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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 37740/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando plurimi motivi.

3. In data 18/09/2025 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dall'indagato, per essere stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione che, nel frattempo, aveva sostituito quella degli arresti domiciliari (cfr. ordinanza prodotta);4.

Per effetto della rinuncia e delle ragioni ad essa sottostanti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza condanna del ricorrente alle spese del procedimento; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.11 Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando plurimi motivi. 3. In data 18/09/2025 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dall'indagato, per essere stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione che, nel frattempo, aveva sostituito quella degli arresti domiciliari (cfr. ordinanza prodotta);4. Per effetto della rinuncia e delle ragioni ad essa sottostanti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza condanna del ricorrente alle spese del procedimento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37740/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris