CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30094-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], INPS - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 7603/2011 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. Ritenuto in fatto e in diritto: con ricorso notificato in data 24/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Messina ha sospeso ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. il giudizio promosso dall'odierna ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi testamentari del datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive e il risarcimento del danno derivante da omissioni contributive; il giudizio è stato promosso anche nei confronti dell'Inps; nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno, alcuni, contestato la qualità di eredi, altri, eccepito la pendenza di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dei testamenti del datore di lavoro, proposta da altri successibili ed hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa ereditaria; al ricorso ha resistito [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva; Ric. 2020 n. 30094 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso ai sensi dell'art. 380-ter, 2° comma, c.p.c., per raccoglimento del ricorso; tali conclusioni sono state comunicate alle parte, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in vista della quale il resistente ha depositato memoria. Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione Al'ella falsa applicazione dell'articolo 295 del cod.proc.civ. nonché degli art. 24 e 111 Cost e di altro complesso normativo (art. 6 CEDU, 47 Trattato di Nizza): in particolare si assume che il provvedimento di sospensione lede il diritto della parte ad un giudizio in tempi ragionevoli, in assenza dei presupposti per la sua adozione e, in particolare, per la mancanza di identità fra le parti dei due giudizi pendenti. Il ricorso è fondato, dovendosi condividere le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione il P.G. in sede. Di recente questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto un costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., 09/12/2011, n. 26469; Cass., 24/09/2013, n. 21794)» (Cass. 25 agosto 2020, n. 17623). 13.e. Lie rilievo secondo cui la nozione di pregiudizialità in senso tecnico postula l'attitudine del decisum del giudizio pregiudicante a spiegare Ric. 2020 n. 30094 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- l'autorità di giudicato (artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.) nel processo pregiudicato, richiedi quale presupposto indefettibile l'identità delle parti dei due giudizi (Cass., 06/11/2015, n. 22784), poiché - in caso contrario - la parte rimasta estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass., 11/08/2017, n. 20072; Cass., 24/05/2018, n. 12996). Nel caso di specie, già la rilevata diversità delle parti dei due giudizi fa sì che debba escludersi la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo. Deve pure richiamarsi il principio secondo cui "Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in caso al convenuto, rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali, e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato, qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia stata formulata, ovvero sia stata successivamente abbandonata" (Cass. 4/4/1987, n. 3288). L'ordinanza deve pertanto essere annullata il processo riassunto nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Messina, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, il quale provvederà anche alle spese del presente regolamento. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Il Presidente e