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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02850/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01VY634 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0135ZBM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 Febbraio 2021 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quello che rileva in questa sede applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata e violazione della normativa in materia di armi contestati la pena concordata fra le parti, rispettivamente pari per il primo imputato ad anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.220,00 di multa e per il secondo ad anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 960,00 di multa, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., valutata corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ritenuta la continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito; condannava, altresì, gli imputati al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte.

2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con unico motivo, violazione di legge quanto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, effettuata pur in assenza di una formale ammissione della costituzione di parte civile.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice indicato i criteri posti a fondamento della determinazione della pena; - violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata ed alla qualificazione delle condotte [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Va premesso che in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 3756 del 12/12/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278286 —

01. Occorre, quindi, rilevare che in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli e inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. (Sez. 5, Sentenza n. 17272 del 06/03/2020 Cc. (dep. 05/06/2020) Rv. 279115 - 01

1.2. Nel caso in esame la decisione del giudice di merito, quanto alla statuizione di condanna del Cinelli al pagamento delle spese in favore della parte civile, è immune da censure in quanto non risulta che la parte civile, che si è regolarmente costituita nel corso dell' udienza preliminare senza che l' imputato abbia contestato alcunchè (v. verbale in data in (r\i atti23/02/2011, sia stata notiziata dell' accordo, circostanza questa neanche dedotta dal ricorrente.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch' esso inammissibile.

Occorre premettere che ai sensi dall'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Va, quindi, in primo luogo, rilevato che l'imputato non può dolersi del trattamento sanzionatorio in concreto stabilito, non vedendosi in ipotesi di pena illegale.

Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'ad. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501).

Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l'imputato doveva rispondere dei reati contestati tenuto conto degli accertamenti della P.G. e delle complessive risultanze istruttorie analiticamente richiamate.

Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quali ipotesi ex art. 628 commi 1 e 3 n.1., 61 n. 7 c.p. e art. 23 comma 4 L. n. 110/1975, 61 n.2. c.p., previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione dei fatti, in realtà muove delle contestazioni in fatto totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di rapina aggravata da parte dell' imputato con l' uso di arma, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendone che l' inammissibilità del motivo.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01VY634 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 0135ZBM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 Febbraio 2021 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quello che rileva in questa sede applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata e violazione della normativa in materia di armi contestati la pena concordata fra le parti, rispettivamente pari per il primo imputato ad anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.220,00 di multa e per il secondo ad anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 960,00 di multa, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., valutata corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ritenuta la continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito; condannava, altresì, gli imputati al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con unico motivo, violazione di legge quanto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, effettuata pur in assenza di una formale ammissione della costituzione di parte civile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice indicato i criteri posti a fondamento della determinazione della pena; - violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata ed alla qualificazione delle condotte [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Va premesso che in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 3756 del 12/12/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278286 — 01. Occorre, quindi, rilevare che in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli e inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. (Sez. 5, Sentenza n. 17272 del 06/03/2020 Cc. (dep. 05/06/2020) Rv. 279115 - 01 1.2. Nel caso in esame la decisione del giudice di merito, quanto alla statuizione di condanna del Cinelli al pagamento delle spese in favore della parte civile, è immune da censure in quanto non risulta che la parte civile, che si è regolarmente costituita nel corso dell' udienza preliminare senza che l' imputato abbia contestato alcunchè (v. verbale in data in (r\i atti23/02/2011, sia stata notiziata dell' accordo, circostanza questa neanche dedotta dal ricorrente. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch' esso inammissibile. Occorre premettere che ai sensi dall'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Va, quindi, in primo luogo, rilevato che l'imputato non può dolersi del trattamento sanzionatorio in concreto stabilito, non vedendosi in ipotesi di pena illegale. Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'ad. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501). Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l'imputato doveva rispondere dei reati contestati tenuto conto degli accertamenti della P.G. e delle complessive risultanze istruttorie analiticamente richiamate. Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quali ipotesi ex art. 628 commi 1 e 3 n.1., 61 n. 7 c.p. e art. 23 comma 4 L. n. 110/1975, 61 n.2. c.p., previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione dei fatti, in realtà muove delle contestazioni in fatto totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di rapina aggravata da parte dell' imputato con l' uso di arma, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendone che l' inammissibilità del motivo. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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