alcuna specifica critica alla sentenza impugnata sul punto, malimitandosi a prospettare un mero calcolo del termine estintivo riferito ad un momentosuccessivo alla decisione.infondato.Il reato, di natura contravvenzionale, risulta commesso il 12/06/2018 e ricade,dunque, nell’ambito temporale di applicazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd.riforma Orlando), con conseguente operatività della sospensione del corso dellaprescrizione nei passaggi tra un grado e l’altro del giudizio di merito, nei limiti massimistabiliti dalla norma. In particolare, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31dicembre 2019, l’art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.103 del 2017, prevede la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termineprevisto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza dicondanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisceil grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) daltermine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione dellasentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenzadefinitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Tali coordinate,già da tempo affermate in giurisprudenza, hanno trovato conferma nell’arresto delle Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01, che ha enunciato il principiodi diritto secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134del 2021».Ne consegue che il calcolo difensivo non può comunque condurre alla maturazionedella prescrizione nella data indicata, perché omette di considerare l’ulteriore effettosospensivo “post appello” previsto dalla riforma Orlando, destinato ad operareautomaticamente, nei limiti massimi di legge, dal termine per il deposito della motivazionedella sentenza di secondo grado sino alla definizione del giudizio di legittimità.9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.10. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.