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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21231/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese in data 10 febbraio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 644, commi 1,2,3 e 5, nn. 3 e 4 cod. pen.

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore l'imputato deducendo il seguente motivo: nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 546, lett. e), n. 1 e 4 e 499 cod. proc. pen. per violazione di legge e mancata enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le contrarie richieste prospettate dalla difesa.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la difesa ripropone nell'impugnazione doglianze già dedotte con l'atto di appello e disattese dal secondo giudice con argomentazione esente da censure.

In particolare, il rinvenimento dei titoli presso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] assume idoneo elemento di riscontro in quanto tale soggetto risulta essere stato specificamente indicato dalla p.o. tra coloro che, unitamente al ricorrente, avevano elargito i prestiti di denaro nell'ambito di una previa concertata intesa.

L'esistenza, dunque, di un rapporto di complicità, per come anche avvalorato dalla produzione della sentenza irrevocabile di condanna ex art. 238-bis CPP pronunciata nei confronti degli altri coimputati nel medesimo reato, rende l'operato sequestro pienamente idoneo ad assumere valenza confermativa del racconto della p.o., peraltro anche avvalorato da un ulteriore e significativo elemento costituito dal rinvenimento di una scheda contabile della [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla persona offesa che dà conto delle movimentazioni di denaro.

Peraltro, le doglianze in punto di attendibilità della persona offesa, dedotte con il motivo di ricorso in esame, sono volte a prospettare una alternativa interpretazione e lettura delle fonti probatorie e finiscono per invocare una diversa ricostruzione dei fatti laddove, invece, un giudizio di merito in questa sede è evidentemente precluso.

Infatti, la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova" (Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, RV. 233454).

Sul punto, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Peraltro, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive (del tipo di quelle prospettate dal ricorrente mediante il richiamo di alcuni passaggi dell'esame della p.o.) che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese in data 10 febbraio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 644, commi 1,2,3 e 5, nn. 3 e 4 cod. pen. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore l'imputato deducendo il seguente motivo: nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 546, lett. e), n. 1 e 4 e 499 cod. proc. pen. per violazione di legge e mancata enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute inattendibili le contrarie richieste prospettate dalla difesa. Il ricorso è inammissibile. Invero, la difesa ripropone nell'impugnazione doglianze già dedotte con l'atto di appello e disattese dal secondo giudice con argomentazione esente da censure. In particolare, il rinvenimento dei titoli presso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] assume idoneo elemento di riscontro in quanto tale soggetto risulta essere stato specificamente indicato dalla p.o. tra coloro che, unitamente al ricorrente, avevano elargito i prestiti di denaro nell'ambito di una previa concertata intesa. L'esistenza, dunque, di un rapporto di complicità, per come anche avvalorato dalla produzione della sentenza irrevocabile di condanna ex art. 238-bis CPP pronunciata nei confronti degli altri coimputati nel medesimo reato, rende l'operato sequestro pienamente idoneo ad assumere valenza confermativa del racconto della p.o., peraltro anche avvalorato da un ulteriore e significativo elemento costituito dal rinvenimento di una scheda contabile della [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla persona offesa che dà conto delle movimentazioni di denaro. Peraltro, le doglianze in punto di attendibilità della persona offesa, dedotte con il motivo di ricorso in esame, sono volte a prospettare una alternativa interpretazione e lettura delle fonti probatorie e finiscono per invocare una diversa ricostruzione dei fatti laddove, invece, un giudizio di merito in questa sede è evidentemente precluso. Infatti, la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova" (Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, RV. 233454). Sul punto, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Peraltro, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive (del tipo di quelle prospettate dal ricorrente mediante il richiamo di alcuni passaggi dell'esame della p.o.) che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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