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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09878/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 15/06/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 100.000,00 dì multa oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché giudicato colpevole del reato di cui al capo H) dell'imputazione, ex art. 73 c. 1 DPR 309/90, per aver detenuto gr 517,5 di cocaina, in Caste! di Lama in data 12/06/2008; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. considerata la mancata risposta della Corte territoriale al motivo di appello con il quale si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto; 2) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 203 e 235 c.p. e art. 86 DPR 309/90, e art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., considerato che nei confronti del ricorrente è stata disposta la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato senza fornire un'idonea motivazione in ordine alla pericolosità sociale dello stesso e alle probabilità che lo stesso commetta altri reati in futuro.

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare ai fini di una maggiore mitigazione della pena, nonché per la manifesta infondatezza della censura, considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, anche alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017); che altresì inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso anch'esso generico oltre che manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello fornisce idonea e non illogica motivazione in ordine alla misura dell'espulsione dallo stato del ricorrente, sottolineando la pericolosità sociale del Gutierrez considerato che lo stesso aveva adibito la propria abitazione a luogo di smercio di sostanza stupefacente, in quantità elevate tali da dimostrare l'esistenza di consolidati rapporti con fornitori di rilievo; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza emessa in data 15/06/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 100.000,00 dì multa oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché giudicato colpevole del reato di cui al capo H) dell'imputazione, ex art. 73 c. 1 DPR 309/90, per aver detenuto gr 517,5 di cocaina, in Caste! di Lama in data 12/06/2008; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. considerata la mancata risposta della Corte territoriale al motivo di appello con il quale si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto; 2) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 203 e 235 c.p. e art. 86 DPR 309/90, e art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., considerato che nei confronti del ricorrente è stata disposta la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato senza fornire un'idonea motivazione in ordine alla pericolosità sociale dello stesso e alle probabilità che lo stesso commetta altri reati in futuro. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare ai fini di una maggiore mitigazione della pena, nonché per la manifesta infondatezza della censura, considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, anche alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017); che altresì inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso anch'esso generico oltre che manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello fornisce idonea e non illogica motivazione in ordine alla misura dell'espulsione dallo stato del ricorrente, sottolineando la pericolosità sociale del Gutierrez considerato che lo stesso aveva adibito la propria abitazione a luogo di smercio di sostanza stupefacente, in quantità elevate tali da dimostrare l'esistenza di consolidati rapporti con fornitori di rilievo; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 f
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