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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21047/2022

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- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11394/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].p.a., in amministrazione straordinaria, nella persona del Commissario straordinario, entrambe rappresentate e difese, giusta delega a margine del ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via Panama, n. 74. - ricorrenti- contro W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C.[OSCURATO:PERSONA], società di diritto irlandese, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, giuste procure notarili del 7 giugno 2016. - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 4055 /20 15 , depositata il 10 novembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte di appello di Milano ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 601/2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2012, che aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria, volte alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 67 legge fall., dei pagamenti da ciascuna effettuati in favore delle società irlandesiW.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente di euro 5.086.579,84 e di euro 1.893.985,16), che secondo l'assunto delle società attrici erano avvenuti nell'anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura e nella consapevolezza dello stato di decozione delle società debitrici.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che , in relazione ai pagamenti oggetto dell'azione revocatoria, operava l'esenzione prevista dall'art. 13 del Regolamento comunitario 29 maggio 2000, n. 1346/2000, recante una nuova fattispecie di irrevocabilità, ad integrazione di quelle previste dal comma 3 dell'art. 67 legge fall., essendo risultate provate nel giudizio le condizioni di operatività della norma regolamentare, ovvero la soggezione dell'atto (in tesi suscettibile di recare pregiudizio alla massa dei creditori) alla legge straniera e la non impugnabilità dell'atto medesimo, con alcun mezzo, secondo la legge straniera, perché ritenuto dalla stessa non revocabile.

3. La Corte di appello di Milano , per quanto rile va in questa sede, esaminando i quattro motivi dell'appello principale, ha affermato che: -) il primo motivo andava disatteso perché l'eccezione secondo la quale parte dei pagamenti oggetto della revocatoria era riferibile anche a contratti ulteriori (nn. 575283 e 733186), rispetto a quelli prodotti in primo grado e per i quali non era stata fornita la prova del loro assoggettamento alla legge inglese e, quindi, la riconducibilità delle correlate transazioni all'eccezione di cui al Regolamento n. 1346/2000, era stata sollevata per la prima volta in appello ed era, perciò, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.; la WLCF Funding aveva dedotto in primo grado che i pagamenti oggetto di revocazione discendevano da contratti di leasing regolati dalla legge inglese e a detta eccezione, pur documentalmente riscontrata dalla produzione di tre soli contratti e dal rinvio in essi contenuto ad un [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale tutti i contratti inter partessarebbero stati regolati dalla legge inglese, nulla avevano eccepito le Procedure; il dato, perciò, doveva ritenersi incontestato, in applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., e non più suscettibile di essere messo in discussione, non essendosi in presenza di una eccezione in senso lato; la preclusione andava ribadita proprio in ragione della difesa della procedura che aveva contrastato l'eccezione di inammissibilità delle domande ex art. 13 del Regolamento, fornendo una lettura più restrittiva della norma e sostenendo che la totalità dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] trovavano titolo nel successivo accordo stipulato il 12 maggio 2004, espressamente soggetto alla legge italiana, così lasciando intendere che non fosse in discussione la soggezione alla legge inglese di tutti i contrati stipulati inter partes; l'eccezione era, comunque, infondata anche nel merito, posto che, come già osservato dal Tribunale, le società irlandesi avevano stipulato conle società attrici un [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale era stato convenuto che tutti i contratti di leasing trovavano disciplina nella legge inglese «a prescindere all'eventuale conflitto di leggi o norme che potrebbero derivare dall'applicazione delle leggi di altra giurisdizione»;era infondata e pure tardiva l'eccezione, sollevata per la prima volta in appello, che non vi era la prova della soggezione alla legge inglese nemmeno nel contratto n. 72471 per non avere WLC [OSCURATO:PERSONA] prodotto l'accordo novativo con il quale esso era stato trasferito dall'originario contraente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo provata l'applicabilità della legge inglese solo al primo contratto, l'unico prodotto da W.L.F.C.

Funding ltd; l'eccezione era in ogni caso infondata perché risultava dai contratti prodotti (e in particolare da quello n. 7333175) che anche con [OSCURATO:PERSONA] ci fosse un accordo generale circa la soggezione di tutti i contratti alla legge inglese, sicché non vi era alcuna ragione per ritenere che una tale clausola non fosse stata mantenuta nell'accordo novato, tanto più che, come si evinceva dal successivo accordo del 12 maggio 2004, siglato fra tutte le parti, la novazione era consistita nella sola sostituzione di un soggetto all'altro; anche l'eccezione sull'applicabilità della legge della California (rispetto a quella inglese), in ragione della clausola 11.1 del regolamento negoziale principale, ai contratti nn. 222108 e 724721, era inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., perchè proposta per la prima volta in appello; l'eccezione era comunque infondata, posto che la clausola che individuava come legge applicabile quello dello stato della California atteneva a negozi diversi, tra l'altro conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con altro soggetto, nemmeno evocato in giudizio; era infondato anche il rilievo svolto dalle Procedure secondo cui il Tribunale aveva errato a ritenere assoggettati alla legge inglese pure i pagamenti effettuati dopo la risoluzione dei contratti(intervenuta nell'aprile del 2004 con riguardo al contratto n. 222108 e, con il passaggio in giudicato del decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004, in relazione agli altri contratti), alla luce della circostanza che i rapport i erano proseguiti solo in ragione del successivo accordo transattivo del 12 maggio 2004, di contenuto e portata novativa rispetto ai precedenti, poiché l'art. 13 del Regolamento si applicava a tutte le obbligazioni che trovavano titolo in un contratto disciplinato dalla legge straniera, senza possibilità di scindere le sorti a seconda che l'atto medesimo atteneva alle vicende costitutive o a quelle esecutive o estintive, sicché era certo che i pagamenti revocandi, anche se successivi ai contratti risolti, trovavano causa in essi e rimanevano soggetti alla legge del contratto; conclusione che si imponeva anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 che consentivaalle parti di scegliere «la legge applicabile a tutto il contratto,ovvero a una parte soltanto di esso»e del fatto che emergeva dai contratti che le parti non avessero in alcun modo circoscrivere l'applicazione della legge straniera a singoli atti; -) il secondo motivo era pure infondato, dovendosi escludere che i pagamenti successivi all'accordo del 12 maggio 2004 trovavano titolo in esso e perciò erano regolati dalla legge italiana: risultava dimostrata soltanto l'avvenuta risoluzione, nell'aprile del 2004, del contratto n. 22218, mentre non era stata dimostrata l'avvenuta risoluzione degli altri contratti, emergendo piuttosto dall'accordo del 12 maggio 2004 (e specificamente dal suo punto 2.8: «Resta inteso che questo [OSCURATO:PERSONA] non impedirà e non influirà negativamente la prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle Parti previsti dalla legge applicabile in relazione ai contratti precedenti.

Al momento dell'esecuzione di questo [OSCURATO:PERSONA] le Parti stipuleranno un contratto per concordare i termini e le condizioni alle quali si verificherà la prosecuzione di contratti di leasing per i motori recanti i numeri di serie del fabbricante 575283 e 733175») che i contratti di leasing erano proseguiti tra le parti con l'utilizzo dei motori concessi in leasing da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la maturazione di tutti gli oneri conseguenti, pari, al momento dell'accordo a complessivi USD 4.060.863,62; che, dunque, l'ingiunzione di restituzione di cui al decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004 non era stata mai eseguita; che l'accordo del 12 maggio 2004, al di là di apparenti incertezze che potevano ingenerare alcuni termini usati dalle parti, oltre al richiamo nelle premesse all'art. 1965 cod. civ. riproduceva la coeva ricognizione di debito, stabiliva nuovi termini di pagamento e prevedeva la futura negoziazione dei contratti nn. 575383 e 733175 una volta esaurito il pagamento dei debiti maturati; l'assetto delle reciproche obbligazioni rimaneva strettamente ancorato alle previsioni dei precedenti contratti e, quindi, all'accordo del 12 maggio 2004 andava riconosciuta natura meramente ricognitiva dei preesistenti assetti negoziali e ciò trovava ulteriore conferma nella clausola 2.7, ove le parti avevano convenuto la decadenza dal beneficio del termine, ivi accordato in caso di mancato pagamento di una rata sia con riguardo ai debiti pregressi, sia in relazione a quelli maturati in esecuzione di contratti di leasing «da proseguire dopo l'esecuzione dell'accordo»; l'art. 6 dell'accordo del 12 maggio 2004, dove le parti avevano stabilito che l'accordo medesimo andava regolato e interpretato secondo la legge italiana, doveva intendersi riferito alle sole pattuizioni accessorie ivi convenute ex novo, ossia alle condizioni relative al nuovo scadenziamento del debito, a quelle regolanti la decadenza dal nuovo termine ivi accordato, all'impegno a contrarre convenuto nella parte finale della clausola n. 2.8, ma non alle obbligazioni nascenti dai contratti in corso, ovvero da quello già risolto, per le quali veniva anzi ribadito, a chiare lettere, la perdurante applicazione della legge individuata al momento della loro conclusione; era inammissibile ex art. 345 cod. civ. la censura secondo cui la natura novativa dell'accordo era avvalorata dalla ricognizione di debito effettuata, comprensiva anche di oneri suppletivi «per adeguamento dei contratti» e, comunque, non era fondata, poiché, come risultava dall'accordo del 12 maggio 2004, i debiti di entrambe le società, alla suddetta data, per «noleggi scaduti, riserve e oneri sul ritardato pagamento» e per «adeguamenti» erano stati calcolati, come emergeva da quanto convenuto nelle «premesse», sia per [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle previsioni dei contratti, con ciò escludendosi l'accollo di debiti ulteriori; non era fondato nemmeno l'ulteriore rilievo che l'esecuzione degli impegni costituiva condizione di efficacia cui era subordinata la rinuncia di WLGC Funding alla risoluzione dei contratti stessi e che, dunque, l'accordo conteneva una rinunzia condizionata ad avvalersi dell'avvenuta risoluzione, poiché tale assunto trovava puntuale smentita nella clausola di cui al punto 2.8, in cui tutte le parti avevano convenuto che l'accordo non avrebbe impedito, né influenzato negativamente la «prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle parti previste (recte: previsti) dalle legge applicabile in ragione dei precedenti contratti», che negava, dunque, ogni efficacia novativa alla pattuizione e che rendeva esplicito che la causa petendiposta a base delle reciproche obbligazioni, pregresse e future, andava individuata nei precedenti contratti; non potevano, infine, revocarsi i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], poiché, come correttamente affermato dal primo giudice, non sussistevano elementi oggettivi in ragione dei quali non ricondurre i detti pagamenti ai contratti posti in essere tra la delegante e la creditrice, tenuto conto anche che, come era emerso dallo stesso prospetto predisposto dalle Procedure, i pagamenti erano poi proseguiti da parte della stessa delegante con rinvio al contratto; -) anche il terzo e il quarto motivo d i appello erano infondati, stante che l'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento contrastava con il dato testuale della norma e anche con la finalità sottesa individuata nei «considerando», di cui ai punti 24, 25 e 26, che era la necessità di assicurare, mediante deroghe alla legge dello stato di apertura della procedura, certezza nei rapporti giuridici e stabilità dei traffici commerciali, garantendo, nei casi di rilevanza transfrontaliera delle procedure, l'altro contraente dagli effetti dirompenti che l'applicazione della legge dello stato di apertura della procedura poteva determinare sul contratto esistente con l'imprenditore insolvente, avendo il legislatore comunitario presente la difformità esistente delle leggi nazionali in materia (punto 8 dei «considerando»); che, in ragione di quanto previsto agli art. 4 e 13 del Regolamento, era evidente, attraverso il richiamo specifico alla fattispecie, che l'esenzione era destinata ad operare laddove, secondo la legge straniera la stessa fattispecie, ossiaquella portata avanti al giudice dello stato membro nel cui territorio era aperta la procedura, non risultasse suscettibile di impugnazione con ogni mezzo; nella fattispecie, era pure infondata la tesi che una tale lettura si prestava ad una applicazione elusiva della norma incentivando comportamenti di forum shopping, che lo stesso Regolamento aveva inteso evitare al punto 4 dei «considerando», fermo restando che l'interpretazione della clausola relativa alla legge applicabile e la sua liceità dovevano essere vagliate tenuto conto dei canoni di correttezza e buona fede, in rapporto al contenuto complessivo dell'accordo, al luogo di esecuzione delle obbligazioni, alla sede dei contraenti e che, nel caso di specie, non era emer so alcun dato obiettivo che, in concreto, portasse anche solo a fare sospettare come elusiva la concorde scelta dei contraenti sulla legge applicabile ai contratti; la W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] era soggetto che aveva concesso in locazione i beni affrontando la maggiore alea della consegna dei medesimi in altro paese, risultava avere sede stabile nello Stato inglese ed esercitare colà stabilmente la sua attività commerciale; la legge inglese, come provato a mezzo dell'affidavit prodotto dalle creditrici in primo grado e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, prevedeva che un atto poteva essere posto nel nulla, perchè adottato in violazione della parità dei creditori, solo nei casi in cui la controprestazione era inadeguata, ovvero in presenza di liberalità, di assenza di corrispettivo o di corrispettivo notevolmente inferiore a quello della prestazione fornita, o nei casi di pagamento preferenziale, da individuarsi nella dimostrazione della preordinata volontà del soggetto che pagava di preferire il creditore, evenienze che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti nella fattispecie concreta, senza che le appellanti avessero mosso alcuna censura, sul punto, sicché la relativa statuizione era coperta da giudicato.

4. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in amministrazione straordinaria, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi.

5. Le società W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memorie.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 8 giugno 2022, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., anche in rapporto con l'art. 2704 cod. civ. e con l'art. 72 legge fall., laddove la Corte d'appello aveva considerato pacifica, in quanto non contestata , l'esistenza e il contenuto di documenti che era onere di controparte produrre a sostegno di una eccezione preliminare, affermando, in violazione dell'art. 2704 cod. civ. e dei principi in tema di subentro nei contratti previstidagli artt. 72 e ss. legge fall., che si trattava di contratti di cui la Procedura era parte e non considerando, in ogni caso, che le difese delle due Procedure si fondavano su tesi che comportavano l' ammissione dei fatti asseritamente non contestati, in quanto viceversa vertenti pacificamente su una ricostruzione incompatibile con quanto ex adversosostenuto.

Deducono le società ricorrenti che laCorte di appello aveva interpretato in modo erroneo l'art. 115 cod. proc. civ., in quanto tale norma esimeva il Giudice dal verificare i fatti che non fossero stati contestati dalla difesa, non già dalla valutazione in merito alla fondatezza delle eccezioni proposte; che, anche in considerazione della terzietà delle procedure concorsuali, non si poteva ritenere pacifico, perché non contestato,il contenuto di documenti non prodotti dalla parte invocati a supporto di una propria eccezione; nella fattispecie, la Procedura aveva contestato la mancata allegazione e dimostrazione dei presupposti per l'accoglimento di una eccezione in senso stretto; peraltro, la pattuizione contrattale (non prodotta), a norma dell'art. 2704 cod. civ, doveva risultare avente data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale, in forza di eccezione di inopponibilità già contenuta sin dall'atto di citazione di primo grado, a pag. 25, nelle conclusioni delle società ricorrenti. 1.1Il motivo è inammissibile. 1.2 Ed invero questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisioneche si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez.

U., 8 agosto 2005, n. 16602).

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez.

U., 8 agosto 2005, n. 16602, citata).

Il ricorso per cassazione , infatti, non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza, piuttosto , come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. (Cass., Sez.

U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314) 1.3Ciò posto, deve evidenziarsi che con il primo motivo di appello le Procedure avevano sostenuto «l'errore fatto nella ricostruzione in fatto in relazione alla riferibilità dei pagamenti a contratti assoggettati alla legge inglese» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e, in particolare, per quel che rileva con specifico riferimento alla censura in esame, che il Tribunale non aveva considerato che WLCF [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto solo copia di tre contratti e segnatamente, i contratti n. 724721 e 222108, conclusi con [OSCURATO:PERSONA], ed il contratto n. 733175, concluso con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo risolto a valere dal 20 febbraio 2004; di contro, i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della domanda revocatoria, erano riferiti anche ad altri contratti, quelli aventi n. 5475283e n. 733186, che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto e in relazione ai quali non era perciò stata dimostrata la loro soggezione alla legge inglese; quanto ai contratti conclusi con [OSCURATO:PERSONA] e prodotti in causa essi non avevano rilevanza perchè il n. 222108 si era risolto con la restituzione del bene il 23 aprile 2004 e il n. 724721 era stato novato e sostituito con atto di trasferimento non prodotto a [OSCURATO:PERSONA], come ricavabile dalla transazione del 12 maggio 2004; i pagamenti di [OSCURATO:PERSONA], tutti successivi al 14 maggio 2004, non derivavano, quindi, da contratti pendenti disciplinati dalla legge inglese; cheil Tribunale aveva errato a negare rilevanza all'accordo transattivo stipulato il 12 maggio 2004, assoggettato espressamente alla legge italiana; i contratti originari, dunque, o risultavano risolti o di alcuni non vi era prova che fossero soggetti alla legge inglese (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello ha affermato che : 1) l'eccezione secondo la quale parte dei pagamenti oggetto della revocatoria era riferibile anche a contratti ulteriori (nn. 575283 e 733186), rispetto a quelli prodotti in primo grado e per i quali non era stata fornita la prova del loro assoggettamento alla legge inglese era inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. perchè sollevata per la prima volta in appello; 2) la WLCF Funding aveva dedotto in primo grado che i pagamenti oggetto di revocazione discendevano da contratti di leasing regolati dalla legge inglese e a detta eccezione, pur documentalmente riscontrata dalla produzione di tre soli contratti e dal rinvio in essi contenuto ad un [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale tutti i contratti inter partessarebbero stati regolati dalla legge inglese, nulla avevano eccepito le Procedure; 3) il dato, perciò, doveva ritenersi incontestato, in applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e non più suscettibile di essere messo in discussione, non essendosi in presenza di una eccezione in senso lato»; 4) la preclusione andava ribadita anche in ragione delle difese svolte dalle appellanti in primo grado, dove le procedure si erano difese non già mettendo in discussione la soggezione alla legge inglese di tutti i contratti stipulati inter partes, ma fornendo una lettura più restrittiva dell'art. 13 del Regolamento e sostenendo che la totalità dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] trovavano titolo nel successivo accordo stipulato il 12 maggio 2004, espressamente soggetto alla legge italiana; 5 ) le società irlandesi avevano stipulato con le società attrici un [OSCURATO:PERSONA] forza del quale era stato convenuto che tutti i contratti di lesasing trovavano disciplina nella legge inglese «a prescindere dall'eventuale conflitto di leggi o norme che potrebbero derivare dall'applicazione delle leggi di altra giurisdizione». 1.4Orbene, la duplice motivazione sulla tardività dell'eccezione ex art.345 cod. proc. civ. e sulla circostanza che tutti i contratti erano retti dalla legge inglese ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] non sono state oggetto di specifica censura in questa sede; si tratta, invero, di affermazioni, che integrano tutte delle autonome rationes, idonee a sorreggere di per sé solela decisione sul punto, dal che deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che le società ricorrenti non hanno interessea dolersi del profilo qui impugnato , poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base alle affermazioninon censurate; il motivo, peraltro, non si confronta effettivamente con la ratio decidendi, quando afferma che la Corte d'appello avrebbe considerato non contestato il contenuto di documenti non prodotti, laddove invece i giudici di secondo grado hanno ritenuto non contestata la soggezione alla legge inglese dei contratti correlati ai pagamenti impugnati, che è circostanza di fatto (non mera questione giuridica), come lo stesso motivo di ricorso conferma nell’affermare che era onere della controparte che aveva sollevato l'eccezionefornirne prova; il motivo ancora confonde la non contestazione di una circostanza, alla quale ha fatto riferimento la Corte d'appellonell’indicare il contenuto delle difese espresse in primo grado dalle P rocedure , con la ammissione implicita , dovendosi precisare, al riguardo, che la natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dall'art. 115 cod. proc. civ., palesano che la non contestazione è un fatto processuale, distinto dalla confessione, la quale non può che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa con cui la parte concorre a delineare la materia controversa (cfr. Cass, 9 maggio 2022, n. 14589; Cass., 19 luglio 2021, n. 20556; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31402).

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, pri mo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.1965 cod. civ. e degli art. 1362 e segg. cod. civ., poichè la Corte d'appello aveva ricondotto all'esecuzione dei contratti, contenenti il rinvio a clausola generale che prevedeva l'applicazione della legge inglese, già precedentemente risolti (con statuizione avente efficacia di giudicato) le obbligazioni viceversa derivanti da un successivo accordo transattivo del maggio 2004, assoggettato pattiziamente alla legge italiana, che il Giudice di merito non aveva considerato come titolo autonomo, nonostante l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'accordo, così violando anzitutto i principi in materia di autonomia negoziale ed le norme in tema di interpretazione contrattuale,laddove non sussisteva e/o non era stata individuata alcuna incertezza sulla volontà delle parti quale emergente dal testo negoziale.

Le società ricorrenti lamentano che sia il Tribunale, che la Corte d'appello erano incorsi in un vistoso errore di diritto laddove avevano negato rilevanza all'accordo transattivo stipulato il 12 maggio 2004 e non avevano attribuito la corretta valenza giuridica agli effetti sostitutivi dell'accordo transattivo, quantomeno con riferimento ai pagamenti che non trovavano titolo in detto accordo; costituiva violazione del disposto dell'art. 1965 cod. civ. l'avere attribuito natura non novativa alla transazione e violazione dei principi in tema di interpretazione dei contratti l'avere ritenuto che per effetto della transizione rivivessero i contratti originari alla luce dell'art. 5 dell'accordo (Art. 5.

Interezza del contratto «[OSCURATO:PERSONA] costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla questione in oggetto e supera tutti gli accordi e le intese precedenti fra le Parti sottoscrittrici del presente in relazione all'oggetto di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] non può essere variato o modificato o cancellato se non mediante uno strumento scritto firmato dalle Parti sottoscrittrici del presente»). 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2E' noto che la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111) e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass.,12 gennaio 2006, n. 420). 2.3Orbene, fermi tali principi di diritto, n ello specifico, nessun addebito può muoversi nella denunciata linea di diritto alla sentenza impugnata, che ha ricostruito la volontà delle parti , per come fatta palese dal ricorso al criterio dell'interpretazione letterale del testo al suo esame, giungendo alla conclusione da cui dissentono ora le società ricorrenti; le quali, peraltro, non hanno esposto adeguata spiegazione del perché la Corte territoriale avesse deviato dalle regole di ermeneutica contrattuale e non avesse rispettato la volontà dei contraenti, prospettando solamente una diversa ed a sé più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, essenzialmente basata su un dato letterale (l'art. 6 dell'accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e WFLC il 12 maggio 2004), che la Corte di merito, nella valutazione discrezionale ad essa riservata, non ha ritenuto di valorizzare nel senso voluto dalle società ricorrente, affermando, alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata, peraltro anche con autonome ragioni del decidere che non sono state oggetto di specifiche censure, chedoveva escludersi che i pagamenti successivi all'accordo del 12 maggio 2004 trovavano titolo in questo ed erano regolati dalla legge italiana, perché: -risultava dimostrata soltanto l'avvenuta risoluzione, nell'aprile del 2004, del contratto n. 22218, mentre non era stata dimostrata l'avvenuta risoluzione degli altri contratti, emergendo piuttosto dall'accordo del 12 maggio 2004 (e specificamente dal suo punto 2.8: «Resta inteso che questo [OSCURATO:PERSONA] non impedirà e non influirà negativamente la prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle Parti previsti dalla legge applicabile in relazione ai contratti precedenti.

Al momento dell'esecuzione di questo [OSCURATO:PERSONA] le Parti stipuleranno un contratto per concordare i termini e le condizioni alle quali si verificherà la prosecuzione di contratti di leasing per i motori recanti i numeri di serie del fabbricante 575283 e 733175») che i contratti di leasing erano proseguiti tra le parti con l'utilizzo dei motori concessi in leasing da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la maturazione di tutti gli oneri conseguenti, pari, al momento dell'accordo a complessivi USD 4.060.863,62; -l'ingiunzione di restituzione di cui al decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004 non era stata mai eseguita; -l'accordo del 12 maggio 2004 riproduceva la coeva ricognizione di debito, stabiliva nuovi termini di pagamento e prevedeva la futura negoziazione dei contratti nn. 575383 e 733175 una volta esaurito il pagamento dei debiti maturati; -all'accordo del 12 maggio 2004 andava riconosciuta natura meramente ricognitiva dei preesistenti assetti negoziali e ciò trovava ulteriore conferma nella clausola 2.7, ove le parti avevano convenuto la decadenza dal beneficio del termine, ivi accordato in caso di mancato pagamento di una rata sia con riguardo ai debiti pregressi, sia in relazione a quelli maturati in esecuzione di contratti di leasing «da proseguire dopo l'esecuzione dell'accordo»; -l'art. 6 dell'accordo del 12 maggio 2004, dove le parti avevano stabilito che l'accordo medesimo andava regolato e interpretato secondo la legge italiana, doveva intendersi riferito alle sole pattuizioni accessorie ivi convenute ex novo , ossia alle condizioni relative al nuovo scadenziamento del debito, a quelle regolanti la decadenza dal nuovo termine ivi accordato, all'impegno a contrarre convenuto nella parte finale della clausola n. 2.8, ma non alle obbligazioni nascenti dai contratti in corso, ovvero da quello già risolto, per le quali veniva anzi ribadito, a chiare lettere, la perdurante applicazione della legge individuata al momento della loro conclusione; - era inammissibile ex art. 345 cod. civ. la censura secondo cui la natura novativa dell'accordo era avvalorata dalla ricognizione di debito effettuata, comprensiva anche di oneri suppletivi «per adeguamento dei contratti» e, comunque, non era fondata, poiché, come risultava dall'accordo del 12 maggio 2004, i debiti di entrambe le società, alla suddetta data, per «noleggi scaduti, riserve e oneri sul ritardato pagamento» e per «adeguamenti» erano stati calcolati, come emergeva da quanto convenuto nelle «premesse», sia per [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle previsioni dei contratti, con ciò escludendosi l'accollo di debiti ulteriori; -l'assunto che l'esecuzione degli impegni costituiva condizione di efficacia cui era subordinata la rinuncia di WLGC Funding alla risoluzione dei contratti stessi e che, dunque, l'accordo conteneva una rinunzia condizionata ad avvalersi dell'avvenuta risoluzione, trovava smentita nella clausola di cui al punto 2.8, in cui tutte le parti avevano convenuto che l'accordo non avrebbe impedito, né influenzato negativamente la «prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle parti previste (recte: previsti) dalle legge applicabile in ragione dei precedenti contratti», che negava, dunque, ogni efficacia novativa alla pattuizione e che rendeva esplicito che la causa petendi posta a base delle reciproche obbligazioni, pregresse e future, andava individuata nei precedenti contratti. 2.4 In conclusione, le contestazioni di merito sollevate dalle società ricorrenti, vanificate dall'esaustiva argomentazione che vi dedica a contrasto la Corte d'appello , costituisc ono una generica contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.1965 cod. civ. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., laddove la Corte d'appello aveva ritenuto disciplinate da contratti, contenenti il rinvio a clausola generale che prevedeva l'applicazione della legge inglese, stipulati da un soggetto, anche i pagamenti effettuati da una distinta società, nonché i pagamenti effettuati da tale distinta società in forza di contratti risolti e non prodotti, trattandosi invece di obbligazioni derivanti, anche per accollo, da un accordo transattivo, assoggettato pattiziamente alla legge italiana, del quale il Giudice del merito non aveva considerato la valenza autonoma, nonostante l'espressa previsione contenuta nell'accordo che era stato così interpretato immotivatamente in senso difforme dal suo tenore letterale, in assenza di elementi che indicassero una volontà delle parti in tal senso.Le società ricorrenti deducono che la Corte di appello avevaerrato nel ritenere che anche i pagamenti che trovavano puntuale, seppure parziale, esecuzione dell'accordo transattivo del 12 maggio 2004 (pagamenti diretti di [OSCURATO:PERSONA] successivi a maggio 2004), per obbligazioni pacificamente NON riconducibili ai rapporti contrattuali regolati dalle condizioni generali che includevano la pattuizione di applicabilità della leggeinglese, ma derivanti da contratti di leasing non prodotti, ma in ogni caso risolti, precedentemente stipulati da altro soggetto con [OSCURATO:PERSONA], trovassero titolo nei diversi contratti stipulati dal distinto soggetto che poi si era solo assunto il debito. 3.1Il motivo, che ribadisce profili di censura sollevati con i precedenti motivi, con specifico riferimento alla errata riconducibilità dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] (il 9 dicembre 2003, il 23 gennaio 2004 e il 9 luglio 2004, per complessivi euro 1.437.755,26) a contratti non prodotti dalla controparte e in ogni caso risolti o, per quanto concerne i pagamenti successivi a maggio 2004, a contratti diversi dalla transazione del 12 maggio 2004 , è inammissibileper le stesse ragioni già esplicitate in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, dovendosi soltanto richiamare , in quanto autonoma ragione del decidere non specificamente censurata, quanto affermato dalla Corte d'appello, a pag. 12 della sentenza impugnata, che i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere revocati «non essendovi elementi oggettivi per non ricondurre i pagamenti della delegato (rectius: delegata) ai contratti in essere tra la delegante e la creditrice, tanto più che , come si desume dal prospetto predisposto dalle Procedure, i pagamenti sono poi proseguiti da parte della stessa delegante con rinvio al contratto.

Si è, quindi, trattato di mere operazioni solutorie eseguite da parte di una società del gruppo, onde consentire all'altra di proseguire nei contratti indispensabili per la sua stessa sopravvivenza commerciale».4.

Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Reg.

UE n. 1346/2000, laddove i Giudici di merito avevano ritenuto che la norma comportasse l'applicazione anche sotto il profilo deduttivo e probatorio della norma straniera al fine di decidere la pretesa delle Procedure e, quindi, con valutazione ex post circa l'accoglibilità dell'azione se avviata avanti al Giudice straniero e non unicamente la verifica ex ante in merito alla teorica impugnabilità dell'atto revocando nell'ordinamento straniero, violando altresì la norma comunitaria per avere invertito l'onere della prova, così ponendo a carico delle Procedure la prova dell'accoglibilità dell'azione nell'ordinamento straniero, laddove costituiva, invece , onere del resistente dimostrare l'assenza in quell'ordinamento di uno strumento di impugnazione degli atti che si assumevano e risultavano revocabili secondo la legge italiana.

Le società ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha falsamente applicato l'art. 13 del Reg.

UE n. 1346/2000, anche in relazione all'art.115 cod. proc. civ., avendo ritenuto che, in caso di applicabilità della legge estera ai contratti dai quali si riteneva tra essero titolo i pagamenti oggetto di revocatoria, fosse onere della procedura che agiva in revocatoria dedurre e provare i presupposti per l'accoglimento delle domande restitutorie secondo il diritto straniero, essendo viceversa onere del resistente dimostrare che secondo tale diritto l'atto revocando non era impugnabile con alcun istituto. 4.1Il motivo è inammissibile, perchè non si confronta ancora una volta con il contenuto del provvedimento impugnato. 4.2La Corte territoriale, infatti, non ha affermato, come assumono le società ricorrenti, che fosse onere della P rocedura che agiva in revocatoria dedurre prima e provare poi i presupposti per l'accoglimento delle domande restitutorie secondo il diritto straniero ; nello specifico, la Corte d'appello, valorizzando il dato testuale della norma e la finalità sottesa alla stessa(ovvero la necessità di assicurare, mediante deroghe alla legge dello stato di apertura della procedura, certezza nei rapporti giuridici e stabilità dei traffici commerciali, avendo il legislatore comunitario presente la difformità esistente delle leggi nazionali in materia di par condicio creditorum), ha ritenuto operante l'esenzione prevista,con un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede (effettuato a mezzo dell'affidavitprodotto dalle creditrici in primo grado e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale) ed ha evidenziato che la legge inglese prevedeva che un atto potesse essere posto nel nulla, perchè adottato in violazione della parità dei creditori, solo nei casi in cui la controprestazione era inadeguata, ovvero in presenza di liberalità, di assenza di corrispettivo o di corrispettivo notevolmente inferiore a quello della prestazione fornita, o nei casi di pagamento preferenziale, da individuarsi nella dimostrazione della preordinata volontà del soggetto che pagava di preferire il creditore, evenienze che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti nella fattispecie concreta, senza che le appellanti avessero mosso alcuna censura, sul punto; né una tale lettura si prestava ad una applicazione elusiva della norma incentivando comportamenti di forum shopping, poiché non era emerso alcun dato obiettivo che, in concreto, portasse anche solo a fare sospettare come elusiva la concorde scelta dei contraenti sulla legge applicabile ai contratti, atteso che la W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] era soggetto che aveva concesso in locazione i beni affrontando la maggiore alea della consegna dei medesimi in altro paese, risultava avere sede stabile nello stato inglese ed esercitare colà stabilmente la sua attività commerciale(cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).

I giudici di secondo grado hanno, dunque, rilevato come l’art.13 citato , nel suo espresso tenore letterale ed anche nella ratio sottesa ai «considerando», imponevadi considerare se l’impugnazione dell’atto fosse consentita dalla legge straniera non già in astratto ma « nella fattispecie», con la conseguente necessità di considerare la vicenda concreta in esame.

5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilee le società ricorrent i va nno condannat e al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle società controricorrent i e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'u lteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle societàcontro ricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11394/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in amministrazione straordinaria, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].p.a., in amministrazione straordinaria, nella persona del Commissario straordinario, entrambe rappresentate e difese, giusta delega a margine del ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via Panama, n. 74. - ricorrenti- contro W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C.[OSCURATO:PERSONA], società di diritto irlandese, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, giuste procure notarili del 7 giugno 2016. - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 4055 /20 15 , depositata il 10 novembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte di appello di Milano ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 601/2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2012, che aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria, volte alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 67 legge fall., dei pagamenti da ciascuna effettuati in favore delle società irlandesiW.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente di euro 5.086.579,84 e di euro 1.893.985,16), che secondo l'assunto delle società attrici erano avvenuti nell'anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura e nella consapevolezza dello stato di decozione delle società debitrici. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che , in relazione ai pagamenti oggetto dell'azione revocatoria, operava l'esenzione prevista dall'art. 13 del Regolamento comunitario 29 maggio 2000, n. 1346/2000, recante una nuova fattispecie di irrevocabilità, ad integrazione di quelle previste dal comma 3 dell'art. 67 legge fall., essendo risultate provate nel giudizio le condizioni di operatività della norma regolamentare, ovvero la soggezione dell'atto (in tesi suscettibile di recare pregiudizio alla massa dei creditori) alla legge straniera e la non impugnabilità dell'atto medesimo, con alcun mezzo, secondo la legge straniera, perché ritenuto dalla stessa non revocabile. 3. La Corte di appello di Milano , per quanto rile va in questa sede, esaminando i quattro motivi dell'appello principale, ha affermato che: -) il primo motivo andava disatteso perché l'eccezione secondo la quale parte dei pagamenti oggetto della revocatoria era riferibile anche a contratti ulteriori (nn. 575283 e 733186), rispetto a quelli prodotti in primo grado e per i quali non era stata fornita la prova del loro assoggettamento alla legge inglese e, quindi, la riconducibilità delle correlate transazioni all'eccezione di cui al Regolamento n. 1346/2000, era stata sollevata per la prima volta in appello ed era, perciò, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.; la WLCF Funding aveva dedotto in primo grado che i pagamenti oggetto di revocazione discendevano da contratti di leasing regolati dalla legge inglese e a detta eccezione, pur documentalmente riscontrata dalla produzione di tre soli contratti e dal rinvio in essi contenuto ad un [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale tutti i contratti inter partessarebbero stati regolati dalla legge inglese, nulla avevano eccepito le Procedure; il dato, perciò, doveva ritenersi incontestato, in applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., e non più suscettibile di essere messo in discussione, non essendosi in presenza di una eccezione in senso lato; la preclusione andava ribadita proprio in ragione della difesa della procedura che aveva contrastato l'eccezione di inammissibilità delle domande ex art. 13 del Regolamento, fornendo una lettura più restrittiva della norma e sostenendo che la totalità dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] trovavano titolo nel successivo accordo stipulato il 12 maggio 2004, espressamente soggetto alla legge italiana, così lasciando intendere che non fosse in discussione la soggezione alla legge inglese di tutti i contrati stipulati inter partes; l'eccezione era, comunque, infondata anche nel merito, posto che, come già osservato dal Tribunale, le società irlandesi avevano stipulato conle società attrici un [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale era stato convenuto che tutti i contratti di leasing trovavano disciplina nella legge inglese «a prescindere all'eventuale conflitto di leggi o norme che potrebbero derivare dall'applicazione delle leggi di altra giurisdizione»;era infondata e pure tardiva l'eccezione, sollevata per la prima volta in appello, che non vi era la prova della soggezione alla legge inglese nemmeno nel contratto n. 72471 per non avere WLC [OSCURATO:PERSONA] prodotto l'accordo novativo con il quale esso era stato trasferito dall'originario contraente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo provata l'applicabilità della legge inglese solo al primo contratto, l'unico prodotto da W.L.F.C. Funding ltd; l'eccezione era in ogni caso infondata perché risultava dai contratti prodotti (e in particolare da quello n. 7333175) che anche con [OSCURATO:PERSONA] ci fosse un accordo generale circa la soggezione di tutti i contratti alla legge inglese, sicché non vi era alcuna ragione per ritenere che una tale clausola non fosse stata mantenuta nell'accordo novato, tanto più che, come si evinceva dal successivo accordo del 12 maggio 2004, siglato fra tutte le parti, la novazione era consistita nella sola sostituzione di un soggetto all'altro; anche l'eccezione sull'applicabilità della legge della California (rispetto a quella inglese), in ragione della clausola 11.1 del regolamento negoziale principale, ai contratti nn. 222108 e 724721, era inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., perchè proposta per la prima volta in appello; l'eccezione era comunque infondata, posto che la clausola che individuava come legge applicabile quello dello stato della California atteneva a negozi diversi, tra l'altro conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con altro soggetto, nemmeno evocato in giudizio; era infondato anche il rilievo svolto dalle Procedure secondo cui il Tribunale aveva errato a ritenere assoggettati alla legge inglese pure i pagamenti effettuati dopo la risoluzione dei contratti(intervenuta nell'aprile del 2004 con riguardo al contratto n. 222108 e, con il passaggio in giudicato del decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004, in relazione agli altri contratti), alla luce della circostanza che i rapport i erano proseguiti solo in ragione del successivo accordo transattivo del 12 maggio 2004, di contenuto e portata novativa rispetto ai precedenti, poiché l'art. 13 del Regolamento si applicava a tutte le obbligazioni che trovavano titolo in un contratto disciplinato dalla legge straniera, senza possibilità di scindere le sorti a seconda che l'atto medesimo atteneva alle vicende costitutive o a quelle esecutive o estintive, sicché era certo che i pagamenti revocandi, anche se successivi ai contratti risolti, trovavano causa in essi e rimanevano soggetti alla legge del contratto; conclusione che si imponeva anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 che consentivaalle parti di scegliere «la legge applicabile a tutto il contratto,ovvero a una parte soltanto di esso»e del fatto che emergeva dai contratti che le parti non avessero in alcun modo circoscrivere l'applicazione della legge straniera a singoli atti; -) il secondo motivo era pure infondato, dovendosi escludere che i pagamenti successivi all'accordo del 12 maggio 2004 trovavano titolo in esso e perciò erano regolati dalla legge italiana: risultava dimostrata soltanto l'avvenuta risoluzione, nell'aprile del 2004, del contratto n. 22218, mentre non era stata dimostrata l'avvenuta risoluzione degli altri contratti, emergendo piuttosto dall'accordo del 12 maggio 2004 (e specificamente dal suo punto 2.8: «Resta inteso che questo [OSCURATO:PERSONA] non impedirà e non influirà negativamente la prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle Parti previsti dalla legge applicabile in relazione ai contratti precedenti. Al momento dell'esecuzione di questo [OSCURATO:PERSONA] le Parti stipuleranno un contratto per concordare i termini e le condizioni alle quali si verificherà la prosecuzione di contratti di leasing per i motori recanti i numeri di serie del fabbricante 575283 e 733175») che i contratti di leasing erano proseguiti tra le parti con l'utilizzo dei motori concessi in leasing da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la maturazione di tutti gli oneri conseguenti, pari, al momento dell'accordo a complessivi USD 4.060.863,62; che, dunque, l'ingiunzione di restituzione di cui al decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004 non era stata mai eseguita; che l'accordo del 12 maggio 2004, al di là di apparenti incertezze che potevano ingenerare alcuni termini usati dalle parti, oltre al richiamo nelle premesse all'art. 1965 cod. civ. riproduceva la coeva ricognizione di debito, stabiliva nuovi termini di pagamento e prevedeva la futura negoziazione dei contratti nn. 575383 e 733175 una volta esaurito il pagamento dei debiti maturati; l'assetto delle reciproche obbligazioni rimaneva strettamente ancorato alle previsioni dei precedenti contratti e, quindi, all'accordo del 12 maggio 2004 andava riconosciuta natura meramente ricognitiva dei preesistenti assetti negoziali e ciò trovava ulteriore conferma nella clausola 2.7, ove le parti avevano convenuto la decadenza dal beneficio del termine, ivi accordato in caso di mancato pagamento di una rata sia con riguardo ai debiti pregressi, sia in relazione a quelli maturati in esecuzione di contratti di leasing «da proseguire dopo l'esecuzione dell'accordo»; l'art. 6 dell'accordo del 12 maggio 2004, dove le parti avevano stabilito che l'accordo medesimo andava regolato e interpretato secondo la legge italiana, doveva intendersi riferito alle sole pattuizioni accessorie ivi convenute ex novo, ossia alle condizioni relative al nuovo scadenziamento del debito, a quelle regolanti la decadenza dal nuovo termine ivi accordato, all'impegno a contrarre convenuto nella parte finale della clausola n. 2.8, ma non alle obbligazioni nascenti dai contratti in corso, ovvero da quello già risolto, per le quali veniva anzi ribadito, a chiare lettere, la perdurante applicazione della legge individuata al momento della loro conclusione; era inammissibile ex art. 345 cod. civ. la censura secondo cui la natura novativa dell'accordo era avvalorata dalla ricognizione di debito effettuata, comprensiva anche di oneri suppletivi «per adeguamento dei contratti» e, comunque, non era fondata, poiché, come risultava dall'accordo del 12 maggio 2004, i debiti di entrambe le società, alla suddetta data, per «noleggi scaduti, riserve e oneri sul ritardato pagamento» e per «adeguamenti» erano stati calcolati, come emergeva da quanto convenuto nelle «premesse», sia per [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle previsioni dei contratti, con ciò escludendosi l'accollo di debiti ulteriori; non era fondato nemmeno l'ulteriore rilievo che l'esecuzione degli impegni costituiva condizione di efficacia cui era subordinata la rinuncia di WLGC Funding alla risoluzione dei contratti stessi e che, dunque, l'accordo conteneva una rinunzia condizionata ad avvalersi dell'avvenuta risoluzione, poiché tale assunto trovava puntuale smentita nella clausola di cui al punto 2.8, in cui tutte le parti avevano convenuto che l'accordo non avrebbe impedito, né influenzato negativamente la «prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle parti previste (recte: previsti) dalle legge applicabile in ragione dei precedenti contratti», che negava, dunque, ogni efficacia novativa alla pattuizione e che rendeva esplicito che la causa petendiposta a base delle reciproche obbligazioni, pregresse e future, andava individuata nei precedenti contratti; non potevano, infine, revocarsi i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], poiché, come correttamente affermato dal primo giudice, non sussistevano elementi oggettivi in ragione dei quali non ricondurre i detti pagamenti ai contratti posti in essere tra la delegante e la creditrice, tenuto conto anche che, come era emerso dallo stesso prospetto predisposto dalle Procedure, i pagamenti erano poi proseguiti da parte della stessa delegante con rinvio al contratto; -) anche il terzo e il quarto motivo d i appello erano infondati, stante che l'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento contrastava con il dato testuale della norma e anche con la finalità sottesa individuata nei «considerando», di cui ai punti 24, 25 e 26, che era la necessità di assicurare, mediante deroghe alla legge dello stato di apertura della procedura, certezza nei rapporti giuridici e stabilità dei traffici commerciali, garantendo, nei casi di rilevanza transfrontaliera delle procedure, l'altro contraente dagli effetti dirompenti che l'applicazione della legge dello stato di apertura della procedura poteva determinare sul contratto esistente con l'imprenditore insolvente, avendo il legislatore comunitario presente la difformità esistente delle leggi nazionali in materia (punto 8 dei «considerando»); che, in ragione di quanto previsto agli art. 4 e 13 del Regolamento, era evidente, attraverso il richiamo specifico alla fattispecie, che l'esenzione era destinata ad operare laddove, secondo la legge straniera la stessa fattispecie, ossiaquella portata avanti al giudice dello stato membro nel cui territorio era aperta la procedura, non risultasse suscettibile di impugnazione con ogni mezzo; nella fattispecie, era pure infondata la tesi che una tale lettura si prestava ad una applicazione elusiva della norma incentivando comportamenti di forum shopping, che lo stesso Regolamento aveva inteso evitare al punto 4 dei «considerando», fermo restando che l'interpretazione della clausola relativa alla legge applicabile e la sua liceità dovevano essere vagliate tenuto conto dei canoni di correttezza e buona fede, in rapporto al contenuto complessivo dell'accordo, al luogo di esecuzione delle obbligazioni, alla sede dei contraenti e che, nel caso di specie, non era emer so alcun dato obiettivo che, in concreto, portasse anche solo a fare sospettare come elusiva la concorde scelta dei contraenti sulla legge applicabile ai contratti; la W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] era soggetto che aveva concesso in locazione i beni affrontando la maggiore alea della consegna dei medesimi in altro paese, risultava avere sede stabile nello Stato inglese ed esercitare colà stabilmente la sua attività commerciale; la legge inglese, come provato a mezzo dell'affidavit prodotto dalle creditrici in primo grado e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, prevedeva che un atto poteva essere posto nel nulla, perchè adottato in violazione della parità dei creditori, solo nei casi in cui la controprestazione era inadeguata, ovvero in presenza di liberalità, di assenza di corrispettivo o di corrispettivo notevolmente inferiore a quello della prestazione fornita, o nei casi di pagamento preferenziale, da individuarsi nella dimostrazione della preordinata volontà del soggetto che pagava di preferire il creditore, evenienze che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti nella fattispecie concreta, senza che le appellanti avessero mosso alcuna censura, sul punto, sicché la relativa statuizione era coperta da giudicato. 4. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in amministrazione straordinaria, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi. 5. Le società W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] e W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memorie. 7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 8 giugno 2022, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., anche in rapporto con l'art. 2704 cod. civ. e con l'art. 72 legge fall., laddove la Corte d'appello aveva considerato pacifica, in quanto non contestata , l'esistenza e il contenuto di documenti che era onere di controparte produrre a sostegno di una eccezione preliminare, affermando, in violazione dell'art. 2704 cod. civ. e dei principi in tema di subentro nei contratti previstidagli artt. 72 e ss. legge fall., che si trattava di contratti di cui la Procedura era parte e non considerando, in ogni caso, che le difese delle due Procedure si fondavano su tesi che comportavano l' ammissione dei fatti asseritamente non contestati, in quanto viceversa vertenti pacificamente su una ricostruzione incompatibile con quanto ex adversosostenuto. Deducono le società ricorrenti che laCorte di appello aveva interpretato in modo erroneo l'art. 115 cod. proc. civ., in quanto tale norma esimeva il Giudice dal verificare i fatti che non fossero stati contestati dalla difesa, non già dalla valutazione in merito alla fondatezza delle eccezioni proposte; che, anche in considerazione della terzietà delle procedure concorsuali, non si poteva ritenere pacifico, perché non contestato,il contenuto di documenti non prodotti dalla parte invocati a supporto di una propria eccezione; nella fattispecie, la Procedura aveva contestato la mancata allegazione e dimostrazione dei presupposti per l'accoglimento di una eccezione in senso stretto; peraltro, la pattuizione contrattale (non prodotta), a norma dell'art. 2704 cod. civ, doveva risultare avente data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale, in forza di eccezione di inopponibilità già contenuta sin dall'atto di citazione di primo grado, a pag. 25, nelle conclusioni delle società ricorrenti. 1.1Il motivo è inammissibile. 1.2 Ed invero questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisioneche si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602, citata). Il ricorso per cassazione , infatti, non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza, piuttosto , come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314) 1.3Ciò posto, deve evidenziarsi che con il primo motivo di appello le Procedure avevano sostenuto «l'errore fatto nella ricostruzione in fatto in relazione alla riferibilità dei pagamenti a contratti assoggettati alla legge inglese» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e, in particolare, per quel che rileva con specifico riferimento alla censura in esame, che il Tribunale non aveva considerato che WLCF [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto solo copia di tre contratti e segnatamente, i contratti n. 724721 e 222108, conclusi con [OSCURATO:PERSONA], ed il contratto n. 733175, concluso con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo risolto a valere dal 20 febbraio 2004; di contro, i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della domanda revocatoria, erano riferiti anche ad altri contratti, quelli aventi n. 5475283e n. 733186, che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto e in relazione ai quali non era perciò stata dimostrata la loro soggezione alla legge inglese; quanto ai contratti conclusi con [OSCURATO:PERSONA] e prodotti in causa essi non avevano rilevanza perchè il n. 222108 si era risolto con la restituzione del bene il 23 aprile 2004 e il n. 724721 era stato novato e sostituito con atto di trasferimento non prodotto a [OSCURATO:PERSONA], come ricavabile dalla transazione del 12 maggio 2004; i pagamenti di [OSCURATO:PERSONA], tutti successivi al 14 maggio 2004, non derivavano, quindi, da contratti pendenti disciplinati dalla legge inglese; cheil Tribunale aveva errato a negare rilevanza all'accordo transattivo stipulato il 12 maggio 2004, assoggettato espressamente alla legge italiana; i contratti originari, dunque, o risultavano risolti o di alcuni non vi era prova che fossero soggetti alla legge inglese (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello ha affermato che : 1) l'eccezione secondo la quale parte dei pagamenti oggetto della revocatoria era riferibile anche a contratti ulteriori (nn. 575283 e 733186), rispetto a quelli prodotti in primo grado e per i quali non era stata fornita la prova del loro assoggettamento alla legge inglese era inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. perchè sollevata per la prima volta in appello; 2) la WLCF Funding aveva dedotto in primo grado che i pagamenti oggetto di revocazione discendevano da contratti di leasing regolati dalla legge inglese e a detta eccezione, pur documentalmente riscontrata dalla produzione di tre soli contratti e dal rinvio in essi contenuto ad un [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale tutti i contratti inter partessarebbero stati regolati dalla legge inglese, nulla avevano eccepito le Procedure; 3) il dato, perciò, doveva ritenersi incontestato, in applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e non più suscettibile di essere messo in discussione, non essendosi in presenza di una eccezione in senso lato»; 4) la preclusione andava ribadita anche in ragione delle difese svolte dalle appellanti in primo grado, dove le procedure si erano difese non già mettendo in discussione la soggezione alla legge inglese di tutti i contratti stipulati inter partes, ma fornendo una lettura più restrittiva dell'art. 13 del Regolamento e sostenendo che la totalità dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] trovavano titolo nel successivo accordo stipulato il 12 maggio 2004, espressamente soggetto alla legge italiana; 5 ) le società irlandesi avevano stipulato con le società attrici un [OSCURATO:PERSONA] forza del quale era stato convenuto che tutti i contratti di lesasing trovavano disciplina nella legge inglese «a prescindere dall'eventuale conflitto di leggi o norme che potrebbero derivare dall'applicazione delle leggi di altra giurisdizione». 1.4Orbene, la duplice motivazione sulla tardività dell'eccezione ex art.345 cod. proc. civ. e sulla circostanza che tutti i contratti erano retti dalla legge inglese ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] non sono state oggetto di specifica censura in questa sede; si tratta, invero, di affermazioni, che integrano tutte delle autonome rationes, idonee a sorreggere di per sé solela decisione sul punto, dal che deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che le società ricorrenti non hanno interessea dolersi del profilo qui impugnato , poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base alle affermazioninon censurate; il motivo, peraltro, non si confronta effettivamente con la ratio decidendi, quando afferma che la Corte d'appello avrebbe considerato non contestato il contenuto di documenti non prodotti, laddove invece i giudici di secondo grado hanno ritenuto non contestata la soggezione alla legge inglese dei contratti correlati ai pagamenti impugnati, che è circostanza di fatto (non mera questione giuridica), come lo stesso motivo di ricorso conferma nell’affermare che era onere della controparte che aveva sollevato l'eccezionefornirne prova; il motivo ancora confonde la non contestazione di una circostanza, alla quale ha fatto riferimento la Corte d'appellonell’indicare il contenuto delle difese espresse in primo grado dalle P rocedure , con la ammissione implicita , dovendosi precisare, al riguardo, che la natura giuridica ed i limiti della non contestazione, regolata dall'art. 115 cod. proc. civ., palesano che la non contestazione è un fatto processuale, distinto dalla confessione, la quale non può che avere ad oggetto un fatto noto alla parte che confessa con cui la parte concorre a delineare la materia controversa (cfr. Cass, 9 maggio 2022, n. 14589; Cass., 19 luglio 2021, n. 20556; Cass., 2 dicembre 2019, n. 31402). 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, pri mo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.1965 cod. civ. e degli art. 1362 e segg. cod. civ., poichè la Corte d'appello aveva ricondotto all'esecuzione dei contratti, contenenti il rinvio a clausola generale che prevedeva l'applicazione della legge inglese, già precedentemente risolti (con statuizione avente efficacia di giudicato) le obbligazioni viceversa derivanti da un successivo accordo transattivo del maggio 2004, assoggettato pattiziamente alla legge italiana, che il Giudice di merito non aveva considerato come titolo autonomo, nonostante l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'accordo, così violando anzitutto i principi in materia di autonomia negoziale ed le norme in tema di interpretazione contrattuale,laddove non sussisteva e/o non era stata individuata alcuna incertezza sulla volontà delle parti quale emergente dal testo negoziale. Le società ricorrenti lamentano che sia il Tribunale, che la Corte d'appello erano incorsi in un vistoso errore di diritto laddove avevano negato rilevanza all'accordo transattivo stipulato il 12 maggio 2004 e non avevano attribuito la corretta valenza giuridica agli effetti sostitutivi dell'accordo transattivo, quantomeno con riferimento ai pagamenti che non trovavano titolo in detto accordo; costituiva violazione del disposto dell'art. 1965 cod. civ. l'avere attribuito natura non novativa alla transazione e violazione dei principi in tema di interpretazione dei contratti l'avere ritenuto che per effetto della transizione rivivessero i contratti originari alla luce dell'art. 5 dell'accordo (Art. 5. Interezza del contratto «[OSCURATO:PERSONA] costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla questione in oggetto e supera tutti gli accordi e le intese precedenti fra le Parti sottoscrittrici del presente in relazione all'oggetto di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] non può essere variato o modificato o cancellato se non mediante uno strumento scritto firmato dalle Parti sottoscrittrici del presente»). 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2E' noto che la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111) e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass.,12 gennaio 2006, n. 420). 2.3Orbene, fermi tali principi di diritto, n ello specifico, nessun addebito può muoversi nella denunciata linea di diritto alla sentenza impugnata, che ha ricostruito la volontà delle parti , per come fatta palese dal ricorso al criterio dell'interpretazione letterale del testo al suo esame, giungendo alla conclusione da cui dissentono ora le società ricorrenti; le quali, peraltro, non hanno esposto adeguata spiegazione del perché la Corte territoriale avesse deviato dalle regole di ermeneutica contrattuale e non avesse rispettato la volontà dei contraenti, prospettando solamente una diversa ed a sé più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, essenzialmente basata su un dato letterale (l'art. 6 dell'accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e WFLC il 12 maggio 2004), che la Corte di merito, nella valutazione discrezionale ad essa riservata, non ha ritenuto di valorizzare nel senso voluto dalle società ricorrente, affermando, alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata, peraltro anche con autonome ragioni del decidere che non sono state oggetto di specifiche censure, chedoveva escludersi che i pagamenti successivi all'accordo del 12 maggio 2004 trovavano titolo in questo ed erano regolati dalla legge italiana, perché: -risultava dimostrata soltanto l'avvenuta risoluzione, nell'aprile del 2004, del contratto n. 22218, mentre non era stata dimostrata l'avvenuta risoluzione degli altri contratti, emergendo piuttosto dall'accordo del 12 maggio 2004 (e specificamente dal suo punto 2.8: «Resta inteso che questo [OSCURATO:PERSONA] non impedirà e non influirà negativamente la prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle Parti previsti dalla legge applicabile in relazione ai contratti precedenti. Al momento dell'esecuzione di questo [OSCURATO:PERSONA] le Parti stipuleranno un contratto per concordare i termini e le condizioni alle quali si verificherà la prosecuzione di contratti di leasing per i motori recanti i numeri di serie del fabbricante 575283 e 733175») che i contratti di leasing erano proseguiti tra le parti con l'utilizzo dei motori concessi in leasing da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e con la maturazione di tutti gli oneri conseguenti, pari, al momento dell'accordo a complessivi USD 4.060.863,62; -l'ingiunzione di restituzione di cui al decreto del Tribunale di Schio del marzo 2004 non era stata mai eseguita; -l'accordo del 12 maggio 2004 riproduceva la coeva ricognizione di debito, stabiliva nuovi termini di pagamento e prevedeva la futura negoziazione dei contratti nn. 575383 e 733175 una volta esaurito il pagamento dei debiti maturati; -all'accordo del 12 maggio 2004 andava riconosciuta natura meramente ricognitiva dei preesistenti assetti negoziali e ciò trovava ulteriore conferma nella clausola 2.7, ove le parti avevano convenuto la decadenza dal beneficio del termine, ivi accordato in caso di mancato pagamento di una rata sia con riguardo ai debiti pregressi, sia in relazione a quelli maturati in esecuzione di contratti di leasing «da proseguire dopo l'esecuzione dell'accordo»; -l'art. 6 dell'accordo del 12 maggio 2004, dove le parti avevano stabilito che l'accordo medesimo andava regolato e interpretato secondo la legge italiana, doveva intendersi riferito alle sole pattuizioni accessorie ivi convenute ex novo , ossia alle condizioni relative al nuovo scadenziamento del debito, a quelle regolanti la decadenza dal nuovo termine ivi accordato, all'impegno a contrarre convenuto nella parte finale della clausola n. 2.8, ma non alle obbligazioni nascenti dai contratti in corso, ovvero da quello già risolto, per le quali veniva anzi ribadito, a chiare lettere, la perdurante applicazione della legge individuata al momento della loro conclusione; - era inammissibile ex art. 345 cod. civ. la censura secondo cui la natura novativa dell'accordo era avvalorata dalla ricognizione di debito effettuata, comprensiva anche di oneri suppletivi «per adeguamento dei contratti» e, comunque, non era fondata, poiché, come risultava dall'accordo del 12 maggio 2004, i debiti di entrambe le società, alla suddetta data, per «noleggi scaduti, riserve e oneri sul ritardato pagamento» e per «adeguamenti» erano stati calcolati, come emergeva da quanto convenuto nelle «premesse», sia per [OSCURATO:PERSONA], che per [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle previsioni dei contratti, con ciò escludendosi l'accollo di debiti ulteriori; -l'assunto che l'esecuzione degli impegni costituiva condizione di efficacia cui era subordinata la rinuncia di WLGC Funding alla risoluzione dei contratti stessi e che, dunque, l'accordo conteneva una rinunzia condizionata ad avvalersi dell'avvenuta risoluzione, trovava smentita nella clausola di cui al punto 2.8, in cui tutte le parti avevano convenuto che l'accordo non avrebbe impedito, né influenzato negativamente la «prosecuzione dei rapporti contrattuali esistenti fra Wills e Volare e fra Wills e [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto nei relativi contratti di leasing e senza pregiudizio per i diritti delle parti previste (recte: previsti) dalle legge applicabile in ragione dei precedenti contratti», che negava, dunque, ogni efficacia novativa alla pattuizione e che rendeva esplicito che la causa petendi posta a base delle reciproche obbligazioni, pregresse e future, andava individuata nei precedenti contratti. 2.4 In conclusione, le contestazioni di merito sollevate dalle società ricorrenti, vanificate dall'esaustiva argomentazione che vi dedica a contrasto la Corte d'appello , costituisc ono una generica contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.1965 cod. civ. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., laddove la Corte d'appello aveva ritenuto disciplinate da contratti, contenenti il rinvio a clausola generale che prevedeva l'applicazione della legge inglese, stipulati da un soggetto, anche i pagamenti effettuati da una distinta società, nonché i pagamenti effettuati da tale distinta società in forza di contratti risolti e non prodotti, trattandosi invece di obbligazioni derivanti, anche per accollo, da un accordo transattivo, assoggettato pattiziamente alla legge italiana, del quale il Giudice del merito non aveva considerato la valenza autonoma, nonostante l'espressa previsione contenuta nell'accordo che era stato così interpretato immotivatamente in senso difforme dal suo tenore letterale, in assenza di elementi che indicassero una volontà delle parti in tal senso.Le società ricorrenti deducono che la Corte di appello avevaerrato nel ritenere che anche i pagamenti che trovavano puntuale, seppure parziale, esecuzione dell'accordo transattivo del 12 maggio 2004 (pagamenti diretti di [OSCURATO:PERSONA] successivi a maggio 2004), per obbligazioni pacificamente NON riconducibili ai rapporti contrattuali regolati dalle condizioni generali che includevano la pattuizione di applicabilità della leggeinglese, ma derivanti da contratti di leasing non prodotti, ma in ogni caso risolti, precedentemente stipulati da altro soggetto con [OSCURATO:PERSONA], trovassero titolo nei diversi contratti stipulati dal distinto soggetto che poi si era solo assunto il debito. 3.1Il motivo, che ribadisce profili di censura sollevati con i precedenti motivi, con specifico riferimento alla errata riconducibilità dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] (il 9 dicembre 2003, il 23 gennaio 2004 e il 9 luglio 2004, per complessivi euro 1.437.755,26) a contratti non prodotti dalla controparte e in ogni caso risolti o, per quanto concerne i pagamenti successivi a maggio 2004, a contratti diversi dalla transazione del 12 maggio 2004 , è inammissibileper le stesse ragioni già esplicitate in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, dovendosi soltanto richiamare , in quanto autonoma ragione del decidere non specificamente censurata, quanto affermato dalla Corte d'appello, a pag. 12 della sentenza impugnata, che i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere revocati «non essendovi elementi oggettivi per non ricondurre i pagamenti della delegato (rectius: delegata) ai contratti in essere tra la delegante e la creditrice, tanto più che , come si desume dal prospetto predisposto dalle Procedure, i pagamenti sono poi proseguiti da parte della stessa delegante con rinvio al contratto. Si è, quindi, trattato di mere operazioni solutorie eseguite da parte di una società del gruppo, onde consentire all'altra di proseguire nei contratti indispensabili per la sua stessa sopravvivenza commerciale».4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Reg. UE n. 1346/2000, laddove i Giudici di merito avevano ritenuto che la norma comportasse l'applicazione anche sotto il profilo deduttivo e probatorio della norma straniera al fine di decidere la pretesa delle Procedure e, quindi, con valutazione ex post circa l'accoglibilità dell'azione se avviata avanti al Giudice straniero e non unicamente la verifica ex ante in merito alla teorica impugnabilità dell'atto revocando nell'ordinamento straniero, violando altresì la norma comunitaria per avere invertito l'onere della prova, così ponendo a carico delle Procedure la prova dell'accoglibilità dell'azione nell'ordinamento straniero, laddove costituiva, invece , onere del resistente dimostrare l'assenza in quell'ordinamento di uno strumento di impugnazione degli atti che si assumevano e risultavano revocabili secondo la legge italiana. Le società ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha falsamente applicato l'art. 13 del Reg. UE n. 1346/2000, anche in relazione all'art.115 cod. proc. civ., avendo ritenuto che, in caso di applicabilità della legge estera ai contratti dai quali si riteneva tra essero titolo i pagamenti oggetto di revocatoria, fosse onere della procedura che agiva in revocatoria dedurre e provare i presupposti per l'accoglimento delle domande restitutorie secondo il diritto straniero, essendo viceversa onere del resistente dimostrare che secondo tale diritto l'atto revocando non era impugnabile con alcun istituto. 4.1Il motivo è inammissibile, perchè non si confronta ancora una volta con il contenuto del provvedimento impugnato. 4.2La Corte territoriale, infatti, non ha affermato, come assumono le società ricorrenti, che fosse onere della P rocedura che agiva in revocatoria dedurre prima e provare poi i presupposti per l'accoglimento delle domande restitutorie secondo il diritto straniero ; nello specifico, la Corte d'appello, valorizzando il dato testuale della norma e la finalità sottesa alla stessa(ovvero la necessità di assicurare, mediante deroghe alla legge dello stato di apertura della procedura, certezza nei rapporti giuridici e stabilità dei traffici commerciali, avendo il legislatore comunitario presente la difformità esistente delle leggi nazionali in materia di par condicio creditorum), ha ritenuto operante l'esenzione prevista,con un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede (effettuato a mezzo dell'affidavitprodotto dalle creditrici in primo grado e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale) ed ha evidenziato che la legge inglese prevedeva che un atto potesse essere posto nel nulla, perchè adottato in violazione della parità dei creditori, solo nei casi in cui la controprestazione era inadeguata, ovvero in presenza di liberalità, di assenza di corrispettivo o di corrispettivo notevolmente inferiore a quello della prestazione fornita, o nei casi di pagamento preferenziale, da individuarsi nella dimostrazione della preordinata volontà del soggetto che pagava di preferire il creditore, evenienze che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti nella fattispecie concreta, senza che le appellanti avessero mosso alcuna censura, sul punto; né una tale lettura si prestava ad una applicazione elusiva della norma incentivando comportamenti di forum shopping, poiché non era emerso alcun dato obiettivo che, in concreto, portasse anche solo a fare sospettare come elusiva la concorde scelta dei contraenti sulla legge applicabile ai contratti, atteso che la W.L.F.C. [OSCURATO:PERSONA] era soggetto che aveva concesso in locazione i beni affrontando la maggiore alea della consegna dei medesimi in altro paese, risultava avere sede stabile nello stato inglese ed esercitare colà stabilmente la sua attività commerciale(cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). I giudici di secondo grado hanno, dunque, rilevato come l’art.13 citato , nel suo espresso tenore letterale ed anche nella ratio sottesa ai «considerando», imponevadi considerare se l’impugnazione dell’atto fosse consentita dalla legge straniera non già in astratto ma « nella fattispecie», con la conseguente necessità di considerare la vicenda concreta in esame. 5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilee le società ricorrent i va nno condannat e al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle società controricorrent i e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'u lteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle societàcontro ricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquid
Sentenza Cassazione n. 21047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris