CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27452/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, dr.ssaSIMONETTA CICCARELLI, che si riporta alla memoria depositata e conclude peril rigetto del ricorso;udito il difensore,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al motivo di ricorso ealla memoria depositata; chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile, in qualità di legale rappresentante, dal 17 settembre 2003 al 22gennaio 2013, della "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Napolinel 2016, del delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1, 219, secondo comma,n. 1, e 223, primo comma, legge fall., a lui contestato al capo a) dell’imputazioneper aver omesso di recuperare un credito IVA di euro 751.110,00 indicato nelmodello IVA 2009, senza richiederne il rimborso né impiegarlo in compensazione,e per il delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, 223, primo comma, e 219,secondo comma, n. 1, legge fall., a lui contestato al capo b) per avere tenuto lescritture contabili in modo irregolare e incompleto, impedendo la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocatodi legge nonché omessa motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione deireati contestati nella fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217, primocomma, n. 4, legge fall.. Entrambe le sentenze di merito avrebbero omesso diaffrontare la principale questione prospettata dalla difesa, ossia la necessità diqualificare le condotte come bancarotta semplice per colpa grave anziché comebancarotta fraudolenta; in particolare, la sentenza impugnata avrebbeerroneamente ricondotto la doglianza difensiva all’insussistenza dell’elementooggettivo del reato di bancarotta patrimoniale, sviluppando di conseguenzaargomentazioni esclusivamente pertinenti alla tipicità oggettiva senza maiconfrontarsi con la richiesta di derubricazione devoluta con il primo motivo diappello. Nel merito, l’omessa riscossione di un credito nei confronti dell’Erario nonpotrebbe essere sorretta dal dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta: la stessasentenza impugnata definisce la scelta del [OSCURATO:PERSONA] “irragionevole” (e non “dolosa”)sul piano imprenditoriale, avvalendosi di un aggettivo che inerisce alla sfera dellacolpa grave rilevante ai sensi dell’art. 217, primo comma, n. 4, legge fall.;diversamente dalla rinuncia a un credito verso un privato, che può celare l’intentodi avvantaggiare il debitore confidando eventualmente di ottenere una personaleretrocessione di parte delle somme non riscosse, l’omessa riscossione di un creditoverso lo Stato non genera alcun beneficio per chi la pone in essere e non è sorrettada alcuna logica dolosa, configurandosi come condotta gravemente imprudente;la bancarotta documentale, strumentale secondo entrambi i giudici a quellapatrimoniale, seguirebbe le sorti di quest’ultima all’esito della riqualificazioneinvocata.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale, anticipate per iscritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’unico motivo di ricorso, in parte affetto da genericità e non consentito nellafase di legittimità, non coglie nel segno.2.1. La giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, èradicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale dellesentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza diappello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e,ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, masi siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiaritenella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).2.2. Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità,come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza,non è tenuto a compiere un'analisi minuziosa di tutte le deduzioni delle parti e aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendosufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni erisultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento,dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersiconsiderare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900; Sez.2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01); cosicché, l'omesso esamedi un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad unvizio di motivazione allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quantoincompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenzamedesima (tra le tante, Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).2.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto dibancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarottasemplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudentisotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenzacon il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere,e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, didiminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale(Sez.5, n. 34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv. 280321; Sez. 5, n. 47040 del19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; conf. Sez.5, n. 38707 del 03/05/2019,Ceravolo, Rv.277318).Ed è altresì costante l’indirizzo esegetico in virtù del quale integra il reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall. lamancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte didepauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di creditoche devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez.5, n. 49438del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti,Rv. 256252; Sez.5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232).Dissipare un diritto di credito significa dunque disperdere, dissolvere un valorepatrimoniale in assenza di plausibile collegamento con le esigenze dell’impresa, inmodo dunque consapevolmente incoerente e privo di ragionevolezza economica,a prescindere da una personale finalità di lucro dell’amministratore; proprioquest’ultimo profilo consente di distinguere il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale per dissipazione rispetto alla fattispecie di bancarotta semplice perconsumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamenteimprudenti o, comunque, per colposo aggravamento del dissesto, dal momentoche il discrimine tra le tipicità de quibus risiede, per un verso, in un sia pur genericocollegamento tra il compimento dell’operazione e le virtuose finalità aziendali,assente nel primo caso e presente nel secondo, e nell’elemento psicologico delcomportamento, che nel primo caso è rappresentato dal dolo generico e nelsecondo caso dalla colpa.Quando l'agente pone in essere operazioni idonee a configurare la bancarottasemplice di cui al n. 2 dell'art. 217 l. fall., egli agisce con imprudenza, ma pursempre nell'interesse dell'impresa, laddove nelle operazioni distrattive cheintegrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 l. fall, invece,l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estraneiall'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibilicon la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse deicreditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 15850 del26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886).Non vi è pertanto alcuna divergenza tra l’utilizzo del lemma “irragionevole”,ancorato dalla sentenza impugnata alla scelta imprenditoriale di non riscuotere ilcredito nei confronti dell’Erario e di vanificarne la portata, e la riconduzionegiuridica della condotta di dismissione del credito medesimo nel perimetro della“dissipazione” piuttosto che tra le operazioni di “manifesta” o di “graveimprudenza”; le operazioni manifestamente o gravemente imprudenti, infatti,devono essere inquadrate tra le condotte tenute comunque, prospetticamente,nell'interesse dell'impresa (cfr. Sez.5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio,Rv.254230) perché, pur rivelatesi significativamente avventate econtroproducenti, sono pur sempre adottate per un obbiettivo “salvifico” edastrattamente in linea con il perseguimento di vantaggi per l’ente.2.4. Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta dissipativa, esso, al paridi quanto è richiesto per tutte le condotte di bancarotta fraudolenta patrimonialediverse da quella di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti (Sez.5,n. 5092 del 20/03/1987, Zampolli, Rv. 175786), consiste nel dolo generico per lacui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contrattuali (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli e altro, Rv. 266805).E, al riguardo (cfr. in motivazione Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella,§ 4.4), è stato chiarito che «l’onere motivazionale relativo alla sussistenza del dologenerico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tuttoanalogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamentodel dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori eobiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime diesperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire dacircostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di unarappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n.2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deverender ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole dellalogica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale dellerisultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000,Tammaro, in motivazione)».2.5. Se questi sono i principi di diritto a cui è necessario attenersi, è possibileosservare come il tessuto giustificativo delle sentenze di merito, nel ponderare leplurime emergenze indicative della prova del coefficiente psicologico, ne abbiafatto puntuale applicazione.È stato dunque esplicitato che l’ingente credito nei confronti dell’Erario, maiannotato in contabilità e di cui il liquidatore subentrato all’imputato ha potutoprender contezza solo consultando il cassetto fiscale, è stato inspiegabilmenteazzerato nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2008; che il liquidatoredella società, a fronte di un passivo di entità considerevole, a causa della perditadi un credito di così rilevante entità e della mancata ricezione delle scritturecontabili antecedenti al 2009 (peraltro non tenute e comunque non esibite, se nonin minima parte, nemmeno per gli anni a venire, fino alla messa in liquidazionedella società), ha intentato un’azione di responsabilità nei confronti dell’examministratore, l’attuale ricorrente; che analoga lacuna documentale è statarilevata dal consulente tecnico nominato dal Tribunale civile nell’ambito delcontenzioso relativo all’azione di responsabilità; che quest’ultimo, oltre a non poterricostruire la situazione economico-finanziaria della fallita, ha potuto solo aliundeaccertare l’esistenza effettiva del credito IVA (euro 751.110), credito che, nelladichiarazione IVA del 2009, era stato compensato dall’amministratore solo per unaminima parte (euro 1.517); che l’amministratore della fallita, l’attuale ricorrente,ha tentato di trasferire una parte cospicua del credito medesimo (euro 366.844) abeneficio della società controllante, a lui riconducibile, senza giustificazioneeconomica e senza alcuna contropartita; che nel corso dell’istruttoriadibattimentale di primo grado, le generiche affermazioni dell’imputato e dellaprofessionista da lui incaricata, relative alla predisposizione di un bilancioconsolidato di gruppo e all’attivazione della procedura dell’IVA di gruppo (checonsente una fruizione promiscua, nell’ambito del medesimo gruppo di imprese,dei crediti IVA), sono state smentite dalla acclarata inesistenza dei bilanci e delleregistrazioni contabili; che l’imputato non ha coscientemente curato e comunqueosteso l’ apparato contabile, precludendo agli organi amministrativi e di controlloprima e a quelli fallimentari poi di risalire alle sorti del credito e, soprattutto, didocumentarne gli estremi e di azionarlo nei confronti del debitore, in evidentepregiudizio per la massa dei creditori della società fallita.2.6. La sottrazione del credito IVA ad un percorso di razionale utilizzazione agaranzia della conservazione del patrimonio, nell’interesse dei creditori, è statacongruamente stimata in un contesto di specularità rispetto agli inadempimenticontabili e di redazione dei bilanci, protratti dall’imputato per diversi anni. Nonrileva, evidentemente, la particolare natura “istituzionale” del debitore, quantopiuttosto che non sia stato possibile ricostruire la “destinazione” del credito,eventualmente trasferibile a terzi.Mette conto rammentare, sul punto, il condivisibile canone esegetico secondoil quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta dellacontabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzionedei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolentacolorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall'occultamento delle vicende gestionali (Sez.5, n. 10968 del 13/01/2023, DiPietra, Rv. 284304, che in parte motiva ha ritenuto appagante l’accostamento del«fine di recare pregiudizio ai creditori» al «protrarsi del comportamento omissivoper numerosi anni […] certamente volontario, consapevole e finalisticamenteorientato», da ritenersi «del tutto incompatibile con la fattispecie meno grave dellabancarotta semplice»; in questa prospettiva, v. anche Sez.5, n. 47762 del05/10/2022, Pessina, n.m., in base alla quale la prova del dolo specifico deve trarsida circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime diesperienza, tra i quali possono assumere rilievo, ad esempio, l’entità rilevante delpassivo, ovvero il riconoscimento della mancata istituzione delle scritture contabilio l’indicazione pretestuosa di un luogo dove reperirle). Nel medesimo solco, Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179, ha sottolineato, in motivazione,che la «configurazione omissiva della condotta» non confligge «con la ravvisabilitàdell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nelquale il dolo si atteggia in concreto, come evidenziato dalla giurisprudenza dilegittimità, quale volontà del soggetto agente, nell'omettere l'adempimentodell'obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali(Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv.244494)».Orbene, nel caso di specie, la doppia pronuncia di merito, esente da vizi dimanifesta illogicità, ha individuato, da un lato, il filo conduttore che lega il“deserto” contabile, ammesso dal ricorrente al cospetto del curatore, a cui si èsignificativamente affiancata la mancata predisposizione dei bilanci di esercizio,all’occultamento e alla opacità gestionale del credito Iva e dall’altro, e a propositodella volontà di celarne il destino, evidenziato il collegamento soggettivo tra lafallita e la socia di maggioranza (a sua volta fallita) [OSCURATO:SOCIETA]. anchecon riferimento alla bancarotta documentale, in considerazione della accertataimpossibilità di ricomposizione degli accadimenti operativi della controllante acausa delle profonde carenze contabili e dell’assenza dei bilanci successivi a quellodel 2007.La ragione di ricorso ha disatteso l’onere di specificità, non ha contestatol’esistenza effettiva del credito tributario, non ha preso una posizionecircostanziata sugli snodi cruciali del ragionamento espositivo e, nel complesso,ha proposto una chiave di lettura alternativa ed ipotetica delle risultanzeprobatorie (a riguardo, in particolare, del possibile, diverso atteggiarsidell’elemento soggettivo e della conseguente qualificazione giuridica del fatto, piùfavorevole al ricorrente) in distonia con la costante giurisprudenza di legittimità,secondo la quale alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilitànon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente altesto del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intellettocostituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato dilegittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento insé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessiparametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questisiano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez.2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]