CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per la inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglirnento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di fatto della società Oltremare sistemi s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 14 luglio 2011 - colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 1 e 2 L.F. L'amministratrice formale della società, [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta già dal primo giudice per non aver commesso il fatto, essendo stata ritenuta mero prestanome. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA], circa il ruolo di amministratore di fatto della società e tenutario delle scritture contabili attribuito al ricorrente. In sintesi, secondo la difesa ricorrente, la sentenza impugnata muove dalle contraddittorie dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], per inferirne il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e attribuirgli la responsabilità per la sottrazione delle scritture contabili, costruendo tale qualifica in ragione della tenuta delle scritture ma senza indicare alcun atto gestorio, e, quindi, in assenza di indici sintomatici dell'attività di gestione effettiva riconducibili al Lopresto, che era semplicemente il consulente della società, amministrata, invece, dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia omessa motivazione in merito alla richiesta di acquisizione documentale, rigettata con ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2019 ( avente a oggetto il verbale di sequestro delle fatture e note di credito della società fallita, in data 13/10/2003 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; processo verbale di constatazione della GDF del 25/10/2001, nei confronti della fallita; allegato al PVC del 03/10/2013 n. 1 relativo alla scheda anagrafica della società); detta istanza era stata ribadita con richiesta di rinnovazione istruttoria formulata nel giudizio di appello. La decisività della circostanza non acquisita è correlata al fatto che i Giudici di merito avrebbero considerato il Lopresto tenutario delle scritture contabili, già prima dell'accesso della G.d.F., da qui, inferendo la credibilità della [OSCURATO:PERSONA], laddove, dal processo verbale di constatazione del 25 gennaio 2001, emergerebbe che la contabilità del lavoro era tenuta presso uno studio in Torre del Greco. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e illogicità della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale. Manca in atti la prova del conferimento delle scritture contabili da parte della [OSCURATO:PERSONA] al Lopresto; d'altro canto, fu la [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere il processo verbale della G.d.F.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della fallita.1.1. La Corte d'appello, condividendo il percorso argomentativo del primo giudice (in caso di doppia conforme la motivazione della sentenza impugnata va letta congiuntamente a quella di primo grado - Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) ha evidenziato che, sulla scorta delle dichiarazioni della amministratrice formale (ritenuta credibile e attendibile con congrua argomentazione, non viziata in diritto né manifestamente illogica, neppure confutata in modo specifico), della relazione ex art. 33 I. fall. e degli accertamenti compiuti dalla G.d.F., era emerso che il Lopresto- che aveva costituito la società e aveva partecipato quale delegato alle operazioni di verifica della G.d.F.- era il dominus effettivo della gestione organizzativa ed economica della società. 1.2. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] era risultata essere un mero prestanome, ed assolta, in quanto, priva di qualsiasi competenza tecnica (laureata in scienze motorie, campo nel quale aveva sempre svolto la sua attività lavorativa), era stata coinvolta dal ricorrente, suo lontano parente, e aveva accettato l'incarico offertole in un momento di difficoltà economica, essendosi limitata alle poche attività non delegabili, in ragione del ruolo formale attribuitole, ovvero al ritiro in banca degli assegni e alla loro sottoscrizione secondo le direttive del Lopresto, presso il cui studio veniva effettuata ogni operazione, e al quale ella si era totalmente affidata; così come non poteva che essere la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, a sporgere la denuncia nel marzo 2003 per il danneggiamento delle scritture contabili. Come rilevano i Giudici di merito, la amministratrice formale dichiarò, nell'interrogatorio, di non avere mai posseduto i documenti della società, di non sapere chi fossero i soci e quali gli amministratori, neanche distinguendo le due figure; non sapeva nulla dell'ingente debito verso Equitalia di quasi venti milioni di euro; aveva provveduto personalmente alla liquidazione dei propri compensi per meno di un anno, perché poi, a seguito degli accertamenti della GDF manifestò al [OSCURATO:PERSONA] l'intenzione di uscire dalla società. 2.3. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], invece, i Giudici di merito hanno evidenziato come egli sia laureato in giurisprudenza e iscritto all'albo dei tributaristi - e, infatti, era il consulente fiscale della società - come detto, aveva costituito la società predisponendone l'atto costitutivo; la verifica fiscale avvenne presso il suo studio, ed era stato delegato ad assistere alle operazioni, dalla [OSCURATO:PERSONA]; nel PVC è indicato come tenutario delle scritture, risultando che la società ricorrente avrebbe fatto parte di un vorticoso giro di false fatturazioni per operazioni inesistenti, non aveva magazzino né sede operativa. 2.4. E' noto che, da tempo, questa Corte tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe, infatti, irrazionale, e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge, che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115). Secondo costante elaborazione giurisprudenziale, la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d'analisi, riconducibili — secondo validate massime di esperienza — ad indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Il relativo apprezzamento — che si traduce in un accertamento di fatto, sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione — non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. La nozione di amministratore di fatto introdotta dall'art. 2639 cod. civ. presuppone l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad un'apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo non episodico od occasionale, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497), e anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario. (Sez. 5 n. 2514 dei' [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2024 ) Rv. 285881). Detta condizione, inoltre, ben può coesistere con l'esercizio dei poteri propri dell'amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell'organismo societario. In altri termini, la effettiva gestione da parte dell'amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica. 2.5. Nel caso in esame, il provvedimento censurato - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - evidenzia concreti indicatori dell'effettiva riconducibilità all'imputato di poteri gestori della fallita, in primo luogo, valorizzando la circostanza, del tutto autoevidente a tali fini, che [OSCURATO:PERSONA] ebbe l'iniziativa della costituzione della società e ne predispose l'atto costitutivo, nonché la delega a interloquire con la polizia giudiziaria conferitagli in occasione dell'accesso della G.d.F., e le specifiche competenze tecniche da lui possedute, a fronte, per contro, della totale estraneità della amministratrice al mondo imprenditoriale. La Corte territoriale ha dato conto con motivazione ampia e circostanziata, aderente ai principi di diritto richiamati, degli indicatori di una effettiva gestione sostanziale in via esclusiva della società da parte del [OSCURATO:PERSONA], ancorando la propria valutazione a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e procedendo - a sua volta - nella nuova disamina dei fatti, alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto d'appello. Il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] - già consulente e creditore della società fallita -risulta ricostruito, in coerenza con le premesse in fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente.(Sez. 5 n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279z1-97). In tale contesto, s'appalesano inconducenti i rilievi difensivi volti, da un lato, a delimitare il ruolo dell'imputato e, dall'altro, a censurare gli esiti di ulteriori fonti di prova, finendosi con il richiedere una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico per mancata dimostrazione della decisività dei documenti che si assumono ingiustamente pretermessi, dal momento che il giudizio di attendibilità della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un coacervo di elementi logicamente valutati dai Giudici di merito, cosicchè risulta ineccepibile la motivazione con la quale la Corte d'appello ha formulato una valutazione di irrilevanza della prova di cui si chiedeva la rinnovazione. 3. Il terzo motivo, incentrato sulla bancarotta documentale, è manifestamente infondato ( oltre che generico nella sua formulazione, meramente assertiva) dal momento che risulta logica l'osservazione della Corte di appello sul punto, ovvero che, a prescindere da riscontri documentali, essendo il ricorrente il consulente contabile della società, non poteva che essere lui a detenere le scritture, peraltro, a fronte della assoluta incompetenza della amministratrice legale. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle