CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara, in data 14 ottobre 2021, aveva, a sua volta, respinto il reclamo presentato dall'interessato, ai sensi degli artt. 69, comma 6, e 35-bis Ord. pen., in materia disciplinare; CONSIDERATO che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato: a) quanto al profilo della mancata convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina, che erano stati rispettati tutti gli adempimenti formali del procedimento ex art. 81 d.P.R. n. 230/2000 e che su tutte le comunicazioni risultava, da attestazione dell'ufficiale verbalizzante, mai contestate, che ATTANASIO si era rifiutato di firmare e di presenziare; b) quanto al profilo inerente alle - lamentate - multiple violazioni dell'art. 38 Ord. pen., che la condotta posta in essere dal detenuto era pacificamente sussumibile nella previsione di cui all'art. 77, comma 1, n. 15) d.P.R. n. 230/2000, in quanto integrante un atteggiamento offensivo e intimidatorio serbato nei confronti degli operatori penitenziari, nonché suscettibile di favorire effetti emulativi; che, pertanto, ad avviso del giudice di merito, la sanzione inflitta al detenuto appariva adeguata, proporzionata e motivata; RILEVATO che, con l'unico motivo proposto a sostegno del ricorso per cassazione, l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto violazione degli artt. 81, commi 2 e 4, d.P.R. n. 230/2000 e 38 Ord. pen.; OSSERVATO che si tratta di censure riproduttive dei medesimi motivi di reclamo, già adeguatamente confutati dal Tribunale di sorveglianza nei termini sopra sintetizzati e che non si confrontano, appieno, con le argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato: che, in particolare, circa la pretesa violazione del diritto di difesa, il Tribunale di sorveglianza ha chiaramente messo in luce come l'odierno ricorrente abbia partecipato al procedimento disciplinare nel corso del quale si è difeso, sicché la doglianza si appalesa manifestamente infondata; che, con riguardo alla prospettata inosservanza del principio di tassatività, la censura si pone in palese contrasto con il dato normativo, come correttamente argomentato in sede di merito; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in