CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il presidente del Tribunale di sorveglianza diCagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio socialepresentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto ha rilevatoche osta alla concessione dei benefici il divieto di cui all'art. 58-quater ord. pen., in quantol'istante ha già fruito di affidamento in prova per espiare pena relativa a delitti aggravati dallarecidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. ed ha chiesto la medesima tipologia di misura,per espiare pena anch'essa relativa a delitti aggravati dalla recidiva reiterata.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in quanto, in una precedente espiazione, egli, in realtà, aveva fruito nondell'affidamento in prova, ma dell'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre1990, n. 309, che è una misura diversa rispetto all'affidamento in prova e che, quindi, nonrientra nella preclusione dell'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. La norma dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord.. pen. dispone che “l'affidamento inprova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e lasemilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stataapplicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale”.La lettera della norma non contiene, pertanto, un riferimento all’affidamento terapeutico.Tale tipologia di misura non può essere ritenuta ricompresa nella generica espressione“affidamento in prova” contenuta nella norma, in quanto già la Corte costituzionale nellasentenza n. 377 del 1997, affermò che l'affidamento in prova in casi particolari "purinserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamentopenitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale, conformataalla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire lepersone tossicodipendenti o alcoldipendenti".Ed, infatti, in una precedente pronuncia, questa Corte ha affermato che “l'art. 58-quater,comma 7-bis, ord. pen., che vieta la concessione più di una volta dell'affidamento in prova,della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato cui sia stata applicata larecidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., non si applica all'affidamento in prova incasi particolari di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della diversa naturadi tale istituto nonché della sopravvenuta abrogazione dell'art. 94-bis del citato d.P.R. adopera dell'art. 4, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21febbraio 2006, n. 49” (Sez. 1, n. 19585 del 22/06/2020, Zuccarello, Rv. 279367 - 01).Ne consegue che la misura dell’affidamento terapeutico, concessa al condannato, e poirevocata con l’ordinanza del 25 luglio 2024, non era preclusiva alla concessione delbeneficio dell’affidamento ordinario ex art. 47 ord. pen.È vero che il condannato in passato ha fruito anche di ulteriori misure alternative, tra cuiproprio un affidamento ex art. 47 ord. pen. (concesso con ordinanza del Tribunale disorveglianza di Cagliari del 7 novembre 2006, revocato con successiva ordinanza del 15luglio 2008) ed una detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. (concessa con ordinanzadel Tribunale di sorveglianza del 19 novembre 2015, revocata con successiva ordinanza del6 dicembre 2016) - nonché di un ulteriore affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309 del1990 (con ordinanza del 28 settembre 2010) - e che la genericità del riferimento ad unaprecedente espiazione in misura alternativa contenuto nella motivazione dell’ordinanzaimpugnata non consente di comprendere, tra tutte queste precedenti espiazioni, quale siastata ritenuta ostativa.Però, l’insufficiente chiarezza del percorso logico dell’ordinanza sul punto si risolve inun vizio della motivazione, in quanto la stessa deve consentire “di individuare,con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l'avvenuto,concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devolutidall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata” (Sez. 6, n. 17912del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255393 – 01).Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Nel giudizio di rinvio dovrà essere rivalutata la situazione dell’istante alla luce deiprincipi di diritto che si indicano di seguito.Per quanto riguarda la pregressa concessione della misura alternativa dell’affidamentoordinario ex art. 47 ord. Pen., il giudice del rinvio ne dovrà valutare la ostatività considerandoche “in tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo"bis" dell'art. 58 "quater" l. n. 354 del 1975 - introdotto dall'art. 7 della l. n. 251 del 2005 -opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia statocommesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzionedi una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante (v. sent. C.Cost. n. 291 del 2010). (Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011, Autieri, Rv. 251418 - 01).Per quanto riguarda la pregressa concessione della misura alternativa della detenzionedomiciliare, il giudice del rinvio ne dovrà valutare la ostatività alla luce del principio secondocui “in tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di plurima concessione di beneficial condannato cui sia stata applicata con il titolo in esecuzione la recidiva ex art. 99, commaquarto, cod. pen. (art. 58 quater, comma settimo bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. dall'art.7, comma settimo, L. 5 dicembre 2005 n. 251) e che abbia già in passato usufruito di altradiversa misura, non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione inordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente beneficiorichiesto” (Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236621 - 01).2. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCagliariCosì è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.