CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1988
Cassazione n. 38637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 16.03.2021 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante CELA Luzjen, con la quale quest'ultimo veniva condannato con rito abbreviato alla pena di un anno di reclusione, esclusa la recidiva contestata, per abusivo rientro posteriore a provvedimento di espulsione commettendo il delitto di cui all'art. 13, co. 13, del D. Lgs 186/98. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CELA Luzjen deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62, 133 cod. pen e 125 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente ,