CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guantario in virtù di procura speciale allegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 14 - n. 1410/2017, depositata il 12 aprile2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27181/2017Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 15100/2026Data pubblicazione 19/05/20261. L’Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(successivamente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]), in data 10 febbraio 2010,procedeva ad iscrivere ipoteca n. 467/14 nei confronti diPasculli [OSCURATO:PERSONA], per totali € 2.600.023,42, pari al doppiodell’importo del credito iscritto a ruolo.2. Con ricorso del 14 agosto 2013 la contribuenteimpugnava il suddetto avviso di iscrizione ipotecaria (sulpresupposto della sua asserita mancata notificazione) dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Bari la quale, consentenza n. 1888/2015, depositata il 4 giugno 2015,dichiarava inammissibile il ricorso per tardività (non ritenendosussistenti le condizioni per la rimessione in termini delcontribuente), con compensazione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Puglia – sez. n. 14, con sentenza n.1410/2017, pronunciata il 7 marzo 2017, e depositata insegreteria il 12 aprile 2017, accoglieva l’appello, e, perl’effetto, dichiarava illegittima l’iscrizione ipotecaria,compensando anche in tal caso le spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 15 novembre 2017).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.R.G. N. 27181/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27181/2017Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 15100/2026Data pubblicazione 19/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate – Riscossioneeccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, che la Corte regionale aveva omessodi pronunciarsi sull’eccezione, sollevata anche in secondogrado, in ordine alla inammissibilità del ricorso introduttivo exart. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per tardività dellostesso, in quanto l’impugnazione originaria era tardiva perdecorso dei 60 gg. normativamente previsti.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, invece,violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, l’ente ricorrente che, ove si volesseconsiderare che l’eccezione di inammissibilità del ricorsooriginario sia stata considerata implicitamente rigettata dallaCorte territoriale, in ogni caso tale impugnazione era daritenere tardiva, essendo decorso il termine di 60 gg. per lapresentazione del ricorso.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, nonché degli artt. 170 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., e degli artt. 113 e 115c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Agente per la riscossione che laC.T.R., accedendo acriticamente alla tesi della contribuente,aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria perchéeffettuata su beni costituenti un fondo patrimoniale, per laritenuta estraneità dei debiti stessi ai bisogni della famigliaR.G. N. 27181/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27181/2017Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 15100/2026Data pubblicazione 19/05/2026sulla base della loro natura tributaria, nel mentre anche i debititributari potrebbero essere strumentali ai bisogni dellafamiglia, con esclusione solo delle esigenze di naturavoluttuaria e meramente speculativa.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.In via preliminare, va rilevato che la ricorrente, con il primomotivo, censura sostanzialmente la sentenza impugnata peromessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità delricorso originario per tardività; conseguentemente, il motivo inquestione deve essere riqualificato in questi termini, tenutoconto del fatto che la C.T.P. aveva dichiarato inammissibile ilricorso per tardività, mentre la C.T.R. decide nel merito delricorso, senza motivare in alcun modo in ordine alla questionedella tardività, peraltro unica ratio decidendi della sentenza diprimo grado.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], invero, ha ribadito inappello l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorsooriginario, per avvenuta notifica per compiuta giacenzadell’avviso di iscrizione ipotecaria (che è stato impugnato treanni dopo l’avvenuta iscrizione), ma sul punto la C.T.R. hatotalmente omesso una qualsiasi motivazione, pur trattandosidi questione pregiudiziale richiamata dalla stessa Corte tra lequestioni sollevate dall’Ufficio ed accolta in primo grado.2.2. Stante l’accoglimento dei primi due motivi, il terzomotivo (attinente al merito della possibilità di iscrizioneipotecaria) deve ritenersi assorbito.R.G. N. 27181/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27181/2017Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 15100/2026Data pubblicazione 19/05/20263. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso,assorbito il terzo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 27181/2017 R.G. 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]