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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 09063/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21630/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, alla Via L. Manara n. 15. — 4RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRO RICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 603/2017, pubblicata in data 15.2.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 49089/2009, ottenuto dagli arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del corrispettivo della progettazione architettonica di un fabbricato a destinazione residenziale, eccependo che il progetto era risultato inutilizzabile, poiché in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico locale del Comune di Gallarate, lamentando — inoltre - lo sforamento dei budget di spesa.

In contraddittorio con i resistenti, il Tribunale, espletata c.t.u. ed acquisita documentazione, ha accolto l'opposizione, negando che i tecnici avessero diritto ad essere remunerati per l'opera svolta.

La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente riformata in appello.

La Corte territoriale ha anzitutto confermato che la progettazione non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsti dalle NTA del Comune di Gallarate e che non era stato assicurato il risultato promesso, ovvero la realizzazione dell'opera in conformità alle norme urbanistiche, benché fosse stato inizialmente rilasciato il permesso a costruire n. 39/2008.

Ha però ritenuto che i professionisti avessero diritto a parte del compenso richiesto, in considerazione del fatto che la progettazione non si era rivelata del tutto inutile e che di essa la società aveva potuto profittare.

Ha difatti posto in rilievo che, a causa dell'eccessività dei costi di esecuzione dell'opera, la committenza aveva receduto dal contratto, nominando altro tecnico, l'arch. [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente non aveva neppure riconsiderato gli aspetti tecnici della progettazione, salvo poi a prospettare una modifica delle altezza che aveva incontrato i rilievi tecnici dell'amministrazione.

L'impossibilità di avvalersi del permesso a costruire n. 39/2008 ottenuto dai resistenti non aveva reso del tutto inutile l'attività progettuale pregressa, specie di natura preparatoria, di cui si era avvalso il professionista subentrato.

La sentenza ha quantificato il compenso complessivo in € 92.001,77, maggiorato delle spese di esecuzione del provvedimento monitorio dichiarato provvisoriamente esecutivo„ pari ad € 1.6.668,92, per complessivi € 109.119,35, da cui ha detratto l'importo corrisposto dalla committenza (C 140.215,57), condannando gli arch.

Baila e Mazza a restituire C 31.096,22, oltre accessori.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso in sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che la prestazione dei tecnici progettisti è non di mezzi ma di risultato e che pertanto, ove il progetto sia - come nel caso - inutilizzabile, non compete ai professionisti alcun compenso per l'opera svolta.

La sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una parziale utilità della progettazione senza alcuna prova che il tecnico subentrato se ne fosse effettivamente avvalso e comunque l'attività prodromica alla vera e propria progettazione non aveva una sua autonomia e non era suscettibile di essere remunerata.

Il motivo è fondato.

Si evince dalla pronuncia che l'originaria progettazione eseguita dai resistenti aveva dato luogo al rilascio di un primo permesso a costruire n. 39/2008, che la società aveva accantonato per problematiche connesse alla sostenibilità dei costi. [OSCURATO:PERSONA] aveva, perciò, revocato l'incarico degli originari progettisti prima ancora che emergessero problematiche di carattere tecnico ed aveva inizialmente affidato ad altro professionista il compito di riesaminare e rivedere il piano finanziario dell'opera, salvo poi a doversi confrontare con i rilievi del Comune, che aveva contestato la non conformità del progetto ai limiti di altezza previsti dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico locale.

Non vi erano dubbi - secondo la pronuncia - sulla resiDonsabilità dei resistenti "che, essendo chiamati a svolgere un'attività implicante l'impiego di particolari e peculiari competenze tecnico-professionali in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato, avrebbero dovuto adoperarsi per assicurare, relativamente al progetto loro commissionato, il risultato atteso dalla committente, ovvero la possibile realizzazione dell'opera in conformità alle N.T.A." La dichiarata inutilizzabilità del progetto e la mancata realizzazione del risultato promesso rendeva inesigibile il compenso, sebbene dagli accertamenti del consulente fosse emerso che i tecnici avevano svolto correttamente tutta un'attività preparatoria utile per la committenza, "avendone quest'ultima potuto profittare".

Trattavasi - in particolare - della fase ante progettuale propecieutica di studio che riguarda la "scelta" fra ristrutturazione e nuova edificazione; la fase pertinente la "conoscenza" di luoghi e dell'assetto urbano, di studio sulle capacità edificatorie; di meeting con la Committente in cui anche quest'ultima matura le scelte sulla qualità del progetto; la messa a disposizione della esperienza che agevola il "contatto" con l'Ente preposto al Controllo (indipendentemente dai risultati), nonché fatti e in genere circostanze, anche nel caso in cui il progetto non dovesse andare a buon fine, che agevolano il progetto da parte di terzi intervenuti successivamente.

La pronuncia impugnata suppone - infondatamente - la scindibilità delle singole fasi in cui si era sviluppata l'attività professionale, svalutandone il carattere unitario in relazione al concreto risultato che, anche secondo la stessa Corte di merito, era stato promesso, dovendo escludersi che la corretta esecuzione di singole fasi potesse essere valutata in sé, senza rapportarla all'interesse e alla concreta utilità che il committente aveva inteso ottenere, o che si configurasse un inadempimento solo parziale (come sostenuto anche nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., depositata dai resistenti).

In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'ari:. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri: Cass. 22487/2004; Cass. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente; in tal senso Cass.6967/2006; Cass. 25894/2016, nonché, con riferimento alla professione medica: Cass. 17306/2006).

Nello specifico settore considerato, pur avendo le S.U. ridimensionato, sul piano generale, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato (specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: Cass. s.u. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass. 14759/2016).

Si è affermato che l'architetto, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass. 2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass.11728/2002).

Rientra nella prestazione dovuta, poiché strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass. 8014/2012).

In presenza di vizi della progettazione, il committente ha la facoltà di non accettare gli elaborati anche ove l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di sua iniziativa (Cass. 2724/2002).

Ancor più di recente (Cass. 3052/2020) si è precisato che il rifiuto di pagamento è correttamente esercitato anche quando gli elaborati siano emendabili in ottemperanza ai rilievi sollevati dall'amministrazione competente per i controlli.

Il progetto, pur costituendo un opus preparatorio all'edificazione, deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 8014/2012; Cass.18342/2019; Cass. 1214/2017).

Solo ove il committente richieda l'adeguamento ai rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l'approvazione, il professionista è tenuto ad apportare le richieste correzioni, risultando altrimenti legittimo il rifiuto di pagamento (Cass. 2570/1997; Cass. 6812/1998; Cass. 2257/2007).

Non rileva - infine - che il mancato adeguamento del progetto non abbia avuto luogo a causa del recesso della [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto professionale, apparendo chiaramente evidenziato dal Giudice distrettuale che gli elaborati non rispettavano le prescrizioni in tema di altezza, che l'opera era irrealizzabile e che per tale ragione non era esigibile l'intero importo richiesto.

La sentenza ha precisato, in proposito, che il rilascio del permesso a costruire non aveva affatto posto i ricorrenti al riparo dalle gravi conseguenzd derivanti dall'irregolarità dell'opera (cfr. sentenza, pag. 7).

In tale situazione era impregiudicata, come detto, la libertà di affidarsi ad altro tecnico e di non accettare gli elaborati, non essendo peraltro emerso che i resistenti si fossero offerti di modificarli o vi avessero provveduto (Cass. 2724/2002).Non rileva neppure che di talune attività preparatorie si fosse avvalso il tecnico subentrante o che di esse si fosse avvantaggiata la società ricorrente, essendo il rapporto professionale integralmente regolato dalla disciplina generale del contratto, non essendo ammissibile altra forma di compensazione economica - diversa dal corrispettivo concordato - in presenza di un titolo negoziale vanamente azionato e della mancata realizzazione del risultato promesso (come può argomentarsi dalla disciplina dell'arricchimento ingiustificato ex art.2041 c.c.: Cass. 1819/1974; Cass. 3806/1993; Cass. 2283/1991; Cass. 9584/1998; Cass. 3Cass. s.u. 12076/1992; Cass. 2350/2017; Cass. 14944/2022).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 61, 62 e 194 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito aveva conferito al consulente una verifica puramente tecnica sull'utilizzabilità del progetto, non demandando alcun accertamento c:he riguardasse l'utilità dell'attività preparatoria svolta dai ricorrenti, con la conseguenza che di tali valutazioni non era lecito tener conto.

Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la richiesta di pagamento proposta in via monitoria era volta ad ottenere l'adempimento del contratto professionale e che solo in appello i professionisti avevano chiesto di riconoscere il compenso anche ove fossero stati accertati profili di responsabilità, domanda - quest'ultima - che doveva considerarsi introdotta tardivamente.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 15 e 19 L. 143/1949.

Si deduce che neppure in presenza di errori progettuali era possibile riconoscere una percentuale del 4,1085% sul valore delle opere, dato che per i lavori di importo superiore ad C 2.582.284,50, quale quello di cui si discute, la percentuale prevista dalle tariffe legali era pari al 3.4183%; inoltre, non spettava alcun compenso per la compilazione del preventivo particolareggiato e per la relazione o per l'esecuzione di particolari costruttivi e decorativi, tutte attività che presupponevano la redazione della progettazione esecutiva che il Giudice distrettuale aveva ritenuto non eseguita.

Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 653 c.p.c., 4 D.M. 55/2014, 4 D.M. 140/2012 e 5 D.M. 127/2004, per aver la sentenza disposto a favore dei resistenti il rimborso delle spese di esecuzione e della fase monitoria calcolate non sull'importo definitivamente liquidato, ma su quello - superiore - richiesto con l'ingiunzione revocata.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 1241 c.c. per aver la Corte di merito omesso di tener conto, nella compensazione tra i reciproci crediti e debiti, dell'acconto di € 45.000,00 versato ai progettisti e da essi non restituito.

Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. assumendo che, avendo la ricorrente vittoriosamente opposto il decreto ingiuntivo ed essendo risultata creditrice all'esito del processo, le spese dovevano gravare interamente sui resistenti.

Tutte le soprascritte censure sono assorbite, essendo le statuizioni impugnate travolte dall'accoglimento del primo motivo in quanto dipendenti dall'erroneo riconoscimento del compenso in favore dei progettisti, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le statuizioni di rimborso e le spese processuali in considerazione dell'esito finale della causa, attenendosi a principi enunciati con la presente decisione.

In conclusione, è accolto il primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione,, anche per la regolazione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21630/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, alla Via L. Manara n. 15. — 4RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRO RICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 603/2017, pubblicata in data 15.2.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 49089/2009, ottenuto dagli arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del corrispettivo della progettazione architettonica di un fabbricato a destinazione residenziale, eccependo che il progetto era risultato inutilizzabile, poiché in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico locale del Comune di Gallarate, lamentando — inoltre - lo sforamento dei budget di spesa. In contraddittorio con i resistenti, il Tribunale, espletata c.t.u. ed acquisita documentazione, ha accolto l'opposizione, negando che i tecnici avessero diritto ad essere remunerati per l'opera svolta. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente riformata in appello. La Corte territoriale ha anzitutto confermato che la progettazione non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsti dalle NTA del Comune di Gallarate e che non era stato assicurato il risultato promesso, ovvero la realizzazione dell'opera in conformità alle norme urbanistiche, benché fosse stato inizialmente rilasciato il permesso a costruire n. 39/2008. Ha però ritenuto che i professionisti avessero diritto a parte del compenso richiesto, in considerazione del fatto che la progettazione non si era rivelata del tutto inutile e che di essa la società aveva potuto profittare. Ha difatti posto in rilievo che, a causa dell'eccessività dei costi di esecuzione dell'opera, la committenza aveva receduto dal contratto, nominando altro tecnico, l'arch. [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente non aveva neppure riconsiderato gli aspetti tecnici della progettazione, salvo poi a prospettare una modifica delle altezza che aveva incontrato i rilievi tecnici dell'amministrazione. L'impossibilità di avvalersi del permesso a costruire n. 39/2008 ottenuto dai resistenti non aveva reso del tutto inutile l'attività progettuale pregressa, specie di natura preparatoria, di cui si era avvalso il professionista subentrato. La sentenza ha quantificato il compenso complessivo in € 92.001,77, maggiorato delle spese di esecuzione del provvedimento monitorio dichiarato provvisoriamente esecutivo„ pari ad € 1.6.668,92, per complessivi € 109.119,35, da cui ha detratto l'importo corrisposto dalla committenza (C 140.215,57), condannando gli arch. Baila e Mazza a restituire C 31.096,22, oltre accessori. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso in sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che la prestazione dei tecnici progettisti è non di mezzi ma di risultato e che pertanto, ove il progetto sia - come nel caso - inutilizzabile, non compete ai professionisti alcun compenso per l'opera svolta. La sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una parziale utilità della progettazione senza alcuna prova che il tecnico subentrato se ne fosse effettivamente avvalso e comunque l'attività prodromica alla vera e propria progettazione non aveva una sua autonomia e non era suscettibile di essere remunerata. Il motivo è fondato. Si evince dalla pronuncia che l'originaria progettazione eseguita dai resistenti aveva dato luogo al rilascio di un primo permesso a costruire n. 39/2008, che la società aveva accantonato per problematiche connesse alla sostenibilità dei costi. [OSCURATO:PERSONA] aveva, perciò, revocato l'incarico degli originari progettisti prima ancora che emergessero problematiche di carattere tecnico ed aveva inizialmente affidato ad altro professionista il compito di riesaminare e rivedere il piano finanziario dell'opera, salvo poi a doversi confrontare con i rilievi del Comune, che aveva contestato la non conformità del progetto ai limiti di altezza previsti dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico locale. Non vi erano dubbi - secondo la pronuncia - sulla resiDonsabilità dei resistenti "che, essendo chiamati a svolgere un'attività implicante l'impiego di particolari e peculiari competenze tecnico-professionali in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato, avrebbero dovuto adoperarsi per assicurare, relativamente al progetto loro commissionato, il risultato atteso dalla committente, ovvero la possibile realizzazione dell'opera in conformità alle N.T.A." La dichiarata inutilizzabilità del progetto e la mancata realizzazione del risultato promesso rendeva inesigibile il compenso, sebbene dagli accertamenti del consulente fosse emerso che i tecnici avevano svolto correttamente tutta un'attività preparatoria utile per la committenza, "avendone quest'ultima potuto profittare". Trattavasi - in particolare - della fase ante progettuale propecieutica di studio che riguarda la "scelta" fra ristrutturazione e nuova edificazione; la fase pertinente la "conoscenza" di luoghi e dell'assetto urbano, di studio sulle capacità edificatorie; di meeting con la Committente in cui anche quest'ultima matura le scelte sulla qualità del progetto; la messa a disposizione della esperienza che agevola il "contatto" con l'Ente preposto al Controllo (indipendentemente dai risultati), nonché fatti e in genere circostanze, anche nel caso in cui il progetto non dovesse andare a buon fine, che agevolano il progetto da parte di terzi intervenuti successivamente. La pronuncia impugnata suppone - infondatamente - la scindibilità delle singole fasi in cui si era sviluppata l'attività professionale, svalutandone il carattere unitario in relazione al concreto risultato che, anche secondo la stessa Corte di merito, era stato promesso, dovendo escludersi che la corretta esecuzione di singole fasi potesse essere valutata in sé, senza rapportarla all'interesse e alla concreta utilità che il committente aveva inteso ottenere, o che si configurasse un inadempimento solo parziale (come sostenuto anche nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., depositata dai resistenti). In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'ari:. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri: Cass. 22487/2004; Cass. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente; in tal senso Cass.6967/2006; Cass. 25894/2016, nonché, con riferimento alla professione medica: Cass. 17306/2006). Nello specifico settore considerato, pur avendo le S.U. ridimensionato, sul piano generale, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato (specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: Cass. s.u. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass. 14759/2016). Si è affermato che l'architetto, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass. 2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass.11728/2002). Rientra nella prestazione dovuta, poiché strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass. 8014/2012). In presenza di vizi della progettazione, il committente ha la facoltà di non accettare gli elaborati anche ove l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di sua iniziativa (Cass. 2724/2002). Ancor più di recente (Cass. 3052/2020) si è precisato che il rifiuto di pagamento è correttamente esercitato anche quando gli elaborati siano emendabili in ottemperanza ai rilievi sollevati dall'amministrazione competente per i controlli. Il progetto, pur costituendo un opus preparatorio all'edificazione, deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 8014/2012; Cass.18342/2019; Cass. 1214/2017). Solo ove il committente richieda l'adeguamento ai rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l'approvazione, il professionista è tenuto ad apportare le richieste correzioni, risultando altrimenti legittimo il rifiuto di pagamento (Cass. 2570/1997; Cass. 6812/1998; Cass. 2257/2007). Non rileva - infine - che il mancato adeguamento del progetto non abbia avuto luogo a causa del recesso della [OSCURATO:PERSONA] dal rapporto professionale, apparendo chiaramente evidenziato dal Giudice distrettuale che gli elaborati non rispettavano le prescrizioni in tema di altezza, che l'opera era irrealizzabile e che per tale ragione non era esigibile l'intero importo richiesto. La sentenza ha precisato, in proposito, che il rilascio del permesso a costruire non aveva affatto posto i ricorrenti al riparo dalle gravi conseguenzd derivanti dall'irregolarità dell'opera (cfr. sentenza, pag. 7). In tale situazione era impregiudicata, come detto, la libertà di affidarsi ad altro tecnico e di non accettare gli elaborati, non essendo peraltro emerso che i resistenti si fossero offerti di modificarli o vi avessero provveduto (Cass. 2724/2002).Non rileva neppure che di talune attività preparatorie si fosse avvalso il tecnico subentrante o che di esse si fosse avvantaggiata la società ricorrente, essendo il rapporto professionale integralmente regolato dalla disciplina generale del contratto, non essendo ammissibile altra forma di compensazione economica - diversa dal corrispettivo concordato - in presenza di un titolo negoziale vanamente azionato e della mancata realizzazione del risultato promesso (come può argomentarsi dalla disciplina dell'arricchimento ingiustificato ex art.2041 c.c.: Cass. 1819/1974; Cass. 3806/1993; Cass. 2283/1991; Cass. 9584/1998; Cass. 3Cass. s.u. 12076/1992; Cass. 2350/2017; Cass. 14944/2022). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 61, 62 e 194 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito aveva conferito al consulente una verifica puramente tecnica sull'utilizzabilità del progetto, non demandando alcun accertamento c:he riguardasse l'utilità dell'attività preparatoria svolta dai ricorrenti, con la conseguenza che di tali valutazioni non era lecito tener conto. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la richiesta di pagamento proposta in via monitoria era volta ad ottenere l'adempimento del contratto professionale e che solo in appello i professionisti avevano chiesto di riconoscere il compenso anche ove fossero stati accertati profili di responsabilità, domanda - quest'ultima - che doveva considerarsi introdotta tardivamente. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 15 e 19 L. 143/1949. Si deduce che neppure in presenza di errori progettuali era possibile riconoscere una percentuale del 4,1085% sul valore delle opere, dato che per i lavori di importo superiore ad C 2.582.284,50, quale quello di cui si discute, la percentuale prevista dalle tariffe legali era pari al 3.4183%; inoltre, non spettava alcun compenso per la compilazione del preventivo particolareggiato e per la relazione o per l'esecuzione di particolari costruttivi e decorativi, tutte attività che presupponevano la redazione della progettazione esecutiva che il Giudice distrettuale aveva ritenuto non eseguita. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 653 c.p.c., 4 D.M. 55/2014, 4 D.M. 140/2012 e 5 D.M. 127/2004, per aver la sentenza disposto a favore dei resistenti il rimborso delle spese di esecuzione e della fase monitoria calcolate non sull'importo definitivamente liquidato, ma su quello - superiore - richiesto con l'ingiunzione revocata. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 1241 c.c. per aver la Corte di merito omesso di tener conto, nella compensazione tra i reciproci crediti e debiti, dell'acconto di € 45.000,00 versato ai progettisti e da essi non restituito. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. assumendo che, avendo la ricorrente vittoriosamente opposto il decreto ingiuntivo ed essendo risultata creditrice all'esito del processo, le spese dovevano gravare interamente sui resistenti. Tutte le soprascritte censure sono assorbite, essendo le statuizioni impugnate travolte dall'accoglimento del primo motivo in quanto dipendenti dall'erroneo riconoscimento del compenso in favore dei progettisti, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le statuizioni di rimborso e le spese processuali in considerazione dell'esito finale della causa, attenendosi a principi enunciati con la presente decisione. In conclusione, è accolto il primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione,, anche per la regolazione de
Decreto Cassazione n. 09063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris