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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38372/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Nell'unico motivo presentato, il ricorrente, condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in udienza.

Il motivo è inammissibile.

A prescindere dal fatto che non risulta specificamente dedotto in appello, la Corte ha comunque complessivamente motivato la gravità del fatto - rilevando che la condotta oppositiva minacciosa e violenta si è dipanata in più momenti, con atti di violenza fisica ripetuti - e la capacità delinquere, desunta, oltre che dalle medesime modalità della condotta, dai precedenti penali per reati anche gravi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Nell'unico motivo presentato, il ricorrente, condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in udienza. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal fatto che non risulta specificamente dedotto in appello, la Corte ha comunque complessivamente motivato la gravità del fatto - rilevando che la condotta oppositiva minacciosa e violenta si è dipanata in più momenti, con atti di violenza fisica ripetuti - e la capacità delinquere, desunta, oltre che dalle medesime modalità della condotta, dai precedenti penali per reati anche gravi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 38372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris