CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il 13 novembre 1974; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il 16 aprile 1979; avverso la sentenza n. 9189/2025 della Corte di appello di Roma del 30 giugno 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi; 1sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunziata in data 30 giugno 2025, ha solo parzialmente accolto l'appello presentato sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale, il precedente 14 ottobre 2022, il Tribunale di Roma, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei medesimi, unitamente ad altri, in ordine alla partecipazione dei due ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed in ordine a taluni reati fine; in particolare la Corte capitolina aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle attenuanti generiche e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 6, mesi 10 e giorni 20 di reclusione in luogo della pena di anni 9 di reclusione; in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale aveva provveduto alla mera riduzione della pena irrogata, rideterminandola, da quella di anni 7 di reclusione, in anni 6 di reclusione; nel resto, per quanto ora interessa, la sentenza di primo grado era stata confermata. Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, affidando, sotto le cure dei rispettivi difensori fiduciari, le proprie doglianze il [OSCURATO:PERSONA] ad un unico, sebbene articolato, motivo; il [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi di impugnazione. Con riferimento al ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il primo argomento difensivo attiene alla incongruità della motivazione in punto di sussistenza del reato associativo, essendo stata questa desunta esclusivamente dalla ritenuta commissione dei due reati-fine ascritti al ricorrente; in particolare il ricorrente rivendica la possibile qualificazione della associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, cui non può essere, ovviamente, di ostacolo il fatto che il programma associativo prevedesse la commissione di una pluralità di condotte illecite; d'altra parte la qualificazione dei reati-fine nell'ambito delle ipotesi di lieve entità non può essere esclusa solo dal fatto che si sia trattato di condotte fra loro ripetute nel tempo ed aventi un carattere, per certi, versi professionale. Aggiunge il ricorrente che la qualificazione dei fatti associativi nell'ambito della lieve entità non può essere preclusa neppure dalla detenzione di una quantità di stupefacente non minima, essendo questa 2strumentale a singole cessioni rientranti a loro volta nel paradigma di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Escludere in tali ipotesi, così come in quelle in cui l'associazione abbia una certa strutturazione umana e materiale, la ricorrenza della associazione ex art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 vorrebbe dire, di fatto, abrogare la norma citata. Ha, altresì, osservato il ricorrente che non è di ostacolo alla qualificazione della associazione nei termini dianzi indicati neppure la ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 74 del dPR n. 309 del 1990. Infine ha ancora aggiunto il ricorrente che, quanto alla sua posizione, non vi era la prova della consapevole e fattiva adesione al programma associativo, la quale andava esclusa data la occasionalità dei fatti a lui addebitati, non tale da fare ritenere che questi avesse la percezione che la sua condotta fosse funzionale al raggiungimento degli scopi associativi. Conclusivamente il ricorrente, osservato che il reato associativo andrebbe derubricato in associazione finalizzata alla commissione di reati di lieve entità ed i reati fine vanno riesaminati sotto la lente dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, segnala che i fatti oggetto di impugnazione risultano oramai estinti stante il maturare del rispettivo temine prescrizionale. Come detto il [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato 3 motivi di ricorso. Con il primo di essi ha rivendicato la non punibilità delle condotte a lui addebitate sotto i capi C) e D) della rubrica - le quali rispettivamente riguardano la divisata importazione dal Brasile e dalla Argentina di un compendio di sostanza stupefacente del tipo cocaina - avendo lo stesso posto in essere in relazione a tali vicende solo condotte che, dato il loro sviluppo, sono sussumibili nell'ambito della cosiddetta desistenza volontaria non avendo avuto l'esito programmato né la spedizione del [OSCURATO:PERSONA] in Brasile per l'importazione della droga né quella in Argentina per analogo motivo. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce per un verso il travisamento della prova, essendo stata esclusa la ricorrenza del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 sebbene non via siano, quanto al [OSCURATO:PERSONA], elementi da cui dedurre la carenza dei dati per tale qualificazione; per altro verso rileva che, operata la riqualificazione dei reati nei termini segnalati, i fatti sarebbero prescritti. 3Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo il ricorrente lamenta che la stessa sia stata desunta solo dalla commissione dei reati-fine. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, vanno dichiarati inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] prevede quale primo argomento in esso sviluppato la affermazione della erronea applicazione normativa in ordine alla partecipazione del prevenuto al reato associativo a lui contestato sub A) del capo di imputazione. Si sostiene che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a talune condotte criminose che costituirebbero il fine perseguito dalla contestata associazione non sarebbe indice sufficiente per ritenere che lo stesso fosse, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo - il quale presuppone la coscienza e volontà di cooperare per il raggiungimento degli scopi associativi - intraneus al sodalizio criminoso. l Osserva al riguardo 41 Collegio che con motivazione scevra da profili di illogicità la Corte capitolina ha evidenziato come la adesione del [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso non era limitata alla semplice partecipazione, in qualità di mero corriere, alla importazione dello stupefacente in Italia dal [OSCURATO:PERSONA], ma comprendeva un ben più articolato spettro comportamentale. Della complessiva adesione dell'imputato alla associazione per delinquere (va, infatti, detto che non è contestata la commissione dei reati-fine) è, infatti, affidabile indice, come tale valorizzato in sede di merito, sia la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato mandato una prima volta in Argentina a scopo ricognitivo, onde verificare la fattibilità di una serie di successive spedizioni; è, infatti, di tutta evidenza che una tale funzione, cioè quella di V carattere esplorativo, non si coniuga con lo svolgimento della attività di mero corriere, atteso che quest'ultima è condotta che, semmai, presuppone una precedente attività di pianificazione svolta da altri ma che, in quanto tale, si concretizza nella mera esecuzione di compiti affidati al corriere, ma nulla ha a che vedere con la preventiva verifica della realizzabilità ripetuta di determinate metodiche realizzative delle condotte criminose. Significativo è anche il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse accompagnato un altro, eminente, sodale a ritirare presso un negoziante di Anversa le valigie modificate con il "doppiofondo" destinato ad occultare lo stupefacente; avesse 4incontrato il [OSCURATO:PERSONA] allorché questi era di rientro dall'Argentina, ove si era recato per scopi illeciti connessi alla partecipazione al sodalizio, mentre lui era a sua volta diretto verso il Brasile ed, infine, il fatto che si sia interessato della posizione di altro associato, una volta che questo era stato arrestato in flagranza di reato; si tratta di tutti elementi di fatto la cui valutazione sintomatica - certamente non manifestamente illogica e, pertanto, ora non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte di legittimità - è stata indirizzata nel senso della complessiva adesione del ricorrente al programma criminoso. Tale operazione non appare essere stata operata in termini implausibili e ciò rende giustizia al motivo di ricorso tendente, invece, a contestare l'esistenza degli elementi dimostrativi di una tale adesione. Quanto alla erroneità della esclusione della sussunzione della ipotesi associativa nell'ambito della programmata realizzazione di sole condotte criminose caratterizzate dalla lieve entità, osserva il Collegio come il giudice del merito abbia correttamente segnalato la presenza di plurimi elementi deponenti per la corretta qualificazione giuridica da esso operata; è, infatti, in tale senso sufficiente rilevare come già la semplice circostanza che i reati-fine abbiano riguardato quantità cospicue di sostanze stupefacenti di tipo cocaina porti ragionevolmente ad escludere che possa trattarsi di un'associazione dedita solo alla commissione di reati di "lieve entità". Giova sul punto precisare che, sebbene sia indubitabilmente vero che la tipologia di sostanza stupefacente trattata non sia di per sé ostativa alla qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità, deve, tuttavia, considerarsi che - rientrando fra gli elementi che il giudice deve rilevare ai fini della qualificazione del fatto in termini di maggiore o minore gravità, anche la "qualità" della sostanza di volta in volta costituente il corpo del reato - ben più attenta e tendenzialmente restrittiva deve essere, ai fini della rilevazione della ipotesi di lieve entità, la ponderazione della singola fattispecie laddove la sostanza trattata sia caratterizzata da una più intensa micidialità, così come avviene per ciò che attiene alle sostanze appartenenti (come nella fattispecie) alla tabella I richiamata dall'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, rispetto a quella che, invece, caratterizza le sostanze di cui alla tabella II richiamata al successivo comma 4 della medesima disposizione. Ma ad escludere, quanto al caso ora in esame, che possa essersi trattato di un'associazione del tipo di quelle di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990, sta anche il dato riscontrabile nella ipotesi in esame che una 5organizzazione che prevede la importazione di sostanze direttamente da oltreoceano, con una dettagliata suddivisione di compiti e con una articolata pianificazione delle condotte esecutive mal si concilia, proprio ove si compia una elementare analisi economica del plausibile rapporto "costi-benefici" della complessiva operazione, con la divisata perpetrazione di soli reati stigmatizzati da quella minima offensività che è requisito indispensabile ai fini della loro qualificazione nell'ambito della lieve entità nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990. Irrilevante è il motivo di doglianza avente ad oggetto la presunta compatibilità fra la ipotesi criminosa di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990 e le circostanze aggravanti del reato associativo previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo di legge, atteso che, nella occasione, la esclusione della qualificazione giuridica in questione non è stata motivata in sede di merito sulla base della presunta incompatibilità fra le ricordate ipotesi normative. Esclusa, pertanto, la possibilità di derubricare la associazione della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte in una associazione rilevante nei soli limiti di cui al comma 6 del citato art. 74 del dPR n. 309 del 1990, cade, conseguentemente, la eccezione di prescrizione che su tale eventuale riqualificazione giuridica trovava il suo presupposto fattuale. Venendo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che il primo motivo di doglianza riguarda la asserita applicabilità alle sue condotte dell'istituto della desistenza; sul punto osserva il Collegio - premesso che a norma dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. questa ricorre, allorché l'agente interrompe l'iter criminis in maniera libera e non coartata, tale dovendosi ritenere la ipotesi in cui la prosecuzione della azione non sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il compimento (cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 gennaio 2012, n. 203, rv 251571) - che la notizia sulla volontaria interruzione della condotta criminosa da parte del [OSCURATO:PERSONA] è il frutto di una sua allegazione priva di un solido fondamento dimostrativo ma che, anzi, è logicamente contrastata da una serie di rilievi svolti dalla Corte di merito, con i quali il ricorrente non si è confrontato puntualmente, se non contestando sotto il profilo della loro ricostruzione fattuale, gli episodi criminosi a lui attribuiti, destinando, perciò, la sua doglianza alla inammissibiità per effetto della sostanziale genericità della medesima. 6Con riferimento alla esclusione della qualificazione dei fatti, costituente l'oggetto delle imputazioni elevate a carico del ricorrente sub C e D del capo di imputazione, nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 valgono, mutatis mutandis, le stesse argomentazioni svolte in relazione alla sostanzialmente analoga doglianza elevata relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi anche in questo caso di "droga pesante" trattata in misura non trascurabile ed il cui commercio ha reso necessarie dellat-impegnative, anche da punto di vista economico, trasferte del prevenuto dall'Italia al [OSCURATO:PERSONA], tali da portare ad escludere la marginalità criminale dei traffici ideati. Anche in questo caso la impraticabilità della derubricazione dei reati contestati esclude che gli stessi possano essersi dichiarati estinti per effetto della maturata prescrizione. Infine, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un soggetto intraneo alla associazione è accertamento di fatto che i giudici del merito hanno ricavato, in termini non manifestamente illogici, e, pertanto, non più sindacabili in sede di legittimità, dalla cospicua messe di contatti telefonici intercorsi fra il ricorrente e l'altro associato [OSCURATO:PERSONA], detto Eddy, tale da far ragionevolmente escludere la mera occasionalità della collaborazione da quello offerta al secondo ed al sodalizio da lui capeggiato. Quanto alla possibilità di ritenere ricorrente nel caso di specie la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. osserva il Collegio, al di là della assai problematica riconducibilità dell'apporto associativo offerto e prestato dal [OSCURATO:PERSONA] al paradigma della partecipazione di minima importanza, va, decisivamente, segnalato che la questione non aveva formato oggetto di gravame, di tal che correttamente la Corte di appello non aveva esaminato la questione. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va pertanto, dichiarato, unitamente a quello del [OSCURATO:PERSONA], inammissibile. A tale pronunzia segue la condanna di entrambi i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI;4AT I (Giovanni LIBERATI) ) k IÀ- • Deposittaa in [OSCURATO:PERSONA], O, 20233 Lutou:(1