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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 20067/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0070FT3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AIME. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa 1'11 aprile 2022 il Tribunale di Firenze, quale giudice della esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mingdui, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena c:oncesso, in presenza di cause ostative, in violazione di legge con le sentenze indicate in istanza.

Il Tribunale, inoltre, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Mingdui tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto delle distinte decisioni irrevocabili anzi indicate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Mingdui deducendo violazione di legge, in riferimento al diniego della continuazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0070FT3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AIME. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 aprile 2022 il Tribunale di Firenze, quale giudice della esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata dal PM nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mingdui, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena c:oncesso, in presenza di cause ostative, in violazione di legge con le sentenze indicate in istanza. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Mingdui tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto delle distinte decisioni irrevocabili anzi indicate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Mingdui deducendo violazione di legge, in riferimento al diniego della continuazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris