CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 44838/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il differimento della pena ex art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ex art. 47-ter, comma I- ter, ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo: - violazione di legge perché dell'organo collegiale ha fatto parte anche il magistrato che aveva rigettato in via provvisoria la richiesta; - vizio di motivazione con riferimento al rigetto della misura domiciliare sussistendo le gravi condizioni di salute che rendono inumano il trattamento carcerario; Il primo motivo è inammissibile perchè si è da tempo chiarito che "L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" (Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014 - dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179). Le restanti censure sono generiche perché non si confrontano con l'accertata assenza di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo e con la pericolosità del condannato, che, già in precedenza avviato alla detenzione domiciliare per motivi di salute, si è reso responsabile di evasione e di gravi reati. A fronte di tale accertata pericolosità il ricorso è silente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2y17 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]So [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]