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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03431/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile, quale amministratore della Postespress s.r.I., dichiarata fallita in data 24 settembre 2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto già dal Tribunale dalla contestazione di bancaroda fraudolenta patrimoniale.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la motivazione delle due decisioni di merito non poteva essere considerata un unicum argomentativo e che il dolo del reato - costituente l'oggetto delle censure sviluppate nell'atto di appello - non poteva essere desunto dal mero fatto obiettivo della mancata consegna della documentazione contabile.

Osserva il ricorso che, secondo quanto si desume dalle dichiarazioni rese dal Faraone nel corso dell'interrogatorio dinanzi al g.u.p., la condotta serbata era stata frutto di negligenza e avrebbe dovuto essere ricondotta nella fattispecie della bancarotta semplice documentale.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L'assoluzione dell'imputato dall'accusa di bancarotta distrattiva è stata argomentata dal Tribunale alla luce del fatto che il Faraone, emerso come mera "testa di legno" del reale dominus della società, «aveva semmai peccato di ingenuità e grave superficialità».

In tale contesto, il fatto che l'imputato avesse ricevuto il possesso di vari libri e scritture contabili e la circostanza che abbia dichiarato di non avere collaborato con la curatela per «paura principalmente di me stesso, di quello che avevo fatto» non consentono di enucleare il necessario coefficiente del dolo specifico che l'art. 216, comma, primo comma, n. 2,

I. fall. àncora alla realizzazione di un ingiusto profitto o di un pregiudizio per i creditori.Il carattere negligente della condotta tenuta, quale apprezzato in sede di valutazione della bancarotta distrattiva, unitamente alla assoluta genericità delle dichiarazioni sopra ricordate, dalle quali emerge, anche alla luce della assenza del Faraone dalla vita della società - quale ricostruita dal Tribunale -, il timore di un possibile coinvolgimento in vicende rispetto alle quali era rimasto estraneo piuttosto che un obbiettivo fraudolento, orientano verso la qualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice documentale (alla luce della rilevanza meramente colposa della condotta: fra le tante, v.

Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 0).

Ciò posto, è maturato il termine di prescrizione del reato discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (i sette anni e mezzo dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento sono spirati il 24 marzo 2021).

Ne consegue, non emergendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Qualificata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta documentale semplice, ai sensi dell'art. 217, legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile, quale amministratore della Postespress s.r.I., dichiarata fallita in data 24 settembre 2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto già dal Tribunale dalla contestazione di bancaroda fraudolenta patrimoniale. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la motivazione delle due decisioni di merito non poteva essere considerata un unicum argomentativo e che il dolo del reato - costituente l'oggetto delle censure sviluppate nell'atto di appello - non poteva essere desunto dal mero fatto obiettivo della mancata consegna della documentazione contabile. Osserva il ricorso che, secondo quanto si desume dalle dichiarazioni rese dal Faraone nel corso dell'interrogatorio dinanzi al g.u.p., la condotta serbata era stata frutto di negligenza e avrebbe dovuto essere ricondotta nella fattispecie della bancarotta semplice documentale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'assoluzione dell'imputato dall'accusa di bancarotta distrattiva è stata argomentata dal Tribunale alla luce del fatto che il Faraone, emerso come mera "testa di legno" del reale dominus della società, «aveva semmai peccato di ingenuità e grave superficialità». In tale contesto, il fatto che l'imputato avesse ricevuto il possesso di vari libri e scritture contabili e la circostanza che abbia dichiarato di non avere collaborato con la curatela per «paura principalmente di me stesso, di quello che avevo fatto» non consentono di enucleare il necessario coefficiente del dolo specifico che l'art. 216, comma, primo comma, n. 2, I. fall. àncora alla realizzazione di un ingiusto profitto o di un pregiudizio per i creditori.Il carattere negligente della condotta tenuta, quale apprezzato in sede di valutazione della bancarotta distrattiva, unitamente alla assoluta genericità delle dichiarazioni sopra ricordate, dalle quali emerge, anche alla luce della assenza del Faraone dalla vita della società - quale ricostruita dal Tribunale -, il timore di un possibile coinvolgimento in vicende rispetto alle quali era rimasto estraneo piuttosto che un obbiettivo fraudolento, orientano verso la qualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice documentale (alla luce della rilevanza meramente colposa della condotta: fra le tante, v. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 0). Ciò posto, è maturato il termine di prescrizione del reato discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (i sette anni e mezzo dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento sono spirati il 24 marzo 2021). Ne consegue, non emergendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Qualificata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta documentale semplice, ai sensi dell'art. 217, legge fallimentare, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe
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