CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 21452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.28955/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , già [OSCURATO:SOCIETA] s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce a l ricorso, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 88 . - c ontroricorrente - 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6478 /201 7 , depositato in data 13ottobre 201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ag ì in giudizio nei confronti dell’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], per accertare che questi, nelle vesti di amministratore unico della società, i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva agito in danno della stessa , per illegittima interruzione delle trattativedi cessione ad [OSCURATO:SOCIETA]. del 51% delle quote societarie; con condanna al risarcimento dei danni nell’importo di euro 16.000.000,00(pari alla massima valorizzazione prospettata nel corso delle trattative), ovvero in subordine nell’importo di euro 9.000.000,00(pari alla somma offerta da [OSCURATO:SOCIETA]. e rifiutata dai soci per la esistenza della trattativa di cui sopra, con inizio e prosecuzione di formale due diligence), a titolo di lucro cessante, ovvero in subordine nella misura da accertarsi in corso di causa a titolo di differenziale tra patrimonio netto societario riferito agli anni 2009-2010 e come riferito al 31 dicembre 2012. Dall’ampia premessa in fatto del ricorso per cassazione, peraltro caratterizzata da una forma discorsiva priva di specifici riferimenti alle allegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di merito, si evince che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], avevasottoscritto il 5 aprile 2011 un a scrittura privata di interruzione delle trattative e risoluzione di qualsiasi accordo pre- contrattuale, evidenziando che l’interruzione non era imputabile ad alcuna delle parti, senza comunica re tale scrittura privata ai soci (benché, a penna, risultasse scritto in calce a tale scrittura « per 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 condivisione dei contenuti da parte degli azionisti di [OSCURATO:SOCIETA]., germani Tuliani. F.to [OSCURATO:PERSONA]»), i quali ne erano venuti a conoscenza solo (dopo che il Politoaveva cessato la propria carica di amministratore unico diOptimatica) in data 17 aprile 2013, con la risposta di Enav alla lettera inviata dal nuovo amministratore in data 28 marzo 2013. 2. Il T ribunale rigetta va la domanda della società, avente ad oggetto un’azione di responsabilità ex art.2392 c.c. in relazione «alla ingiustificata e non autorizzata interruzione delle trattative tra la società odierna attrice ed Enav aventi ad oggetto la vendita del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni da costituirsi ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] […] » . Osservava che d all’ art. 19 dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA] non emergeva che il Polito non avesse il potere unilaterale di interrompere una trattativa in corso, rientrando detta facoltà nei poteri di gestione e rappresentanza generale che spettavano, ai sensi dell’art. 2384 c.c., a gli amministratori. Tale disposizione prevedeva la delibera di autorizzazione assembleare solo nel caso di assunzione o cessazione di specifici rapporti contrattuali che, invece, nella specie, non esistevano, trattandosi di scrittura che interrompeva le trattative. Del resto, il blocco delle trattative emergeva giàdal verbale del consiglio di amministrazione di Enav del22 dicembre 2010, alcuni mesi prima della sottoscrizione della scrittura privata del 5 aprile 2011, sicché il Polito non aveva fatto altro che prendere atto della volontà di Enav di interrompere la negoziazione; anulla rilevava la falsità o meno della sottoscrizione del signor [OSCURATO:PERSONA] scrittura privata del 5 aprile 2011, avendo il Polito, ex lege, il potere di sottoscrivere autonomamente la scrittura privata interruttiva delle trattative. Le trattative si erano interrotte per causa non imputabile al Polito. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello reiterando le domande oggetto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, per l’accertamento, quindi, della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nelle vesti di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], per avere abbandonato le trattative, in violazione ai doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto societario, avendo agito in danno della società amministrata.In particolare, censurava la decisione del tribunale, in quanto la scelta dell’amministratore Polito di interrompere le trattative con l’Enav costituiva inadempimento al « mandato gestorio», tale decisione esulandodai poteri dell’amministratore; di conseguenza, ogni decisione in merito alla vendita delle stesse doveva essere assunta dai titolari e soci e non dall’amministratore che, in quanto tale, non aveva alcun potere di rappresentanza rispetto alle quote sociali, né lo stesso era mai stato incaricato di ciò. Inoltre, le sottoscrizioni contenute nella scrittura privata del 5 aprile 2011 erano apocrife quanto alla firma del socio [OSCURATO:PERSONA], a conferma della malafede del Politonella gestione di dette trattative, nel tentativo di dimostrare di avere agito con l’autorizzazione dei soci titolari delle quote. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso ogni informazione e comunicazione delle trattative e della loro cessazione con la scrittura del 5 aprile 2011, in violazione dei doveri dell’amministratore. 4. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame. Per la Corted’appello la qualificazione della fattispecie quale responsabilità gestoria dell’amministratore di cui all’art.2932 c.c. non è corretta. In realtà, per la Corte territoriale la gestione della vendita delle quote non può farsi rientrare tra i compiti dell’amministratore, trattandosi di un bene immateriale (le quote o le azioni) la cui titolarità esclusiva dei soci escludeva ogni possibile ingerenza o potere gestoriodell’amministratore della società cui le partecipazioni si riferivano. La violazione del mandato gestorio da parte 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 dell’amministratore non trova alcuna corrispondenza giuridica con le situazioni soggettive poste a base della domanda, ossia il danno da mancata conclusione (per interruzione delle trattative) della vendita delle quote sociali. Tale motivazione èdi per sé sufficiente al rigetto della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra questione; tuttavia, la domanda risarcitoria non può a ccogliersi anche in considerazione del fatto che l’abbandono delle trattative non eradipeso da esclusiva ed efficiente determinazione del Polito , in quanto vi era stato mutuo consenso, e dunque anche dalla volontà della controparte Enav. La mancata conclusione della vendita aveva subito un fatto non imputabile all’esclusiva volontà negativa e/o negligente del Polito. Del resto, l’eventuale affidamento dell’incarico di vendita da parte dei soci doveva seguire le regole del mandato ordinario (artt.1710 e ss. C.c.) e non quelle del tutto distinte, cui la azione in esame facevariferimento, del mandato gestorio. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società. 6. Ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 e 1337 c.c., con conseguente errata valutazione e interpretazione della domanda appellante sotto il profilo di diritto, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. » . La Corte d’appello ha ritenuto errata l’impostazione del rapporto sotteso alla domanda di risarcimento per la responsabilità gestoriadel cessato amministratore Polito, ai sensi dell’art. 2392 c.c., non essendo la vicenda materiale riconducibile a tale fattispecie. In realtà, la Corte d’appello ha errato nel ritenere 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 che la circostanza di avere taciuto l’esistenza della scrittura privata del 5 aprile 2001, con cui venivano chiuse le trattative, ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] ed al collegio sindacale, non dimostravano la malafede della gestione né una violazione dei doveri ex art.2932 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una copia alterata della scrittura privata, dove figura una firma falsa del socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA], per accettazione del contenuto anche in rappresentanza dell’altro socio; è emerso, nel giudizio penale,come pure nel giudizio civile, che tale sottoscrizione era apocrifa. L’art. 2392 c.c. impone che la condotta dell’amministrazione sia improntata alla diligenza dovuta nell’adempimento dei doveri inerenti alla sua carica, sicché gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati alla società amministrata se siano venuti meno ai propri doveri, cagionando pregiudizio la società. La responsabilità ha natura contrattuale, con le differenze conseguenti sul piano di riparto dell’onere della prova. Il vecchio testo dell’art. 2392 c.c. contemplava l’obbligo degli amministratori di adempiere i doveri con la diligenza del mandatario; attualmentegli amministratori operativi rispondono, non già quali mandatari, ma in ragione della «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze», come prevede il nuovo testo dell’ art. 2392 c.c. Trattasi diresponsabilità di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., ragguagliata alle circostanze del caso. La Corte d’appello avrebbe omesso di individuare il precetto normativo di cui all’art.2392 c.c., dovendo «meglio ragionare» sull’evidente presupposto di dov ere e responsabilità che la norma pone a carico degli amministratori. Occorreva indagare quali fossero le informazioni che l’amministratore Potito aveva effettivamente a disposizione e se vi fossero elementi tali da richiamare su essi l’attenzione dei socie degli organi sociali; u na volta accertat a la violazione degli obblighi 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 gravanti sull’amministratore, il giudice d’appello avrebbe dovuto ulteriormente verificare se e in quali eventuali limiti potesse rintracciarsi la sussistenza del nesso teleologico tra tale condotta e il grave pregiudizio arrecato alla società. Vi era stata la mancata applicazione del principio di responsabilità gestoria di tipo oggettivo. Pertanto,nessun rilievo aveva la mancanza di delega, così come pure non rilevava la circostanzache Enav avesse la volontà di chiudere la trattativa con esito negativo. La colpa dell’amministratore andava individuata nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione. Vi erano segnali inequivocabili non percepiti dall’amministratore, e segnatamente l’assorbimento di ogni risorsa produttiva della [OSCURATO:SOCIETA]da parte di Enav che, poi, aveva abbandonato le trattative. Sussisteva, quindi, l’obbligo per il Polito di impedire il verificarsi dell’evento (chiusura trattative e assorbimento da parte di Enav del know how e della forza lavoro di [OSCURATO:SOCIETA]), palesemente dannoso per società da lui amministrata. Di nessun pregio era il richiamo fatto dal giudice di appello ad un’eventuale necessità di affidare l’incarico di vendita di quote sociali e trattative da parte dei soci al Politoex art. 1710 c.c. Egli, in realtà, non doveva affatto vendere le quote sociali, ma aveva il dovere di informare la società dell’andamento dell’esito delle trattative in corso. Inoltre,l’amministratore aveva consentito lo svuotamento di [OSCURATO:SOCIETA] di tutta la sua ricchezza commerciale e imprenditoriale, consentendo che Enav la assorbisse senza l’acquisto del pacchetto azionario di controllo; la circostanza dello svuotamento- assorbimento da parte di Enav nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non è stata mai contestata o smentita da controparte e quindi è «da ritenersi pacificamente acclarata e dimostrata». 2.Il motivo è inammissibile. 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 2.1. Anzitutto, la ricorrente si limita a riportare le conclusioni dell’atto di citazione di prime cure, senza però in alcun modo specificare il contenuto delle ragioni della domanda, con la trascrizione,a norma dell’art.366 comma 1 n.6 c.p.c., della porzione dell’atto introduttivo del giudizio idoneo a dare conto delle circostanze allegate a sostegnodalla società attrice, in tal modo non consentendo a questa Cortedi comprendere il tenore effettivo della domanda giudiziale originariamente proposta. 2.2. Il motivo è, poi , inammissibile in quanto la ricorrente, pur deducendo formalmente il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., con riferimento agli articoli 2392 e 1337 c.c., in realtà chiede una nuova valutazione deifatti, rispetto a quella già compiuta dal giudice d’appello. Il motivo è infatti privo di chiara e specifica indicazione circa i principi giuridici che sarebbero stati violati dalla Corte d’appello. Il riferimento alla violazione dei doveri gravanti sull’amministratore è del tutto astratto, non chiarendo il ricorso, a confutazione delle due rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata (estraneità della trattativa alle funzioni gestorie e inimputabilità del suo esito negativoalla condotta del Polito), di quali specifici dover i, inerenti alle funzioni gestorie svolte dal Polito, sarebbe nella specie stata dedotta in sede di merito laviolazione, e perché . 2.3. Vero è che nella illustrazione del motivo si fa riferimentoad una responsabilità dell’amministratore per non avere impedito né segnalato ai soci il sostanziale “svuotamento” dell’azienda a favo re di Enav, attraverso l’assorbimento del personale della [OSCURATO:SOCIETA] nel corso degli anni e l’acquisizione del know how , evidenzia ndo an che che tale circostanza « non è stata del resto mai contestata o smentita da controparte e quindi da ritenersi pacificamente acclarata e dimostrata». In realtà, a prescindere dalla precisa contestazione 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 effettuata dall’amministratore in sede di controricorso, la ricorrente avrebbe dovuto indicare «se, come e quando» l a circostanza era stata dedotta in modo specifico nel giudizio di merito,se e come era divenuta pacifica o era stata dimostrata; ma nulla di tutto ciò risulta dal motivo in esame. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta «l’omesso esame eomessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. » . Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante ed ininfluente sull’esito della controversia la documentazione attestante la falsificazione della sottoscrizione del socio [OSCURATO:PERSONA] sulla copia della scrittura privata prodotta dal Polito, ossia quella del 5 aprile 2011, relativa alla conclusione delle trattative. Per il giudice d’appello, la circostanza della desistenza di Enav a tali trattative avrebbe reso del tutto irrilevante la condotta illecita dell’amministratore Polito . In rea ltà, la mancata tempestiva informazione da parte del Politocirca la conclusione delle trattative avrebbe impedito alla società di mettere in sicurezza il proprio know how e la propria forza lavoro rispetto a quell’assorbimento di fatto che è stato operato da Enav. Ciò è potuto accadere solo ed esclusivamente perché i soci degli organi sociali tutti confidavano ancora nella positiva conclusione delle trattative con la prevista acquisizione da parte di Ena. 8.1. Il motivo è inammissibile, essendo diretto non già a denunciare una omessa valutazione da parte del giudice di merito della circostanza relativa alla pretesa falsità della sottoscrizione a nome del Tuliani apposta sulla scrittura del 5 aprile 2011, bensì a sollecitarne una nuova valutazione, che esula dalla verifica di legittimità riservata a questa Corte. 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 28955/2017 8.2Invero, la Corte d’appello , dopo aver esposto le già ricordate rationes decidendi, ha espressamente affermato che «appare del tutto ininfluente, sull’esito della controversia, l’acquisizione o meno della documentazione indicata dalla società appellante in merito alla falsificazione della sottoscrizione del socio [OSCURATO:PERSONA] sulla copia della scrittura privata prodotta dal Polito, non avendo alcuna attinenza la verità di detta allegazione sull’esito del presente giudizio in considerazione, si ripete, del titolo dedotto e dell’oggetto materiale delle trattative, nonché del danno da mancata conclusione delle stesse anche per la volontà della controparte, ossia per un fatto che da solo avrebbe comunque determinato lo stesso esito della vicenda, senza possibilità di alcuna doglianza da parte della [OSCURATO:SOCIETA], salva l’eventuale responsabilità, sussistendone i presupposti, ex art.1337 c.c., comunque mai avanzata». 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza,a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro25.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam