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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14991/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RT632) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41141/24 - RINATI Cristian OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, che lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, i plurimi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente nonché la complessiva gravità del fatto (l'evasione costituiva l'occasione per commettere il tentativo di furto aggravato); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RT632) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41141/24 - RINATI Cristian OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, che lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, i plurimi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente nonché la complessiva gravità del fatto (l'evasione costituiva l'occasione per commettere il tentativo di furto aggravato); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 14991/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris