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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 12387/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5724/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 593/2021depositata il 23/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza n. 1783/2020, del Tribunale di Bergamo che dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato in data 22/12/2017 tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (NU) per il corrispettivo prezzo di euro 50.000,00.

La pronuncia accoglieva le istanze di Vittorio, Gerardo, Antonio, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., tutti creditori del sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto.

2. Con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., emessa nel procedimento n. 593/2021, comunicata il 24 dicembre 2021 e notificata il 28 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e, di conseguenza, la controversia non fosse soggetta all’obbligo di mediazione preventiva, previsto dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, norma applicabile ratione temporis.

Inoltre, il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’infondatezza della simulazione del contratto nel merito, in quanto la documentazione relativa alla compensazione del credito era stata depositata tardivamente.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Rizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSara Carrara, con [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3) in relazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. in ragione della asserita infondatezza nel merito della domanda di simulazione assoluta.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.

Il ricorso per cassazione deve anzitutto contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.

Tale norma – già prima del recente intervento normativo avvenuto con d.lgs. 10.10.2022, n. 149, che ha ancor più evidenziato la rilevanza del criterio della chiarezza espositiva – assolveva alla specifica funzione di dettare i requisiti di “forma-contenuto” del ricorso per cassazione, configurando un vero e proprio modello legale, la cui inosservanza ne determinava (e determina) l’inammissibilità.

Secondo, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, detto articolo “non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti”, per cui “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.” (cfr. principio affermato da Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552; nelle pronunce successive, da ultimo, Cass. civ., Sez.

V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086).

Nel caso in esame, il ricorso della ricorrente risulta formulato in violazione dei richiamati principi, caratterizzandosi, al contrario, per una non ben comprensibile esposizione dei fatti all’origine della vicenda de qua, anche dal punto di vista processuale, al punto da renderne ardua la sua stessa comprensione, così ponendosi in evidente contrasto con l’obiettivo del processo, che è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111, comma 2, Cost., e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. civ., Sez.

V, 30 aprile 2020, n. 8425; nelle successive, da ultimo, Cass. civ., Sez.

III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006).

Va ulteriormente osservato che i motivi risultano formulati in violazione altresì del requisito a pena d’inammissibilità prescritt o all’art. 366, 1° co. n, 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( es., il contratto di compravendita di un bene immobile , la prova documentale dell’avvenuto pagamento del prezzo , l’ accordo siglato tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 12 gennaio 2018 , i cinque bonifici … afferenti … il corrispettivo della citata locazione ), dei quali, al di là della formale intestazione di motivi, si richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione diversa da quella al riguardo formulata dai giudici di merito.

6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5724/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 593/2021depositata il 23/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza n. 1783/2020, del Tribunale di Bergamo che dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato in data 22/12/2017 tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (NU) per il corrispettivo prezzo di euro 50.000,00. La pronuncia accoglieva le istanze di Vittorio, Gerardo, Antonio, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., tutti creditori del sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto. 2. Con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., emessa nel procedimento n. 593/2021, comunicata il 24 dicembre 2021 e notificata il 28 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta. Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e, di conseguenza, la controversia non fosse soggetta all’obbligo di mediazione preventiva, previsto dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, norma applicabile ratione temporis. Inoltre, il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’infondatezza della simulazione del contratto nel merito, in quanto la documentazione relativa alla compensazione del credito era stata depositata tardivamente. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Rizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSara Carrara, con [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3) in relazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. in ragione della asserita infondatezza nel merito della domanda di simulazione assoluta. 5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve anzitutto contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”. Tale norma – già prima del recente intervento normativo avvenuto con d.lgs. 10.10.2022, n. 149, che ha ancor più evidenziato la rilevanza del criterio della chiarezza espositiva – assolveva alla specifica funzione di dettare i requisiti di “forma-contenuto” del ricorso per cassazione, configurando un vero e proprio modello legale, la cui inosservanza ne determinava (e determina) l’inammissibilità. Secondo, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, detto articolo “non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti”, per cui “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.” (cfr. principio affermato da Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552; nelle pronunce successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass. civ., Sez. V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086). Nel caso in esame, il ricorso della ricorrente risulta formulato in violazione dei richiamati principi, caratterizzandosi, al contrario, per una non ben comprensibile esposizione dei fatti all’origine della vicenda de qua, anche dal punto di vista processuale, al punto da renderne ardua la sua stessa comprensione, così ponendosi in evidente contrasto con l’obiettivo del processo, che è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111, comma 2, Cost., e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; nelle successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006). Va ulteriormente osservato che i motivi risultano formulati in violazione altresì del requisito a pena d’inammissibilità prescritt o all’art. 366, 1° co. n, 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( es., il contratto di compravendita di un bene immobile , la prova documentale dell’avvenuto pagamento del prezzo , l’ accordo siglato tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 12 gennaio 2018 , i cinque bonifici … afferenti … il corrispettivo della citata locazione ), dei quali, al di là della formale intestazione di motivi, si richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione diversa da quella al riguardo formulata dai giudici di merito. 6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
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