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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27689/2022

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nciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21982/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del leale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

Oggetto: tributi – riscossione – notificazione – relata – mancanza - nullità [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, 116 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 2127/16/14, depositata in data 24 giugno 2014.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 7 luglio 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente SEM –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa all’omesso versamento di IRAP, IVA e ritenute alla fonte del periodo di imposta 2002, proponendo eccezioni pregiudiziali di rito e di merito, tra cui la mancata apposizione di relata di notificazione sulla copia della cartella notificata al contribuente, con conseguente inesistenza del procedimento notificatorio.

2. La CTP di Siracusa ha accolto il ricorso, ritenendo che, in assenza di alcuna relata di notifica, la notificazione della cartella fosse inesistente e che non fosse applicabile il principio della sanatoria delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ.

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, con sentenza in data 24 giugno 2014, ha rigettato l’appello del concessionario della riscossione, confermando la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente che non sussiste litisconsorzio necessario tra il concessionario e l’ente impositore, ente che non è stato parte del giudizio di primo grado.

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello inesistente la notificazione della cartella in quanto notificata in assenza della relata di notifica, rilevando omessa sottoscrizione da parte dell’agente notificatore della relata sulla copia della cartella consegnata al contribuente.

Ha, poi, ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall’Agente della riscossione prodotta per la prima volta in appello, osservando ulteriormente che in caso di difformità tra copia in possesso del destinatario e originale notificato, occorre fare riferimento alle risultanze della copia in possesso del destinatario.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il concessionario della riscossione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha depositato memoria, con cui ha chiesto la rimessione in pubblica udienza.

5. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di ordinanza della Sesta Sezione Civile in data 1° giugno 2017.

Il ricorrente ha prodotto memoria con deposito di documenti e la società contribuente ha, poi, depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inesistente la notificazione per omessa apposizione della relata di notifica sulla cartella notificata alla società contribuente.

Osserva parte ricorrente che nel caso di specie, in cui è stata omessa la relata di notifica sulla cartella notificata al destinatario, ricorra una ipotesi di nullità e non di inesistenza, con conseguente applicazione della sanatoria delle nullità, estensibile anche alla notificazione delle cartelle di pagamento, stante l’avvenuto recapito della cartella all’indirizzo della società contribuente, la quale ha avuto la possibilità di difendersi impugnando la cartella anche per motivi attinenti al merito.

1.2. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b. d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi sarebbe litisconsorzio necessario nel presente giudizio.

Osserva parte ricorrente che l’ente impositore deve ritenersi legittimato passivo in quanto titolare della pretesa impositiva, per cui sussiste litisconsorzio con il suddetto ente, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.

2. Il secondo motivo – il quale va trattato per priorità logica (come osservato dal controricorrente) - è infondato, non essendo stata impugnata la statuizione contenuta nella sentenza, secondo cui l’ente impositore non si sarebbe costituito nel giudizio di primo grado.

Il giudice di appello ha, difatti, accertato che l’ente impositore «non è stato nemmeno parte nel giudizio di primo grado», essendosi costituito dopo il deposito della sentenza del giudice di prossimità e non essendo stato destinatario dell’atto di appello del Concessionario della riscossione, posto che l’atto del Concessionario è stato notificato, come rileva il giudice di appello, «soltanto alla società contribuente».

Si condividono, pertanto, le conclusioni del Pubblico Ministero, ove osserva che «l'indirizzo prevalente sostenuto da questa Corte ritiene che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agireindifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario (Cass. n. 9762 del 2014; Cass. n. 8370 del 2015), costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 1532 del 2012).».

La sentenza impugnata non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi.

3. Il primo motivo è fondato.

Si condivide quanto osservato dal Pubblico Ministero, ove deduce «come statuito di recente da Cass. n. 22756 del 2021 va escluso che la relata in bianco possa integrare una ipotesi di inesistenza della notificazione, che è riscontrabile, come precisato da questa Corte a SS.UU. n. 14916 del 2016, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo .

Tale principio si trova affermato pure in Cass. n. 6613 del 2013 secondo cui la circostanza che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica - che si verifica quando il r elativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario -ma a nullità, che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa ».

4. Il controricorrente non contesta che la cartella di pagamento sia «pervenuta alla società contribuente» (anche in memoria, il contribuente ribadisce che la contestazione riguarda la notificazione eseguita da soggetto non abilitato).

Trattasi, pertanto, di notifica di atto della riscossione in cui risulti omessa («in bianco») la riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario ma non risulti omessa la consegna dell’atto , né risulti la mancanza di alcun collegamento con il destinatario (Cass., Sez.

U., 20 luglio 2016, n. 14916; conf.

Cass., Sez.

VI, 10 marzo 202, n. 7761; Cass., Sez.

VI, 27 maggio 2021, n. 14781; Cass., Sez.

V, 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez.

V, 18 dicembre 2019, n. 33615; Cass., Sez.

V, 24 maggio 2019, n. 14214; Cass., Sez.

VI, 12 gennaio 2018, n. 706; Cass., Sez.

VI, 12 luglio 2017, n. 17198; implicitamente Cass., Sez.

VI, 10 marzo 2017, n. 6239), sicché « la notifica ha raggiunto il suo scopo ed ha posto la contribuente nelle condizioni di difendersi» (Cass., Sez.

V, 15 febbraio 2022, n.4824).

5. Lo stesso controricorrente si richiama in memoria al menzionato precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, ma ne dà una lettura non condivisibile, dovendosi ritenere invero che – in costanza della notificazione dell’atto presso l’indirizzo del destinatario e della avvenuta ricezione dello stesso dal destinatario – l’omessa compilazione della relata di notifica, qualificata come «in bianco», comporti la mera incompletezza del riferimento al soggetto e alle modalità con cui è stata eseguita la notificazione, che non può comportare – stante l’avvenuta ricezione dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa – l’inesistenza della notificazione stessa.

Come già statuito da questa Corte in un caso analogo, il citato precedente delle Sezioni Unite «delinea la categoria dell'inesistenza della notifica in termini residuali, presupponendo, in relazione a quanto qui in discussione, la certezza che colui il quale abbia fatto da veicolo di trasmissione dell'atto non sia abilitato secondo le leggi vigenti» (Cass., n. 17198/2017, cit.).

6. La notificazione della cartella deve, pertanto, ritenersi nulla, la cui nullità è stata sanata dalla proposizione del ricorso, non ostando – diversamente da quanto dedotto dal controricorrente – la natura sostanziale della cartella all’applicazione della sanatoria delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

V , 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez.

VI , 5 marzo 2019, n. 6417 ).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va cassata.

7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice del rinvio esamini le questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21982/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del leale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. Oggetto: tributi – riscossione – notificazione – relata – mancanza - nullità [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, alla Via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, 116 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 2127/16/14, depositata in data 24 giugno 2014. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 7 luglio 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente SEM –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa all’omesso versamento di IRAP, IVA e ritenute alla fonte del periodo di imposta 2002, proponendo eccezioni pregiudiziali di rito e di merito, tra cui la mancata apposizione di relata di notificazione sulla copia della cartella notificata al contribuente, con conseguente inesistenza del procedimento notificatorio. 2. La CTP di Siracusa ha accolto il ricorso, ritenendo che, in assenza di alcuna relata di notifica, la notificazione della cartella fosse inesistente e che non fosse applicabile il principio della sanatoria delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ. 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, con sentenza in data 24 giugno 2014, ha rigettato l’appello del concessionario della riscossione, confermando la sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente che non sussiste litisconsorzio necessario tra il concessionario e l’ente impositore, ente che non è stato parte del giudizio di primo grado. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello inesistente la notificazione della cartella in quanto notificata in assenza della relata di notifica, rilevando omessa sottoscrizione da parte dell’agente notificatore della relata sulla copia della cartella consegnata al contribuente. Ha, poi, ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall’Agente della riscossione prodotta per la prima volta in appello, osservando ulteriormente che in caso di difformità tra copia in possesso del destinatario e originale notificato, occorre fare riferimento alle risultanze della copia in possesso del destinatario. 4. Ha proposto ricorso per cassazione il concessionario della riscossione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la società contribuente, che ha depositato memoria, con cui ha chiesto la rimessione in pubblica udienza. 5. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di ordinanza della Sesta Sezione Civile in data 1° giugno 2017. Il ricorrente ha prodotto memoria con deposito di documenti e la società contribuente ha, poi, depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inesistente la notificazione per omessa apposizione della relata di notifica sulla cartella notificata alla società contribuente. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie, in cui è stata omessa la relata di notifica sulla cartella notificata al destinatario, ricorra una ipotesi di nullità e non di inesistenza, con conseguente applicazione della sanatoria delle nullità, estensibile anche alla notificazione delle cartelle di pagamento, stante l’avvenuto recapito della cartella all’indirizzo della società contribuente, la quale ha avuto la possibilità di difendersi impugnando la cartella anche per motivi attinenti al merito. 1.2. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b. d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi sarebbe litisconsorzio necessario nel presente giudizio. Osserva parte ricorrente che l’ente impositore deve ritenersi legittimato passivo in quanto titolare della pretesa impositiva, per cui sussiste litisconsorzio con il suddetto ente, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo – il quale va trattato per priorità logica (come osservato dal controricorrente) - è infondato, non essendo stata impugnata la statuizione contenuta nella sentenza, secondo cui l’ente impositore non si sarebbe costituito nel giudizio di primo grado. Il giudice di appello ha, difatti, accertato che l’ente impositore «non è stato nemmeno parte nel giudizio di primo grado», essendosi costituito dopo il deposito della sentenza del giudice di prossimità e non essendo stato destinatario dell’atto di appello del Concessionario della riscossione, posto che l’atto del Concessionario è stato notificato, come rileva il giudice di appello, «soltanto alla società contribuente». Si condividono, pertanto, le conclusioni del Pubblico Ministero, ove osserva che «l'indirizzo prevalente sostenuto da questa Corte ritiene che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agireindifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario (Cass. n. 9762 del 2014; Cass. n. 8370 del 2015), costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 1532 del 2012).». La sentenza impugnata non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi. 3. Il primo motivo è fondato. Si condivide quanto osservato dal Pubblico Ministero, ove deduce «come statuito di recente da Cass. n. 22756 del 2021 va escluso che la relata in bianco possa integrare una ipotesi di inesistenza della notificazione, che è riscontrabile, come precisato da questa Corte a SS.UU. n. 14916 del 2016, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo . Tale principio si trova affermato pure in Cass. n. 6613 del 2013 secondo cui la circostanza che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica - che si verifica quando il r elativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario -ma a nullità, che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa ». 4. Il controricorrente non contesta che la cartella di pagamento sia «pervenuta alla società contribuente» (anche in memoria, il contribuente ribadisce che la contestazione riguarda la notificazione eseguita da soggetto non abilitato). Trattasi, pertanto, di notifica di atto della riscossione in cui risulti omessa («in bianco») la riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario ma non risulti omessa la consegna dell’atto , né risulti la mancanza di alcun collegamento con il destinatario (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; conf. Cass., Sez. VI, 10 marzo 202, n. 7761; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2021, n. 14781; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33615; Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14214; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2018, n. 706; Cass., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 17198; implicitamente Cass., Sez. VI, 10 marzo 2017, n. 6239), sicché « la notifica ha raggiunto il suo scopo ed ha posto la contribuente nelle condizioni di difendersi» (Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n.4824). 5. Lo stesso controricorrente si richiama in memoria al menzionato precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, ma ne dà una lettura non condivisibile, dovendosi ritenere invero che – in costanza della notificazione dell’atto presso l’indirizzo del destinatario e della avvenuta ricezione dello stesso dal destinatario – l’omessa compilazione della relata di notifica, qualificata come «in bianco», comporti la mera incompletezza del riferimento al soggetto e alle modalità con cui è stata eseguita la notificazione, che non può comportare – stante l’avvenuta ricezione dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa – l’inesistenza della notificazione stessa. Come già statuito da questa Corte in un caso analogo, il citato precedente delle Sezioni Unite «delinea la categoria dell'inesistenza della notifica in termini residuali, presupponendo, in relazione a quanto qui in discussione, la certezza che colui il quale abbia fatto da veicolo di trasmissione dell'atto non sia abilitato secondo le leggi vigenti» (Cass., n. 17198/2017, cit.). 6. La notificazione della cartella deve, pertanto, ritenersi nulla, la cui nullità è stata sanata dalla proposizione del ricorso, non ostando – diversamente da quanto dedotto dal controricorrente – la natura sostanziale della cartella all’applicazione della sanatoria delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V , 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. VI , 5 marzo 2019, n. 6417 ). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va cassata. 7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice del rinvio esamini le questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizio
Sentenza Cassazione n. 27689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris