Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13267/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui capo 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato il giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, nonostante la rituale richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore di fiducia d [OSCURATO:PERSONA] ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giu:11.7.io di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pani: ernia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e temptistiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito cameran non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto diffornie da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli offetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01).

Nel caso in esame, il giudizio di appello è stato trattato con rito carnerale, nonostante il difensore dell'imputato il 12 marzo 2024, a fronte della noti:iita del decreto di citazione, avvenuta il 4 marzo 2024 per l'udienza fissata pEr il 13 maggio 2024, avesse inoltrato rituale richiesta di trattazione orale all'indirizzo p.e.c., compreso nell'elenco pubblicato nel portale dei servizi telemailil del Ministero della Giustizia e riferibile all'ufficio della Corte di appello di Bari deputato a ricevere gli atti di impugnazione.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza ni- vio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui capo 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato il giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, nonostante la rituale richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore di fiducia d [OSCURATO:PERSONA] ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giu:11.7.io di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pani: ernia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e temptistiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito cameran non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto diffornie da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli offetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01). Nel caso in esame, il giudizio di appello è stato trattato con rito carnerale, nonostante il difensore dell'imputato il 12 marzo 2024, a fronte della noti:iita del decreto di citazione, avvenuta il 4 marzo 2024 per l'udienza fissata pEr il 13 maggio 2024, avesse inoltrato rituale richiesta di trattazione orale all'indirizzo p.e.c., compreso nell'elenco pubblicato nel portale dei servizi telemailil del Ministero della Giustizia e riferibile all'ufficio della Corte di appello di Bari deputato a ricevere gli atti di impugnazione. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza ni- vio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio. Così
Sentenza Cassazione n. 13267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris