CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da. mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica protesta poiché il ricorrente aveva tentato di colpire con pugni gli agenti che gli impedivano di rientrare nei locali di una ricevitoria ove aveva importunato gli avventori tirando pugni contro le pareti, trovandosi in stato di alterazione alcolica; Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché non manifestamente illogica (la Corte di merito ha valorizzato i precedenti penali, anche per reati violenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere pejatore [OSCURATO:PERSONA]