CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 13 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, in data 13 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di truffa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in primo grado. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che lamentano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuna delle truffe a questi ascritte, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha ampiamente sottolineato come dall'istruttoria emergesse la colpevolezza del prevenuto per tutte le truffe contestate, sconfessando puntualmente le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che l'ultima doglianza, con cui si deduce, peraltro in termini del tutto generici la nullità della sentenza in relazione al mancato accoglimento delle istanze dì legittimo impedimento presentate dal difensore dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]