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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47171/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440), ed è anche generico, non confrontandosi esso con le ragioni poste a base della decisione dalla Corte di merito, che ha evidenziato che l'allaccio era abusivo e il ricorrente ed il coimputato non hanno mai pagato o finanche ricevuto le bollette per pagare l'energia elettrica, trattandosi di allaccio abusivo; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, in quanto la destinazione a pubblica utilità non riguarda il contatore, ma l'energia elettrica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440), ed è anche generico, non confrontandosi esso con le ragioni poste a base della decisione dalla Corte di merito, che ha evidenziato che l'allaccio era abusivo e il ricorrente ed il coimputato non hanno mai pagato o finanche ricevuto le bollette per pagare l'energia elettrica, trattandosi di allaccio abusivo; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, in quanto la destinazione a pubblica utilità non riguarda il contatore, ma l'energia elettrica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris