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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1979

Cassazione n. 46761/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul tema del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa è inammissibile in quanto secondo ius receptum: «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), sicché: - è irrilevante l'assenza di riconoscimento raccolto nelle forme di cui all'art.213 cod. proc. pen.; - la prova c.d. atipica del riconoscimento fotografico è pacificamente utilizzabile; - circa la valenza probatoria del riconoscimento effettuato nel presente processo, il giudice di merito ha ampiamente motivato (pag. 3); Ritenuto che è del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: - il primo motivo si risolve in generiche doglianze in fatto laddove nega la partecipazione dell'imputato al reato e risulta manifestamente infondato laddove invoca una pretesa remissione di querela, del tutto irrilevante dato che il reato è procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 585 cod. pen. trattandosi di lesioni inferte con l'uso di un coltello; - il secondo motivo — che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pagg. 3 e 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare e_ à l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul tema del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa è inammissibile in quanto secondo ius receptum: «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), sicché: - è irrilevante l'assenza di riconoscimento raccolto nelle forme di cui all'art.213 cod. proc. pen.; - la prova c.d. atipica del riconoscimento fotografico è pacificamente utilizzabile; - circa la valenza probatoria del riconoscimento effettuato nel presente processo, il giudice di merito ha ampiamente motivato (pag. 3); Ritenuto che è del pari inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: - il primo motivo si risolve in generiche doglianze in fatto laddove nega la partecipazione dell'imputato al reato e risulta manifestamente infondato laddove invoca una pretesa remissione di querela, del tutto irrilevante dato che il reato è procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 585 cod. pen. trattandosi di lesioni inferte con l'uso di un coltello; - il secondo motivo — che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pagg. 3 e 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare e_ à l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 46761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris