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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 36666/2022

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datore di lavoro non fosse stato avvertito dell’imputazionepenale. 2.1 Il motivo èda disattendere.

La sentenza impugnata, lungi dall’affermare che l’ ASP Pavia avrebbe tergiversato nel prendere posizione sulle condotte illecite, ha chiarito, da un lato,che l’Azienda non aveva autonomi strumenti per appurare l’esistenza di fatti di rilevanza penale –che, seppur risalenti al periodo 2010-2014, erano estranei al rapporto di lavoro con ASP–, e, dall’altro, ha precisato che quest’ultima non era stata resa compiutamente edotta dei fatti fin o alla comunicazione del 18.11.2018, talché tempestivo era l’avvio del procedimento disciplinare in data 19.11.2018. 2.2 Né può dolersi il ricorrente dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, censurando l’affermazione del giudice d’appello secondo cui «non risulta(va) valida offerta di prova, da parte del reclamante, che il dipendente, prima del 12.11.2018, avesse assolto all’onere di aggiornare l’ASP dell’evoluzione della vicenda penale» e del relativo capo di imputazione, nonché « del rinvio a giudizio e dell’esistenza di statuizioni di condanna a proprio carico».

Questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che non integra , appunto, il vizio di vio lazione e falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze di causa, attività rientrante tipicamente nella valutazione del giudice del merito e, in quanto tale, estranea a ll'ambito interpretativ o e applicativo della norma di legge.2.3 Un riesame del merito non può surrettiziamente esperirsi neanche attraverso la censura della violazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ..

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione dei citatiarticoli non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960): situazioni, queste ora indicate , che nulla hanno a che vedere con la fattispeciein esame. 2.4Quanto poi ai concetti di immediatezza della contestazione e di tempestività della irrogazione della sanzione disciplinare , è evidente che essi devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; e l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cass. nn. 16841/2018; Cass. 5546/2010, 29480/2008, 14113/2006, 7724/2004 Cass. 7724/2004). 2.5 Ove, poi, il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, come nel caso di specie , il principio di immediatezza della contestazione non può dirsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27069; Cass. 15 marzo 2016, n. 5057 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).

Ed infatti, nella specie la Corte territoriale ha evidenziato che la contestazione era intervenuta non appena avuta piena contezza dell’esistenza e gravità degli addebiti e subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di peculato.

Siffatto accertamento sulla tempestività compiuto dal giudice di merito risulta in linea con i principi sopra richiamati edè insindacabile in questa sede essendo congruamente motivato (Cass. 25. 10.2018, n. 27069).

3. Con la terza critica il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 2119 cod. civ. e 7 legge n. 300/1970 , in relazione al principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare; ad avviso del ricorrente , non sarebbe idonea un a contestazione per relationem a i fatti della sentenza penale , con enunciazione di « fattispecie disomogenee » del c odice integra nti giusta causa di recesso e irrogazione della sanzione per infrazioni diverse da quelle originariamente contestate. 3.1 Il motivonon è fondato. 3.2 Da tempo questa Corte ha chiarito che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata.

Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 23771/2018, 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009). 3.3 Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014, 29240/2017).

Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa. 3.4 A detto principio di diritto si è uniformata la Corte territoriale, che per escludere la genericità della contestazione ha valorizzato la circostanza che il Filippi eraedotto del contenuto degli addebiti di cui alla vicenda penale conclusasi a seguito della reiezione del suo ricorso per cassazione; a tali addebiti si richiamavano le previsioni disciplinari,che contemplavano il licenziamento senza preavviso tanto per «la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale» quanto per l’intervenuta condanna del dipendente«per un delitto commesso fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità». 3.5 Il l icenziamento irrogato non lede , peraltro, neanche il principio di immutabilità della contestazione; tale principio , come noto,attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e se ne può predicarein concreto la violazione qualora venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle contestate, in guisa da menomare il diritto di difesa dell’incolpato , e non certo se il datore proceda a un nuovo apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (Cass. 15.6.2020, n. 11540).

Non conferente si appalesa, dunque, il riliev o che la lettera di licenziamento face sse cenno anche a ll’art. 32 quinquies c od . p en . e all’art. 64 c.c.n.l.del personale del Comparto s anità , riferimenti di cui peraltro il giudice d’appellonon ha tenuto conto.

4. Con il quarto mezzo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. laddove è stata ritenuta integrata una “giusta causa” di licenziamento; la C orte distrettualeavrebbe omesso di rapportare il reale disvalore del fatto rispetto al rapporto di lavoro, avuto riguardo all’oggetto della prestazione lavorativa del rag.

Filippi.

Gli addebiti , a detta del ricorrente, non erano incompatibili con la prosecuzione del rapporto, prova ne era che la società, pur al corrente dell’andamento del processo penale, non aveva avviato il disciplinare.Infine, il ricorrente rileva chei comportamenti omissi v i ritenuti disciplinarmente rilevanti , ex art. 64 c.c.n.l., non erano stati contestati né era stata indicata , rispetto ad essi, la regola di condotta cui il dipendente avrebbe dovuto (in tesi) attenersi. 4.1 Anche tale motivo è destituito di fondamento.

Sotto una prima visuale la censuranon si confronta con la ratio decidendi della sentenza,che esclude (cfr. a pag. 14 ) dall’ambito di valutazione della legittimità del recessoogni profilo legato alla violazione degli obblighi comunicativi ex art. 64 c.c.n.l. , proprio perché non ri compres o nell’originaria contestazione. 4.2 Il motivo sollecita poi, inammissibilmente , una ri valutazione delle risultanze processuali, assumendo che il giudice d’appello ne avrebbe trascurate alcune, dirimenti , che comprov erebbero la tolleranza datoriale rispetto a infrazioni poi successivamente – e tardivamente– contestate . 4.3 Esente da censura appare , poi, la statuizione impugnata anche laddove ha riscontrato esistente la “giusta causa”di recesso.

In tema di licenziamento si è da tempo evidenziato che la giusta causa è una nozione ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, talché richiede di essere specificata in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la disposizione codicistica tacitamente richiama.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. 16.5.2016 n. 10017 che richiama Cass. 2.3.2011 n. 5095 e Cass. 26.4.2012 n. 6498) al quale è anche riservata la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, scelta censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. cív. nel testo applicabile ratione temporis, e non della violazione di legge (Cass. 20.9.2013 n. 21603; Cass. 18.3.2013 n.6715; Cass. 5.7.2016 n. 13716).

Nella specie , il ricorrente contesta proprio la ricorrenza degli elementi fattuali integranti il parametro normativo, con allegazioni che non scalfiscono sul punto l ’adeguata motivazione del giudice d’appello. 4.4Né (tanto meno) può sostenersi che la C orte di merito abbia omesso di calare nel concreto il giudizio di proporzionalità tra addebitocontestato e sanzione irrogata.

L’ipotesi contestata del c odice disciplinare ( lett ere “ b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale [ … ] c. condanna passata in giudicato per un delitto commesso… fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la sua prosecuzione per la sua specifica gravità”) ricalca lanozione di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro e non direttamente riguardanti l'esecuzione della prestazione, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20562/2018, Cass.n. 26679/2017, Cass. n. 8132/2017, Cass. n. 24032/2016, Cass.17166/2016, Cass. n. 776/2015). 4.5La Corte meneghina ha altresì evidenziato che, per il reato in parola, al Filippi era stata irrogata una pena superiore ai tre anni di reclusione, accerta ndo un pregiudizio per la parte offesa d’entità superiore ad €. 300.000 , ed ha osservato , infine , che l’aver commesso un reato di peculato ai danni di un ente pubblico, pur diverso dall’ASP, costituiva per « il pubblico dipendente » condot t a di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, ciò a fortiori quando, come nel caso di specie, «il dipendente svolga presso l’ente pubblico mansioni di rilevanza contabile». 4.6 Così ragionando , il giudice del reclamo ha , d unque, compiutamente valutato la condotta e d ha formulato il proprio giudizio consider ando ne gli aspetti oggettivi e soggettivi , e i parametri applicati risultano coerenti con le disposizioni contenute nel codice disciplinare, sicché priva di fondamento si appalesa – conclusivamente – la doglianza relativa al manca to esercizio , in concreto, del necessario vaglio di proporzionalità ex art. 2106 cod. civ..

5. Con il quinto e d ultimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 quinquies c od . p en . , per non essersi attribuito rilievo all’inapplicabilità , nel caso di specie, della citata disposizione, sulla quale il licenziamento non poteva in alcun modo essere fondato. 5.1 Il motivo è inammissibileperché la sentenza impugnata, lungi dall’applicare l’art. 32 quinquies cod. pen., ha invece considerato assorbita la relativa questione, poggiando la propria decisione su altre, diverse , argomentazioni che autonomamente la sorreggono e che prescindono del tutto dall’applicabilità dell’art. 32 quinquies cod. pen. («la ritenuta legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata rende superflua, in questa sede, la valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’operativitàdella sanzione accessoria di cui all’art. 32 quinquies cod.pen.»).

6. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con addebito ex art. 91 cod. proc. civ. delle spese del giudizio di legittimità al ricorrente, parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €.200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

datore di lavoro non fosse stato avvertito dell’imputazionepenale. 2.1 Il motivo èda disattendere. La sentenza impugnata, lungi dall’affermare che l’ ASP Pavia avrebbe tergiversato nel prendere posizione sulle condotte illecite, ha chiarito, da un lato,che l’Azienda non aveva autonomi strumenti per appurare l’esistenza di fatti di rilevanza penale –che, seppur risalenti al periodo 2010-2014, erano estranei al rapporto di lavoro con ASP–, e, dall’altro, ha precisato che quest’ultima non era stata resa compiutamente edotta dei fatti fin o alla comunicazione del 18.11.2018, talché tempestivo era l’avvio del procedimento disciplinare in data 19.11.2018. 2.2 Né può dolersi il ricorrente dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, censurando l’affermazione del giudice d’appello secondo cui «non risulta(va) valida offerta di prova, da parte del reclamante, che il dipendente, prima del 12.11.2018, avesse assolto all’onere di aggiornare l’ASP dell’evoluzione della vicenda penale» e del relativo capo di imputazione, nonché « del rinvio a giudizio e dell’esistenza di statuizioni di condanna a proprio carico». Questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che non integra , appunto, il vizio di vio lazione e falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze di causa, attività rientrante tipicamente nella valutazione del giudice del merito e, in quanto tale, estranea a ll'ambito interpretativ o e applicativo della norma di legge.2.3 Un riesame del merito non può surrettiziamente esperirsi neanche attraverso la censura della violazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ.. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione dei citatiarticoli non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960): situazioni, queste ora indicate , che nulla hanno a che vedere con la fattispeciein esame. 2.4Quanto poi ai concetti di immediatezza della contestazione e di tempestività della irrogazione della sanzione disciplinare , è evidente che essi devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; e l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cass. nn. 16841/2018; Cass. 5546/2010, 29480/2008, 14113/2006, 7724/2004 Cass. 7724/2004). 2.5 Ove, poi, il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, come nel caso di specie , il principio di immediatezza della contestazione non può dirsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27069; Cass. 15 marzo 2016, n. 5057 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). Ed infatti, nella specie la Corte territoriale ha evidenziato che la contestazione era intervenuta non appena avuta piena contezza dell’esistenza e gravità degli addebiti e subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di peculato. Siffatto accertamento sulla tempestività compiuto dal giudice di merito risulta in linea con i principi sopra richiamati edè insindacabile in questa sede essendo congruamente motivato (Cass. 25. 10.2018, n. 27069). 3. Con la terza critica il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art t . 2119 cod. civ. e 7 legge n. 300/1970 , in relazione al principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare; ad avviso del ricorrente , non sarebbe idonea un a contestazione per relationem a i fatti della sentenza penale , con enunciazione di « fattispecie disomogenee » del c odice integra nti giusta causa di recesso e irrogazione della sanzione per infrazioni diverse da quelle originariamente contestate. 3.1 Il motivonon è fondato. 3.2 Da tempo questa Corte ha chiarito che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata. Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 23771/2018, 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009). 3.3 Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014, 29240/2017). Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa. 3.4 A detto principio di diritto si è uniformata la Corte territoriale, che per escludere la genericità della contestazione ha valorizzato la circostanza che il Filippi eraedotto del contenuto degli addebiti di cui alla vicenda penale conclusasi a seguito della reiezione del suo ricorso per cassazione; a tali addebiti si richiamavano le previsioni disciplinari,che contemplavano il licenziamento senza preavviso tanto per «la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale» quanto per l’intervenuta condanna del dipendente«per un delitto commesso fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità». 3.5 Il l icenziamento irrogato non lede , peraltro, neanche il principio di immutabilità della contestazione; tale principio , come noto,attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e se ne può predicarein concreto la violazione qualora venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle contestate, in guisa da menomare il diritto di difesa dell’incolpato , e non certo se il datore proceda a un nuovo apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (Cass. 15.6.2020, n. 11540). Non conferente si appalesa, dunque, il riliev o che la lettera di licenziamento face sse cenno anche a ll’art. 32 quinquies c od . p en . e all’art. 64 c.c.n.l.del personale del Comparto s anità , riferimenti di cui peraltro il giudice d’appellonon ha tenuto conto. 4. Con il quarto mezzo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. laddove è stata ritenuta integrata una “giusta causa” di licenziamento; la C orte distrettualeavrebbe omesso di rapportare il reale disvalore del fatto rispetto al rapporto di lavoro, avuto riguardo all’oggetto della prestazione lavorativa del rag. Filippi. Gli addebiti , a detta del ricorrente, non erano incompatibili con la prosecuzione del rapporto, prova ne era che la società, pur al corrente dell’andamento del processo penale, non aveva avviato il disciplinare.Infine, il ricorrente rileva chei comportamenti omissi v i ritenuti disciplinarmente rilevanti , ex art. 64 c.c.n.l., non erano stati contestati né era stata indicata , rispetto ad essi, la regola di condotta cui il dipendente avrebbe dovuto (in tesi) attenersi. 4.1 Anche tale motivo è destituito di fondamento. Sotto una prima visuale la censuranon si confronta con la ratio decidendi della sentenza,che esclude (cfr. a pag. 14 ) dall’ambito di valutazione della legittimità del recessoogni profilo legato alla violazione degli obblighi comunicativi ex art. 64 c.c.n.l. , proprio perché non ri compres o nell’originaria contestazione. 4.2 Il motivo sollecita poi, inammissibilmente , una ri valutazione delle risultanze processuali, assumendo che il giudice d’appello ne avrebbe trascurate alcune, dirimenti , che comprov erebbero la tolleranza datoriale rispetto a infrazioni poi successivamente – e tardivamente– contestate . 4.3 Esente da censura appare , poi, la statuizione impugnata anche laddove ha riscontrato esistente la “giusta causa”di recesso. In tema di licenziamento si è da tempo evidenziato che la giusta causa è una nozione ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, talché richiede di essere specificata in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la disposizione codicistica tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (Cass. 16.5.2016 n. 10017 che richiama Cass. 2.3.2011 n. 5095 e Cass. 26.4.2012 n. 6498) al quale è anche riservata la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, scelta censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. cív. nel testo applicabile ratione temporis, e non della violazione di legge (Cass. 20.9.2013 n. 21603; Cass. 18.3.2013 n.6715; Cass. 5.7.2016 n. 13716). Nella specie , il ricorrente contesta proprio la ricorrenza degli elementi fattuali integranti il parametro normativo, con allegazioni che non scalfiscono sul punto l ’adeguata motivazione del giudice d’appello. 4.4Né (tanto meno) può sostenersi che la C orte di merito abbia omesso di calare nel concreto il giudizio di proporzionalità tra addebitocontestato e sanzione irrogata. L’ipotesi contestata del c odice disciplinare ( lett ere “ b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale [ … ] c. condanna passata in giudicato per un delitto commesso… fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la sua prosecuzione per la sua specifica gravità”) ricalca lanozione di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro e non direttamente riguardanti l'esecuzione della prestazione, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20562/2018, Cass.n. 26679/2017, Cass. n. 8132/2017, Cass. n. 24032/2016, Cass.17166/2016, Cass. n. 776/2015). 4.5La Corte meneghina ha altresì evidenziato che, per il reato in parola, al Filippi era stata irrogata una pena superiore ai tre anni di reclusione, accerta ndo un pregiudizio per la parte offesa d’entità superiore ad €. 300.000 , ed ha osservato , infine , che l’aver commesso un reato di peculato ai danni di un ente pubblico, pur diverso dall’ASP, costituiva per « il pubblico dipendente » condot t a di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, ciò a fortiori quando, come nel caso di specie, «il dipendente svolga presso l’ente pubblico mansioni di rilevanza contabile». 4.6 Così ragionando , il giudice del reclamo ha , d unque, compiutamente valutato la condotta e d ha formulato il proprio giudizio consider ando ne gli aspetti oggettivi e soggettivi , e i parametri applicati risultano coerenti con le disposizioni contenute nel codice disciplinare, sicché priva di fondamento si appalesa – conclusivamente – la doglianza relativa al manca to esercizio , in concreto, del necessario vaglio di proporzionalità ex art. 2106 cod. civ.. 5. Con il quinto e d ultimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 quinquies c od . p en . , per non essersi attribuito rilievo all’inapplicabilità , nel caso di specie, della citata disposizione, sulla quale il licenziamento non poteva in alcun modo essere fondato. 5.1 Il motivo è inammissibileperché la sentenza impugnata, lungi dall’applicare l’art. 32 quinquies cod. pen., ha invece considerato assorbita la relativa questione, poggiando la propria decisione su altre, diverse , argomentazioni che autonomamente la sorreggono e che prescindono del tutto dall’applicabilità dell’art. 32 quinquies cod. pen. («la ritenuta legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata rende superflua, in questa sede, la valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’operativitàdella sanzione accessoria di cui all’art. 32 quinquies cod.pen.»). 6. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con addebito ex art. 91 cod. proc. civ. delle spese del giudizio di legittimità al ricorrente, parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €.200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
Sentenza Cassazione n. 36666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris