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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 agosto 2026

Cassazione n. 24693/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 24318/2024Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 24693/2026Data pubblicazione 18/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24318/2024 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 2627/10/2024depositata il 20 aprile 2024.Visto l’atto depositato il 24 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24318/2024Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 24693/2026Data pubblicazione 18/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24318/2024 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 2627/10/2024depositata il 20 aprile 2024.Visto l’atto depositato il 24 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris