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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06726/2026

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6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22938/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n.144 del 20 17 , depositata i l 28 febbraio 2017 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del professionista [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.

T501AE01602/2010 con cui l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, per l’anno di imposta 2006, al recupero a tassazione, ai sensi dell’art. 54 t.u.i.r., dell’importo di euro 34.590 corrispondente aicompensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale non dichiarati.

La circostanza era emersa dall’analisi dei dati relativi ai versamenti sul suo conto corrente bancario, acquisiti, previa autorizzazione, ai sensi dell’art. 32 comma 1 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 comma 2 n. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata in occasione dell’indagine svolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era socio.

2. Il contribuente aveva sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie in ragione dell’inesistenza dell’autorizzazione ad eseguire l’accesso sui suoi conti correnti personali per l’accertamento del suo reddito da attività professionale, effettuato attraverso l’illegittima utilizzazione di dati e notizie protetti dalle norme sulla privacy, e la CTP di Materia aveva accolto il suo ricorso.

3. La sentenza era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrateche aveva richiamato l’autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] anche per acquisire i dati dei conti correnti bancari dei soci ma la CTR aveva rigettato l’appelloconfermando la decisione di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivoe il contribuente si è difeso depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’A genzia delle E ntrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 7 e dell’art. 39 comma 1 lett c) e d) d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 54 del t.u.i.r. in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile, per le verifiche fiscali a carico della persona fisica in relazione alla sua attività professionale, il risultato dell’attività di indagine sui suoi conti correnti bancari debitamente autorizzata ed effettuata nel contesto dell’attività di accertamento svolta nei confronti della società di cui era socio.

L’attività di indagine sui conti correnti del Latorre era stata richiesta ed autorizzata nell’ambito delle verifiche a carico della società, ai sensi dell’art. 32 comma 2 n. 7 d .

P .

R . n. 600 del 1973 , e l’utilizzazione dei dati così acquisiti per l’accertamento dei redditi da attività professionaledel socio era avvenuta ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. c) d) d.P.R. n. 600 del 1973 che consente l’accertamento anche sulla base dei dati e le notizie acquisite dall’Ufficiocon le indagini bancarie di cui all’art. 32 comma 2 n. 7.

La CTR avrebbe violato le norme richiamate confondendo tra l’autorizzazione alle verifiche bancarie sui conti correnti del contribuente, pacificamente esistente, e l’autorizzazione all’ utilizzazione dei dati per l’accertamento sui redditi personali che non è invece richiesta dall’ordinamento.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La giurisprudenza più recente della Corte sulla questione dell’inutilizzabilità a fondamento di un atto impositivo dei dati irritualmente acquisitipresso il contribuente in difetto della prescritta autorizzazione ha chiarito che, a prescindere dalla verifica dell’esistenza o meno nell’ordinamento tributario di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processo penale dall’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità deriva dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, dall’attribuzione al giudice del compito di riscontrare preventivamente la rituale assunzione delle prove offerte dalle parti al suo vaglio e dal principio generale per cui l'acquisizione di un documento in violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che ne sia l'autore o che ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.

Gli effetti dell’eventuale illegi ttimità del provvedimento autorizzatorio refluiscono, così, sulla documentazione irritualmente acquisita, determinandone l’inutilizzabilità, con la conseguente illegittimità dell’atto impositivo che vi si fondi Cass. n. 25049 del 2025).

I principi richiamati, delineati dalla Corte con riferimento all’inutilizzabilità della documentazione irritualmente acquisita nel corso di un accesso domiciliare eseguito in mancanza di un provvedimento autorizzatorio legittimo, hanno portata generale e valgono, quindi, anche per l’ipotesi di irrituale acquisizione dei dati desumibili dal conto corrente bancario personale del contribuente, in mancanza di una preventiva autorizzazione specificamente motivata da esigenze d i accertamento dei suoi redditi da attività professionale.

1.3. E’, dunque, condivisibile la CTR laddove afferma che “ Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata ha espressamente autorizzato l’Agenzia delle Entrate di Matera a svolgere indagini bancarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].ge.t di cui l'Ing.

Latorre era socio.L'Ufficio, senza alcuna specifica autorizzazione in tal senso, ha invece esteso l'attività di accertamento anche al socio [OSCURATO:PERSONA], indagando sui redditi personali dallo stesso percepiti in qualità di professionista.Tale attività di indagine – mai autorizzata - ha travalicato i limit i concessi ed è stata pertanto posta in essere in palese contrasto con gli artt. 32 comma I n°7 L.600/73 e 51, comma [OSCURATO:PERSONA] 633/72.

Di conseguenza correttamente i [OSCURATO:PERSONA] hanno annullato l'avviso di accertamento scaturito esclusivamente dalle verifiche sui redditi personali dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità competente.”

2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. P oiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4100 per compenso, oltre a euro 200 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22938/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n.144 del 20 17 , depositata i l 28 febbraio 2017 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del professionista [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n. T501AE01602/2010 con cui l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, per l’anno di imposta 2006, al recupero a tassazione, ai sensi dell’art. 54 t.u.i.r., dell’importo di euro 34.590 corrispondente aicompensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale non dichiarati. La circostanza era emersa dall’analisi dei dati relativi ai versamenti sul suo conto corrente bancario, acquisiti, previa autorizzazione, ai sensi dell’art. 32 comma 1 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 comma 2 n. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata in occasione dell’indagine svolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era socio. 2. Il contribuente aveva sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie in ragione dell’inesistenza dell’autorizzazione ad eseguire l’accesso sui suoi conti correnti personali per l’accertamento del suo reddito da attività professionale, effettuato attraverso l’illegittima utilizzazione di dati e notizie protetti dalle norme sulla privacy, e la CTP di Materia aveva accolto il suo ricorso. 3. La sentenza era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrateche aveva richiamato l’autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] anche per acquisire i dati dei conti correnti bancari dei soci ma la CTR aveva rigettato l’appelloconfermando la decisione di primo grado. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivoe il contribuente si è difeso depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’A genzia delle E ntrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 7 e dell’art. 39 comma 1 lett c) e d) d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 54 del t.u.i.r. in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile, per le verifiche fiscali a carico della persona fisica in relazione alla sua attività professionale, il risultato dell’attività di indagine sui suoi conti correnti bancari debitamente autorizzata ed effettuata nel contesto dell’attività di accertamento svolta nei confronti della società di cui era socio. L’attività di indagine sui conti correnti del Latorre era stata richiesta ed autorizzata nell’ambito delle verifiche a carico della società, ai sensi dell’art. 32 comma 2 n. 7 d . P . R . n. 600 del 1973 , e l’utilizzazione dei dati così acquisiti per l’accertamento dei redditi da attività professionaledel socio era avvenuta ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. c) d) d.P.R. n. 600 del 1973 che consente l’accertamento anche sulla base dei dati e le notizie acquisite dall’Ufficiocon le indagini bancarie di cui all’art. 32 comma 2 n. 7. La CTR avrebbe violato le norme richiamate confondendo tra l’autorizzazione alle verifiche bancarie sui conti correnti del contribuente, pacificamente esistente, e l’autorizzazione all’ utilizzazione dei dati per l’accertamento sui redditi personali che non è invece richiesta dall’ordinamento. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La giurisprudenza più recente della Corte sulla questione dell’inutilizzabilità a fondamento di un atto impositivo dei dati irritualmente acquisitipresso il contribuente in difetto della prescritta autorizzazione ha chiarito che, a prescindere dalla verifica dell’esistenza o meno nell’ordinamento tributario di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processo penale dall’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità deriva dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, dall’attribuzione al giudice del compito di riscontrare preventivamente la rituale assunzione delle prove offerte dalle parti al suo vaglio e dal principio generale per cui l'acquisizione di un documento in violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che ne sia l'autore o che ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile. Gli effetti dell’eventuale illegi ttimità del provvedimento autorizzatorio refluiscono, così, sulla documentazione irritualmente acquisita, determinandone l’inutilizzabilità, con la conseguente illegittimità dell’atto impositivo che vi si fondi Cass. n. 25049 del 2025). I principi richiamati, delineati dalla Corte con riferimento all’inutilizzabilità della documentazione irritualmente acquisita nel corso di un accesso domiciliare eseguito in mancanza di un provvedimento autorizzatorio legittimo, hanno portata generale e valgono, quindi, anche per l’ipotesi di irrituale acquisizione dei dati desumibili dal conto corrente bancario personale del contribuente, in mancanza di una preventiva autorizzazione specificamente motivata da esigenze d i accertamento dei suoi redditi da attività professionale. 1.3. E’, dunque, condivisibile la CTR laddove afferma che “ Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata ha espressamente autorizzato l’Agenzia delle Entrate di Matera a svolgere indagini bancarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].ge.t di cui l'Ing. Latorre era socio.L'Ufficio, senza alcuna specifica autorizzazione in tal senso, ha invece esteso l'attività di accertamento anche al socio [OSCURATO:PERSONA], indagando sui redditi personali dallo stesso percepiti in qualità di professionista.Tale attività di indagine – mai autorizzata - ha travalicato i limit i concessi ed è stata pertanto posta in essere in palese contrasto con gli artt. 32 comma I n°7 L.600/73 e 51, comma [OSCURATO:PERSONA] 633/72. Di conseguenza correttamente i [OSCURATO:PERSONA] hanno annullato l'avviso di accertamento scaturito esclusivamente dalle verifiche sui redditi personali dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità competente.” 2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 4. P oiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4100 per compenso, oltre a euro 200 per
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