CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28940/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 99 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 1590/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Firenze la compagnia [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] proponendo domanda di revocazione della sentenza n. 2168 del 2018 emessa dalla stessa Corte d’Appello e pubblicata in data 25/9/2018; la Corte d’Appello di Firenze - adita dal Purificato per la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Firenze aveva ritenuto la pari responsabilità dell’appellante e del Marliani nella produzione di un sinistro stradale, così rigettando la domanda del Purificato volta ad acclarare la responsabilità esclusiva del convenuto- appellato - aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello, perché non aveva reperito agli atti l’originale notificato dell’atto di citazione in appello, in mancanza del quale la costituzione dell’appellante doveva ritenersi nulla per l’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnazione e dell’iscrizione a ruolo; d’altro canto,la nullità poteva dirsi sanata dal comportamento dell’appellato in quanto [OSCURATO:SOCIETA] non aveva prodotto la copia dell’atto di appello notificato; nemmenola Corte ritenne di poter trarre argomenti a favore della tempestività dell’atto di appello dall’esame della comparsa di costituzione dell’appellato o dalla dichiarazione di contumacia del Marliani,perché l’indicazione della data della notifica contenuta nella prima non poteva esonerare la Corte dall’effettuare direttamente il controllo della tempestività, mentre nella dichiarazione di contumacia non vi era alcun riferimento alla data della notifica dell’impugnazione; avverso la sentenza di improcedibilità il Purificato propose revocazione allegando che nei documenti prodotti dal convenuto figuravanonon solo l’atto di appello (per come notificato), ma anche la relata di notifica e la busta con cui l’atto era stato recapitato a mezzo posta alla convenuta [OSCURATO:SOCIETA] e l’errore aveva avuto carattere decisivo ai fini della declaratoria di improcedibilità poiché, se la Corte avesse correttamente individuato ed esaminato tale produzione,avrebbe potuto verificare sia la tempestività della notifica dell’atto di appello sia quella dell’iscrizione a ruolo, così da ritenere sanata la nullità della costituzione di parte appellante e da poter procedere all’esame nel merito; si affermava inoltre che,anche l’originale dell’atto di appello notificato, era stato depositato dall’appellante all’udienza ex art. 350 c.p.c. come confermato dalla dichiarazione di contumacia del secondo appellato. Si sosteneva, quindi, che, se la Corte davvero non avesse avuto a disposizione tale atto non avrebbe potuto dichiarare la contumacia del Marliani, mai ritualmente appellato, con la conseguenza che avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cpc stante il litisconsorzio necessario tra le due parti convenute; quindi si sarebbe dovuto concludere che: a) o l’atto di appello fu prodotto e poi non inserito dal cancelliere nel fascicolo, per andare poi perduto ; b) oppure l’atto mai fu prodotto, così che la Corte avrebbe dovuto dichiarare validamente costituita solo [OSCURATO:SOCIETA] ed integrare il contraddittorio nei confronti del Marliani. Ne conseguivache, nell’ipotesi in cui la mancata produzione dell’originale notificato fosse stata confermata, essa avrebbe dovuto assumere rilievo nella fase rescissoria del giudizio e condurre, una volta revocata la sentenza, alla revoca della dichiarazione di contumacia e alla fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 18/8/2021, ha rigettato la domanda di revocazione confermando l’improcedibilità dell’appello e ritenendo che l’accertamento dell’esistenza dell’errore non fosse di per sé sufficiente ad accogliere la domanda di revocazione, essendo altresì necessario verificare se il lamentato errore avesse avuto un ruolo essenziale e decisivo nella decisione; sul punto ha ritenuto che, se l’appellata fosse stata unicamente la [OSCURATO:SOCIETA], il mancato deposito dell’originale dell’atto di appello da parte del Purificato avrebbe potuto senz’altro dirsi sanato per il fatto che la convenuta aveva prodotto non solo la copia dell’atto di appello ma anche la relata di notifica, da cui si poteva desumere che la costituzione dell’appellantefosse avvenuta tempestivamente; invece , dal momento che l’atto di appello era stato proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario dichiarato contumace dalla Corte di Appello di Firenze,senza che al momento della decisione fosse presente nel fascicolo l’atto di appello con la relata di notifica nei confronti del medesimo, non era possibile verificare se la costituzione dell’appellante fosse stata tempestiva, decorrendo il termine per la costituzione dalla prima notifica. In mancanza di una delle notifiche il Giudice non poteva individuare quale delle due fosse avvenuta per prima e di conseguenza verificare se l’appellante si fosse costituito nei dieci giorni; pertanto, considerato che l’errore deve avere i caratteri dell’evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa senza necessità di particolari indagini ermeneutiche, secondo la Corte ricorreva l’errore solo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ma non anche nei confronti del Marliani, di guisa che esso non era idoneo a sovvertire l’esito della pronuncia di improcedibilità dell’appello,con il conseguente rigetto della domanda di revocazione; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto difese; il giudizio è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorsosi deduce : “ violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e 132 c.p.c. circa la decisività del documento in atti.Motivazione apparente e contraddittoria per omessa valutazione da parte del giudice d’appello di rilevanti elementi di decisione. La procura alle liti autenticata dal difensore fa piena prova della autenticità della sottoscrizione e della data di essa fino a querela di falso (art. 83 c.p.c.), la data che appare è quella del 14/10/2016, l’iscrizione a ruolo è del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è connotata da motivazione apparente in quanto,dai documenti depositati al momento della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA],era inevitabile dedurre che la procura alle liti rilasciata dal Purificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse stata rilasciata dal Purificato appellante in data 14/10/2016; da ciò la corte d’appello avrebbe dovuto dedurre che l’appello non potesseessere stato notificato prima del 14 ottobre né alla [OSCURATO:SOCIETA] né al Marliani,essendo per gli atti introduttivi unica la procura certificata dal procuratore come rilasciata non prima del 14/10/2016. Tale procura,autenticata dal legale, fa cendo stato e fede fino a querela di falso sia della sottoscrizione sia della data che vi appare,avrebbe dovuto portare la corte d’appello a ritenere che l’iscrizione a ruolo della causa fosse tempestiva; peraltro, secondo il ricorrente, dal momento che l’appello prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] recava la vocatio in ius di entrambe le parti, e che a tale vocatio era seguita la declaratoria di contumacia del Marliani, avrebbe dovuto desumersi che, in coerenza con tale declaratoria l’atto di appello fosse stato certamente notificato tempestivamente anche al Marliani pena la contraddittorietà del decisum ed in coerenza con la ritenuta regolarità della notifica al litisconsorte necessario; con il secondo motivo di ricorso– deducente “ violazione dell’art.132 cpc motivazione apparente e contraddittoria. Violazione dell’art. 291 c.p.c.” -la ricorrente lamenta che, verificata la presenza in atti dell’unico atto di appello (corredato da procura e relata di notifica ad [OSCURATO:SOCIETA]) e l’assenza nel verbale della udienza ex art. 350 c.p.c. di ogni riferimento sia alla produzione che all’esibizione da parte dell’appellante dell’atto di appello, risultava palesemente un fuor d’opera ritenere corretta la declaratoria di contumacia del Marliani. La corte d’appello avrebbe dovuto revocare la contumacia e fissare un termine perentorio per integrare il contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti del Marliani litisconsorte necessario; il primo motivo di ricorso è fondato; l’error iurissulla decisività del denunciato errore revocatorio del fatto processuale invocato a fondamento della domanda di revocazione sussiste; in presenza della procura sull’atto di citazione in appello e d in ragione della data del conferimento della stessa - 14 ottobre 2016 - la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettivamente ritenere che la notifica della citazione per entrambe le parti convenute in appello non potesse essere avvenuta in data anterioreal conferimento della procura; anche a voler opinare che la notifica fosse avvenuta proprio il 14 ottobre la Corte d’Appello di Firenze, investita della domanda di revocazione, avrebbe dovuto ritenere che la pronuncia di improcedibilità del gravame da essa fatta in sede ordinaria, fosse stata viziata da errore di fatto decisivo ed accogliere la revocazione; si rileva all’uopo che d’altro canto, a tale conclusione non sarebbe stato d’ostacolo nemmeno l’art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale ammette che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, perché sarebbe stato necessario ipotizzare, contro il tenore della citazione, che recava la procura sullo stesso atto, che sulla copia notificata al Marliani non risultasse invece la detta procura, ma di una simile evenienza, contraria all’essere la citazione di appello rivolta contro entrambe le parti, non vi era traccia, sicché l’ipotesi sarebbe stata del tutto priva di giustificazione;èfondato allora quanto prospettato dal ricorrente secondo cui la procura, autenticata dal legale, facendo stato e fede fino a querela di falso sia della sottoscrizione sia della data che vi appare,avrebbe dovuto portare la corte d’appello a ritenere che l’iscrizione a ruolo della causa fosse tempestiva, non essendovi alcun elemento che potesse consentire di ipotizzare quello che la corte fiorentina ritenne, cioè che dell’iscrizione a ruolo non si poteva ritenere dimostrata la tempestività, in quanto l’altra notifica si sarebbe potuta situare prima della data poco sopra indicata; si ricorda, del resto, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e autenticata dal difensore è necessario lospeciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa(Cass., L, n. 5620 del 15/3/2006; Cass., L, n. 16416 del 19/6/2019); può aggiungersi, peraltro, ma lo si fa ad abundantiam, che dal momento che l’appello prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] recava la vocatio in ius di entrambe le parti, e che a tale vocatio era seguita – nella sede ordinaria -la declaratoria da parte della corte fiorentina dellacontumacia del Marliani, ben si sarebbe dovuto desumereche, in coerenza con tale declaratoria, l’atto di appello fosse stato certamente notificato tempestivamente anche al Marliani pena la contraddittorietà del decisum ed in coerenza con la ritenuta regolarità della notifica al litisconsorte necessario; tanto evidenzierebbe – se non restasse assorbito dall’accoglimento del primo - anche la fondatezza d el secondo motivo, per esservi nella decisione qui impugnata una motivazione intrinsecamente contraddittoria ed apparentesul punto; da quanto esposto consegue, pertanto, l’accoglimento del ricorso quanto al primo motivo, l’assorbimento del secondo e la cassazione dell’impugnata sentenza, con il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione; il giudice di rinvio deciderà la domanda di revocazione quanto all’aspetto rescindente sulla base delle considerazioni sopra esposte, se del caso facendosi carico la fase rescissoria della sussistenza delle condizioni per la contumacia del Marliani; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque in