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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34682/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13477 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 891/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, pubblicata in data 15 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 595/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, con la quale -previa riunione- erano stati rigettati - salvo che in relazione alle sanzioni irrogate, che erano state annullate- i ricorsi del contribuente avverso: a) l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 20111T001499, notificato in data 10 maggio 2013, avente ad oggetto la revoca del beneficio “prima casa” ed il recupero della differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’acquisto, effettuato con atto pubblico del 28 ottobre 2011, di un immobile ad uso abitativo in Arzachena, avente caratteristiche tali da qualificarlo “di lusso”; b) l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 20111T001500000, notificato in data 5 agosto 2013, avente ad oggetto il recupero della differenza di imposta relativa al mutuo fondiario stipulato al fine di acquistare il bene; c) l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” per la presenza di abusi edilizi ed il mancato aggiornamento della rendita catastale, non conforme al mutato stato di fatto dell’immobile.

2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed invocando il rigetto delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni, sollevate dal contribuente, di inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso per: a) violazione del principio di autosufficienza; b) erronea o incompleta identificazione della norma di legge violata.

1.1. Invero, quanto alla lamentata violazione del principio di autosufficienza, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate permette di ricostruire agevolmente la controversia -a partire dalle ragioni che hanno indotto l’amministrazione finanziaria ad emettere gli avvisi contestati fino all’iter dei due giudizi di merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essi dibattute- e di cogliere, con immediatezza e precisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata.

Non è superfluo rammentare, in punto di diritto, che il principio di autosufficienza, enucleabile dall’articolo 366, comma 1, numero 6, del codice di procedura civile, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale declinato dalla giurisprudenza unionale (cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, conseguentemente, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, essendo sufficiente una trascrizione dei profili essenziali di essi o anche solo un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22 e, recentemente, in senso conforme, Cass. n. 2573/25).

1.2. Non risulta, altresì, nemmeno che -in relazione al primo motivo di ricorso-sia stata erroneamente evocata o evocata in maniera incompleta la norma violata, avendo l’Agenzia delle Entrate indicato -sia nella rubrica del motivo di gravame, che nel corpo delle argomentazioni spese a sostegno di esso- l’articolo del decreto legislativo numero 546 del 1992 malamente applicato dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in relazione alla denunciata inammissibilità di domande nuove in appello.

Peraltro, il ricorso per cassazione, dovendo avere ad oggetto le ragioni di doglianza espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile, deve essere articolato in censure riferibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei motivi di impugnazione in esso elencati, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi da esso contemplate.

E, quindi, allorché il ricorrente lamenti un errore processuale che abbia avuto ad oggetto il compimento di un’attività contrastante con il modello legale predisposto dal legislatore, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della riconducibilità della fattispecie all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, in relazione alla norma processuale violata, purché il motivo di gravame contenga un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (cfr. Cass. civ. n. 9487/20).

2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate -con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (cfr. il controricorso depositato in data 19 luglio 2024, alle pagine 6 e seguenti), sono state censurate in toto le argomentazioni sulle quali poggia il decisum- è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

3. Con il primo motivo di gravame l’Agenzia delle Entrate - con riferimento all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” per la presenza di abusi edilizi ed il mancato aggiornamento della rendita catastale nonostante fosse mutato lo stato di fatto dell’immobile-ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la nullità della sentenza impugnata, perché pronunciata in violazione del divieto di nova in appello e, quindi, dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Ed, infatti, il contribuente si era limitato, agendo in giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, a sostenere che: a) non sussistevano abusi edilizi al momento dell’acquisto, essendo stati posti in essere successivamente; b) la perizia redatta su iniziativa dell’amministrazione finanziaria non era idonea ad accertare l’esistenza dei suddetti abusi, perché intervenuta diversi mesi dopo l’acquisto; c) la modifica della rendita catastale costituiva un elemento ininfluente ai fini della decadenza dal beneficio del “prezzo valore”.

Davanti all’autorità giudiziaria adita in secondo grado, invece, aveva prospettato questioni nuove, tanto è vero che la pronuncia gravata aveva accolto l’appello del contribuente non perché la variazione della rendita catastale fosse irrilevante o perché gli interventi edilizi realizzati senza licenza fossero successivi all’acquisto, ma perché non era stata modificata la rendita catastale e non era stata formulata alcuna contestazione di abusi edilizi da parte del Comune di Arzachena, per cui non sarebbe stato possibile - per l’amministrazione finanziaria - pronunciare la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”, né, tanto meno, procedere alla rivalutazione dell’immobile. 4.Il motivo è fondato.

4.1. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali, di talché l’indagine sul rapporto tributario non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione finanziaria, che il contribuente è tenuto a dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 9637/17).

Ed, al cospetto dell’enunciazione di specifici vizi inficianti l’atto impugnato, l’autorità giudiziaria adita deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per ragioni diverse rispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis , da reputare estranee al thema controversum(cfr. Cass. n. 14798/25).

E’ stato affermato, nell’alveo di queste coordinate ermeneutiche, che le difese del contribuente permeate da profili di novità, in quanto non riconducibili all’originaria causa petendied ancorate su fatti diversi rispetto a quelli dedotti in prime cure, tali da ampliare l’accertamento demandato all’autorità giudiziaria adita e dilatare inammissibilmente la materia del contendere, non integrano un’eccezione, ma si traducono in un motivo aggiunto e, dunque, in una domanda nuova, vietata ai sensi degli articoli 24 e 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 13742/15, Cass.n. 32390/22 e Cass. n. 32870/24).

Questi principi sono vieppiù corroborati dal contenuto precettivo dell’articolo 18 del decreto legislativo numero 546 del 1992, a mente del quale il ricorso introduttivo del giudizio tributario deve avere un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni espresse con i motivi articolati, integranti la causa petendi delle statuizioni invocate, con conseguente inammissibilità di un mutamento dell’apparato defensionale in sede di gravame (cfr. Cass. n. 13934/11 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19616/18).

L’oggetto del giudizio, circoscritto specificamente dai motivi di ricorso, può essere modificato, infatti, solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, che, però, può avvenire, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo numero 546 del 1992, solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine giudiziale (cfr. Cass. n. 19337/11).

E ciò discende dalla peculiare struttura del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione, diretti a denunciare l’invalidità dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l’atto, quand’anche definito nullo, ad onta del nomen juris , è destinato a produrre effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18).

Ed è per questo che il contenzioso tributario ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l’atto fiscale, che, dedotti con il ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento, quali censure volte a far accertare invalidità ritualmente dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), ed è caratterizzato dal divieto di nova in appello -sancito dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992- da correlare alle allegazioni delle parti, che, qualora determinino una modifica della causa petendi, quale circoscritta dai motivi addotti a sostegno dell’impugnazione, quali eccezioni alla validità dell’atto impugnato (oltre che dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva, in esso enunciati), danno vita ad un nuovo tema di indagine, integrando così una - non consentita - nuova domanda o eccezione non rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass.n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18).

Il divieto posto dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, alla cui stregua, nel giudizio di appello, non possono proporsi “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”, riguarda, peraltro, le sole eccezioni in senso stretto e non anche quelle improprie o le mere difese, che sono sempre prospettabili, intendendosi per eccezioni in senso stretto tutte quelle attraverso le quali il contribuente fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio o, specularmente, a contestare la fondatezza delle censure articolate dal contribuente avverso l’atto impugnato - con il ricorso introduttivo- ed alle quali - in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati- rimane circoscritta l’indagine rimessa al giudice tributario (cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24).

Ed, infatti, non è consentito prospettare, perché in tal modo si concreterebbe una immutazione della causa petendi originariamente allegata, una situazione giuridica diversa rispetto a quella enunciata con il ricorso introduttivo, dovendo l’autorità giudiziaria adita attenersi rigorosamente alla disamina dei vizi di invalidità specificamente illustrati, soggetti al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante -tra l’altro- in tutti i casi in cui la validità dell’atto impositivo sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr. Cass. n. 19414/15, secondo la quale, a differenza delle eccezioni improprie o mere difese, che si sostanziano nella mera contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che si riferisce all’esistenza dei presupposti impositivi normativamente individuati, le denunce inerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell’ambito delle quali sono destinati a confluire tutti i vizi sulla validità del provvedimento emesso all’esito di un procedimento accertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge).

4.2. Il contribuente, nel caso di specie, ha inizialmente dedotto, in tal modo delineando, per quanto di sua competenza, il thema decidendum, che non sussistevano abusi edilizi e che, qualora fossero stati sussistenti, in quantità comunque irrilevante ai fini della fruizione del beneficio del “prezzo-valore”, sarebbero stati riconducibili ad un arco temporale successivo all’atto di acquisto ed, ancora, che la perizia predisposta su iniziativa dell’amministrazione finanziaria non era idonea ad accertare alcunché, perché intervenuta diversi mesi dopo l’acquisto.

Successivamente, invece, quando, cioè, il thema controversum si era già irrimediabilmente cristallizzato, ha affermato che solamente il Comune di Arzachena -e non anche l’Agenzia del Territorio- sarebbe stato legittimato a rilevare e contestare la sussistenza degli abusi edilizi, dei quali originariamente non aveva disconosciuto l’idoneità a determinare la decadenza dal beneficio del “prezzo- valore”.

Inoltre, non ha impugnato l’avviso de quo, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, lamentando il mancato aggiornamento della rendita catastale, che avrebbe dovuto corrispondere -come aveva rilevato l’amministrazione finanziaria- al mutato stato di fatto dell’immobile, che il contribuente, viceversa, ha sostanzialmente perorato, evidenziando come, al momento dell’atto di acquisto, non sussistessero discrasie -o fossero assolutamente “minimali”- tra la rendita catastale e lo stato di fatto dell’immobile, essendosi limitato meramente a sostenere l’irrilevanza del mancato aggiornamento della rendita catastale ai fini della comminata decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”.

In tal modo, però, ha prospettato una situazione fattuale diversa -non più, per un verso, l’insussistenza di abusi edilizi o, tutt’al più, l’insussistenza di abusi edilizi al momento dell’atto di acquisto, essendo quelli eventualmente riscontrati, comunque quantitativamente irrilevanti, risalenti ad un periodo successivo, ma l’omessa contestazione della loro sussistenza ad opera del Comune di Arzachena, e non più, per altro verso, l’insussistenza di discrasie tra la rendita catastale al momento dell’acquisto e lo stato di fatto dell’immobile o, tutt’al più, la natura assolutamente “minimale” di tali discrasie, ma l’omesso aggiornamento della rendita catastale-ed anche, a ben vedere, diversi vizi di invalidità - rinvenienti nel procedimento accertativo-impositivo che aveva portato all’emissione dell’atto impugnato- rispetto a quelli originariamente prospettati, perché imperniati, sul piano della causa petendi, da un lato, sulle modalità e sul soggetto deputato ad accertare la sussistenza degli abusi edilizi e non più, quindi, sull’impossibilità di revocare il beneficio de quo per l’insussistenza di tali abusi, e, dall’altro, sull’impossibilità di comminare la decadenza per l’omesso aggiornamento della rendita catastale e non più, quindi, sull’irrilevanza dell’aggiornamento ai fini della suddetta decadenza.

E la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, disattendendo i principi fin qui menzionati, ha effettivamente giudicato su questioni estranee al thema decidendum-e non semplicemente costituenti, come sostenuto nella sentenza impugnata, esplicazioni o nuove argomentazioni di domande già proposte- perché originariamente non sottoposte, entro i termini fissati per la definizione del thema controversum, all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita.

Essa, infatti, ha preso le mosse, nel percorso di formazione del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, dal fatto che non fosse stata modificata la rendita catastale e che non fosse stata posta in essere alcuna contestazione di abusi edilizi da parte del Comune di Arzachena, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria - secondo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna- non avrebbe potuto pronunciare la decadenza dal beneficio del “prezzo- valore”, né, tanto meno, procedere alla rivalutazione dell’immobile, in tal modo ampliando l’indagine oltre le ragioni di doglianza articolate ritualmente dal contribuente con i motivi prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio.

5. Con il secondo motivo di gravame -in relazione agli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numeri 20111T001499 e 20111T001500000, rispettivamente notificati in data 10 maggio 2013 e 5 agosto 2013, emessi per la decadenza dal beneficio “prima casa” in relazione ad un immobile considerato “di lusso”- l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per essere la sentenza impugnata priva di motivazione o, comunque, munita di motivazione del tutto apparente, inidonea ad integrare il minimo motivazionale imposto dall’articolo 111 della Costituzione.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, infatti, non aveva in alcun modo enunciato le ragioni per cui aveva annullato i suddetti avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni: la pronuncia gravata si era soffermata, nella parte motiva, esclusivamente su profili attinenti all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013 (inerente alla decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”), nemmeno, peraltro, annullato espressamente, non essendovene menzione nel dispositivo, ed aveva annullato, ancorché sul presupposto dell’integrale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], solamente i primi due avvisi notificati (inerenti alla decadenza dal beneficio “prima casa”) e ciò senza considerare le asperità lessicali sulle quali poggiava la decisione, dovute anche all’incompletezza di qualche periodo della motivazione.

6. Il motivo è fondato.

6.1. In effetti, nella sentenza impugnata non è esplicitato il percorso logico-giuridico, per niente intelligibile, che ha portato la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna ad annullare gli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numeri 20111T001499 e 20111T001500000, rispettivamente notificati in data 10 maggio 2013 e 5 agosto 2013, in relazione ai quali, oltre tutto, sono state annullate anche le relative sanzioni, ancorché lo avesse già fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in virtù di una determinazione non oggetto di gravame.

6.2. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, in un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile (e, con precipuo riferimento al caso di specie, dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, confluito nell’articolo 85, comma 2, lettera D, del decreto legislativo numero 175 del 2024), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum(cfr. Cass. n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

6.3. Nella vicenda in esame, la pronuncia gravata -come si è già avuto modo di accennare in precedenza- non permette di comprendere in alcun modo, per mancanza di qualsivoglia delucidazione, congrua ed adeguata, in essa contenuta, per quali ragioni la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna -la quale si è esclusivamente e diffusamente soffermata sui temi inerenti alla decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013- abbia annullato gli avvisi di liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 10 maggio 2013, e numero 20111T001500000, notificato in data 5 agosto 2013, in uno alle relative sanzioni.

Oltre tutto, la circostanza relativa all’annullamento delle suddette sanzioni suscita ancor più perplessità se solo si considera che, nel provvedimento gravato davanti a questa Corte, l’autorità giudiziaria adita aveva dato atto dell’omessa impugnazione, sul punto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo stato oggetto di censura, ad opera di quest’ultima, solamente l’annullamento delle sanzioni irrogate con l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013.

7. In conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il secondo motivo di gravame e dovendo reputarsi assorbito il terzo (con il quale il contribuente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile, in uno all’articolo 41 terdella legge numero 1150 del 1942, come modificato dall’articolo 15 della legge numero 765 del 1987 e sostituito dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, per non avere fornito l’istante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, alcuna dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti per fruire del beneficio del “prezzo- valore”), e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio - affinché pronunci tenendo a mente i principi precedentemente illustrati- alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, la quale prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13477 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 891/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, pubblicata in data 15 dicembre 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 595/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, con la quale -previa riunione- erano stati rigettati - salvo che in relazione alle sanzioni irrogate, che erano state annullate- i ricorsi del contribuente avverso: a) l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 20111T001499, notificato in data 10 maggio 2013, avente ad oggetto la revoca del beneficio “prima casa” ed il recupero della differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’acquisto, effettuato con atto pubblico del 28 ottobre 2011, di un immobile ad uso abitativo in Arzachena, avente caratteristiche tali da qualificarlo “di lusso”; b) l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numero 20111T001500000, notificato in data 5 agosto 2013, avente ad oggetto il recupero della differenza di imposta relativa al mutuo fondiario stipulato al fine di acquistare il bene; c) l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” per la presenza di abusi edilizi ed il mancato aggiornamento della rendita catastale, non conforme al mutato stato di fatto dell’immobile. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, depositando controricorso ed invocando il rigetto delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni, sollevate dal contribuente, di inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso per: a) violazione del principio di autosufficienza; b) erronea o incompleta identificazione della norma di legge violata. 1.1. Invero, quanto alla lamentata violazione del principio di autosufficienza, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate permette di ricostruire agevolmente la controversia -a partire dalle ragioni che hanno indotto l’amministrazione finanziaria ad emettere gli avvisi contestati fino all’iter dei due giudizi di merito celebrati ed alle questioni, di fatto e di diritto, in essi dibattute- e di cogliere, con immediatezza e precisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata. Non è superfluo rammentare, in punto di diritto, che il principio di autosufficienza, enucleabile dall’articolo 366, comma 1, numero 6, del codice di procedura civile, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale declinato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, conseguentemente, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, essendo sufficiente una trascrizione dei profili essenziali di essi o anche solo un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22 e, recentemente, in senso conforme, Cass. n. 2573/25). 1.2. Non risulta, altresì, nemmeno che -in relazione al primo motivo di ricorso-sia stata erroneamente evocata o evocata in maniera incompleta la norma violata, avendo l’Agenzia delle Entrate indicato -sia nella rubrica del motivo di gravame, che nel corpo delle argomentazioni spese a sostegno di esso- l’articolo del decreto legislativo numero 546 del 1992 malamente applicato dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in relazione alla denunciata inammissibilità di domande nuove in appello. Peraltro, il ricorso per cassazione, dovendo avere ad oggetto le ragioni di doglianza espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile, deve essere articolato in censure riferibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei motivi di impugnazione in esso elencati, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi da esso contemplate. E, quindi, allorché il ricorrente lamenti un errore processuale che abbia avuto ad oggetto il compimento di un’attività contrastante con il modello legale predisposto dal legislatore, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della riconducibilità della fattispecie all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, in relazione alla norma processuale violata, purché il motivo di gravame contenga un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (cfr. Cass. civ. n. 9487/20). 2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate -con il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (cfr. il controricorso depositato in data 19 luglio 2024, alle pagine 6 e seguenti), sono state censurate in toto le argomentazioni sulle quali poggia il decisum- è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 3. Con il primo motivo di gravame l’Agenzia delle Entrate - con riferimento all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” per la presenza di abusi edilizi ed il mancato aggiornamento della rendita catastale nonostante fosse mutato lo stato di fatto dell’immobile-ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la nullità della sentenza impugnata, perché pronunciata in violazione del divieto di nova in appello e, quindi, dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Ed, infatti, il contribuente si era limitato, agendo in giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, a sostenere che: a) non sussistevano abusi edilizi al momento dell’acquisto, essendo stati posti in essere successivamente; b) la perizia redatta su iniziativa dell’amministrazione finanziaria non era idonea ad accertare l’esistenza dei suddetti abusi, perché intervenuta diversi mesi dopo l’acquisto; c) la modifica della rendita catastale costituiva un elemento ininfluente ai fini della decadenza dal beneficio del “prezzo valore”. Davanti all’autorità giudiziaria adita in secondo grado, invece, aveva prospettato questioni nuove, tanto è vero che la pronuncia gravata aveva accolto l’appello del contribuente non perché la variazione della rendita catastale fosse irrilevante o perché gli interventi edilizi realizzati senza licenza fossero successivi all’acquisto, ma perché non era stata modificata la rendita catastale e non era stata formulata alcuna contestazione di abusi edilizi da parte del Comune di Arzachena, per cui non sarebbe stato possibile - per l’amministrazione finanziaria - pronunciare la decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”, né, tanto meno, procedere alla rivalutazione dell’immobile. 4.Il motivo è fondato. 4.1. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali, di talché l’indagine sul rapporto tributario non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione finanziaria, che il contribuente è tenuto a dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 9637/17). Ed, al cospetto dell’enunciazione di specifici vizi inficianti l’atto impugnato, l’autorità giudiziaria adita deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per ragioni diverse rispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis , da reputare estranee al thema controversum(cfr. Cass. n. 14798/25). E’ stato affermato, nell’alveo di queste coordinate ermeneutiche, che le difese del contribuente permeate da profili di novità, in quanto non riconducibili all’originaria causa petendied ancorate su fatti diversi rispetto a quelli dedotti in prime cure, tali da ampliare l’accertamento demandato all’autorità giudiziaria adita e dilatare inammissibilmente la materia del contendere, non integrano un’eccezione, ma si traducono in un motivo aggiunto e, dunque, in una domanda nuova, vietata ai sensi degli articoli 24 e 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 13742/15, Cass.n. 32390/22 e Cass. n. 32870/24). Questi principi sono vieppiù corroborati dal contenuto precettivo dell’articolo 18 del decreto legislativo numero 546 del 1992, a mente del quale il ricorso introduttivo del giudizio tributario deve avere un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni espresse con i motivi articolati, integranti la causa petendi delle statuizioni invocate, con conseguente inammissibilità di un mutamento dell’apparato defensionale in sede di gravame (cfr. Cass. n. 13934/11 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19616/18). L’oggetto del giudizio, circoscritto specificamente dai motivi di ricorso, può essere modificato, infatti, solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, che, però, può avvenire, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo numero 546 del 1992, solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine giudiziale (cfr. Cass. n. 19337/11). E ciò discende dalla peculiare struttura del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione, diretti a denunciare l’invalidità dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l’atto, quand’anche definito nullo, ad onta del nomen juris , è destinato a produrre effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18). Ed è per questo che il contenzioso tributario ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l’atto fiscale, che, dedotti con il ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento, quali censure volte a far accertare invalidità ritualmente dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), ed è caratterizzato dal divieto di nova in appello -sancito dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992- da correlare alle allegazioni delle parti, che, qualora determinino una modifica della causa petendi, quale circoscritta dai motivi addotti a sostegno dell’impugnazione, quali eccezioni alla validità dell’atto impugnato (oltre che dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva, in esso enunciati), danno vita ad un nuovo tema di indagine, integrando così una - non consentita - nuova domanda o eccezione non rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass.n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18). Il divieto posto dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, alla cui stregua, nel giudizio di appello, non possono proporsi “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”, riguarda, peraltro, le sole eccezioni in senso stretto e non anche quelle improprie o le mere difese, che sono sempre prospettabili, intendendosi per eccezioni in senso stretto tutte quelle attraverso le quali il contribuente fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio o, specularmente, a contestare la fondatezza delle censure articolate dal contribuente avverso l’atto impugnato - con il ricorso introduttivo- ed alle quali - in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati- rimane circoscritta l’indagine rimessa al giudice tributario (cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24). Ed, infatti, non è consentito prospettare, perché in tal modo si concreterebbe una immutazione della causa petendi originariamente allegata, una situazione giuridica diversa rispetto a quella enunciata con il ricorso introduttivo, dovendo l’autorità giudiziaria adita attenersi rigorosamente alla disamina dei vizi di invalidità specificamente illustrati, soggetti al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante -tra l’altro- in tutti i casi in cui la validità dell’atto impositivo sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr. Cass. n. 19414/15, secondo la quale, a differenza delle eccezioni improprie o mere difese, che si sostanziano nella mera contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che si riferisce all’esistenza dei presupposti impositivi normativamente individuati, le denunce inerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell’ambito delle quali sono destinati a confluire tutti i vizi sulla validità del provvedimento emesso all’esito di un procedimento accertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge). 4.2. Il contribuente, nel caso di specie, ha inizialmente dedotto, in tal modo delineando, per quanto di sua competenza, il thema decidendum, che non sussistevano abusi edilizi e che, qualora fossero stati sussistenti, in quantità comunque irrilevante ai fini della fruizione del beneficio del “prezzo-valore”, sarebbero stati riconducibili ad un arco temporale successivo all’atto di acquisto ed, ancora, che la perizia predisposta su iniziativa dell’amministrazione finanziaria non era idonea ad accertare alcunché, perché intervenuta diversi mesi dopo l’acquisto. Successivamente, invece, quando, cioè, il thema controversum si era già irrimediabilmente cristallizzato, ha affermato che solamente il Comune di Arzachena -e non anche l’Agenzia del Territorio- sarebbe stato legittimato a rilevare e contestare la sussistenza degli abusi edilizi, dei quali originariamente non aveva disconosciuto l’idoneità a determinare la decadenza dal beneficio del “prezzo- valore”. Inoltre, non ha impugnato l’avviso de quo, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, lamentando il mancato aggiornamento della rendita catastale, che avrebbe dovuto corrispondere -come aveva rilevato l’amministrazione finanziaria- al mutato stato di fatto dell’immobile, che il contribuente, viceversa, ha sostanzialmente perorato, evidenziando come, al momento dell’atto di acquisto, non sussistessero discrasie -o fossero assolutamente “minimali”- tra la rendita catastale e lo stato di fatto dell’immobile, essendosi limitato meramente a sostenere l’irrilevanza del mancato aggiornamento della rendita catastale ai fini della comminata decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”. In tal modo, però, ha prospettato una situazione fattuale diversa -non più, per un verso, l’insussistenza di abusi edilizi o, tutt’al più, l’insussistenza di abusi edilizi al momento dell’atto di acquisto, essendo quelli eventualmente riscontrati, comunque quantitativamente irrilevanti, risalenti ad un periodo successivo, ma l’omessa contestazione della loro sussistenza ad opera del Comune di Arzachena, e non più, per altro verso, l’insussistenza di discrasie tra la rendita catastale al momento dell’acquisto e lo stato di fatto dell’immobile o, tutt’al più, la natura assolutamente “minimale” di tali discrasie, ma l’omesso aggiornamento della rendita catastale-ed anche, a ben vedere, diversi vizi di invalidità - rinvenienti nel procedimento accertativo-impositivo che aveva portato all’emissione dell’atto impugnato- rispetto a quelli originariamente prospettati, perché imperniati, sul piano della causa petendi, da un lato, sulle modalità e sul soggetto deputato ad accertare la sussistenza degli abusi edilizi e non più, quindi, sull’impossibilità di revocare il beneficio de quo per l’insussistenza di tali abusi, e, dall’altro, sull’impossibilità di comminare la decadenza per l’omesso aggiornamento della rendita catastale e non più, quindi, sull’irrilevanza dell’aggiornamento ai fini della suddetta decadenza. E la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, disattendendo i principi fin qui menzionati, ha effettivamente giudicato su questioni estranee al thema decidendum-e non semplicemente costituenti, come sostenuto nella sentenza impugnata, esplicazioni o nuove argomentazioni di domande già proposte- perché originariamente non sottoposte, entro i termini fissati per la definizione del thema controversum, all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita. Essa, infatti, ha preso le mosse, nel percorso di formazione del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, dal fatto che non fosse stata modificata la rendita catastale e che non fosse stata posta in essere alcuna contestazione di abusi edilizi da parte del Comune di Arzachena, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria - secondo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna- non avrebbe potuto pronunciare la decadenza dal beneficio del “prezzo- valore”, né, tanto meno, procedere alla rivalutazione dell’immobile, in tal modo ampliando l’indagine oltre le ragioni di doglianza articolate ritualmente dal contribuente con i motivi prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio. 5. Con il secondo motivo di gravame -in relazione agli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numeri 20111T001499 e 20111T001500000, rispettivamente notificati in data 10 maggio 2013 e 5 agosto 2013, emessi per la decadenza dal beneficio “prima casa” in relazione ad un immobile considerato “di lusso”- l’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per essere la sentenza impugnata priva di motivazione o, comunque, munita di motivazione del tutto apparente, inidonea ad integrare il minimo motivazionale imposto dall’articolo 111 della Costituzione. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, infatti, non aveva in alcun modo enunciato le ragioni per cui aveva annullato i suddetti avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni: la pronuncia gravata si era soffermata, nella parte motiva, esclusivamente su profili attinenti all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013 (inerente alla decadenza dal beneficio del “prezzo-valore”), nemmeno, peraltro, annullato espressamente, non essendovene menzione nel dispositivo, ed aveva annullato, ancorché sul presupposto dell’integrale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], solamente i primi due avvisi notificati (inerenti alla decadenza dal beneficio “prima casa”) e ciò senza considerare le asperità lessicali sulle quali poggiava la decisione, dovute anche all’incompletezza di qualche periodo della motivazione. 6. Il motivo è fondato. 6.1. In effetti, nella sentenza impugnata non è esplicitato il percorso logico-giuridico, per niente intelligibile, che ha portato la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna ad annullare gli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni numeri 20111T001499 e 20111T001500000, rispettivamente notificati in data 10 maggio 2013 e 5 agosto 2013, in relazione ai quali, oltre tutto, sono state annullate anche le relative sanzioni, ancorché lo avesse già fatto la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in virtù di una determinazione non oggetto di gravame. 6.2. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, in un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile (e, con precipuo riferimento al caso di specie, dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, confluito nell’articolo 85, comma 2, lettera D, del decreto legislativo numero 175 del 2024), riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum(cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 6.3. Nella vicenda in esame, la pronuncia gravata -come si è già avuto modo di accennare in precedenza- non permette di comprendere in alcun modo, per mancanza di qualsivoglia delucidazione, congrua ed adeguata, in essa contenuta, per quali ragioni la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna -la quale si è esclusivamente e diffusamente soffermata sui temi inerenti alla decadenza dal beneficio del “prezzo-valore” in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013- abbia annullato gli avvisi di liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 10 maggio 2013, e numero 20111T001500000, notificato in data 5 agosto 2013, in uno alle relative sanzioni. Oltre tutto, la circostanza relativa all’annullamento delle suddette sanzioni suscita ancor più perplessità se solo si considera che, nel provvedimento gravato davanti a questa Corte, l’autorità giudiziaria adita aveva dato atto dell’omessa impugnazione, sul punto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo stato oggetto di censura, ad opera di quest’ultima, solamente l’annullamento delle sanzioni irrogate con l’avviso di rettifica e liquidazione numero 20111T001499, notificato in data 8 ottobre 2013. 7. In conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, essendo fondati il primo ed il secondo motivo di gravame e dovendo reputarsi assorbito il terzo (con il quale il contribuente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile, in uno all’articolo 41 terdella legge numero 1150 del 1942, come modificato dall’articolo 15 della legge numero 765 del 1987 e sostituito dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, per non avere fornito l’istante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, alcuna dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti per fruire del beneficio del “prezzo- valore”), e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio - affinché pronunci tenendo a mente i principi precedentemente illustrati- alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in diversa composizione, la quale prov
Sentenza Cassazione n. 34682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris