Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23629/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1542/2020 in data 11/10/2021 del Tribunale di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26/08/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani respingeva la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e di tentata estorsione, ritenendo non sufficienti a fondare il giudizio di gravità indiziaria le sole dichiarazioni captate in ambientale e rese nel corso di colloqui carcerari da [OSCURATO:PERSONA] (coindagato) a sua madre Emilia, difettando le stesse di precisione oltre che di ulteriori elementi di riscontro vieppiù di natura individualizzante che potessero in qualche modo avvalorarne il contenuto.

1.1. Successivamente, non impugnata l'ordinanza di rigetto, il pubblico ministero delegava la polizia giudiziaria a svolgere accertamenti in grado di rendere individualizzanti gli elementi di prova già raccolti a carico dei due indagati.

1.2. All'esito di tali nuovi accertamenti, il pubblico ministero formulava al giudice per le indagini preliminari nuova richiesta cautelare nei confronti dello Sgarra e del Roberto, che veniva disattesa con ordinanza in data 16.12.2020.

1.3. Avverso il predetto provvedimento, il pubblico ministero proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. nei confronti dello Sgarra avanti al Tribunale di Bari che, con ordinanza in data 11/10/2021, in accoglimento del gravame, disponeva nei confronti dello Sgarra la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al solo reato di cui al capo B (artt. 110, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.).

2. Nei confronti della predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione del divieto di bis in idem cautelare per precedente giudicato.

Sono coperte da preclusione per precedente giudicato cautelare, perché mai oggetto di impugnazione, tutte le questioni e valutazioni inerenti alla portata delle captazioni ambientali intercorse tra il Centrone e sua madre, al difetto del requisito della precisione e, dunque, alla necessità di rinvenire riscontri esterni alle stesse, nel caso di specie comunque insussistenti.

Secondo motivo: illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la residua fattispecie delittuosa ascritta all'indagato e alla totale mancanza di motivazione in ordine agli elementi utili ai fini difensivi.

Invero, in nessun caso nel corso delle predette conversazioni il Centrone o tantomeno la sua interlocutrice indicano il nome, il cognome, il soprannome o forniscono circostanze utili ed oggettive per la esatta individuazione dello Sgarra quale compartecipe del primo nel delitto in questione.

In uno al contenuto dei colloqui si è valorizzato il possesso in capo allo Sgarra di un'autovettura di tipologia identica a quella che la persona offesa aveva visto allontanarsi al momento del furto, senza considerare la diversità del colore del mezzo.

Inoltre, non si era dato alcun peso all'esito negativo della perquisizione personale e veicolare eseguita a carico del prevenuto in data 27/05/2020 e nemmeno alle forti discrasie in ordine alle celle telefoniche agganciate dai numeri di telefono in possesso dello Sgarra, rispetto al luogo di occultamento dell'autovettura sottratta.

Di nessuna considerazione era stata poi la riscontrata assenza di contatti telefonici tra le utenze in uso allo Sgarra e quella del Centrone nelle fasi centrali dell'azione criminosa.

Terzo motivo: inosservanza e violazione dell'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.

Non risulta che in alcuna occasione la vittima abbia percepito la simultanea presenza di più persone riunite nel corso della richiesta estorsiva.

Tenuto conto che la minaccia/richiesta è stata avanzata telefonicamente da uno stesso soggetto e che un'unica persona veniva percepita come presente dal Papagni nelle fasi cruciali della dazione di denaro in cambio della restituzione del mezzo provento di furto, l'aggravante de qua va certamente esclusa.

Quarto motivo: erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta adeguatezza della sola misura carceraria a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari e alla totale mancanza di motivazione in ordine all'attività lavorativa svolta dallo Sgarra in sede di scelta della misura applicabile nei suoi confronti.

Ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, non si era tenuto conto della risalenza temporale dell'episodio delittuoso, mentre invece erano stati valorizzati i precedenti del reo, ancorchè ancora pendenti e si era altresì omesso di considerare che lo Sgarra dal 2015 lavorava presso una ditta di costruzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è immeritevole di accoglimento.

2. Infondato è il primo motivo.

Si afferma in giurisprudenza come le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, o le stesse non siano state promosse, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 26354 del 21/05/2019, Staltari, non mass.; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648).

A tal fine, la giurisprudenza ha elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti.

Viene, in tal modo, a porsi una preclusione processuale alla deducibilità - e sindacabilità - di motivi implicanti la (ri)valutazione genetica delle condizioni cautelari, che opera in direzione ascendente, impedendo la devoluzione al giudice d'appello del riesame dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela ora per allora, consentendosene una nuova valutazione solo in presenza di elementi sopravvenuti che determinino una considerazione in termini di attualità.

Siffatto principio si pone in termini di coessenzialità alla stessa nozione di processo, inteso quale serie di atti normativamente coordinati, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - è condizionato dai precedenti e condiziona, a sua volta, i successivi secondo precise interrelazioni funzionali.

Di guisa che, l'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dalla funzione di costituire impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere.

In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere.

Tuttavia, la medesima giurisprudenza ha riconosciuto come la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione assuma una portata più circoscritta rispetto all'estensione propria del giudicato sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché circoscritta alle sole questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, sebbene non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908), con esclusione delle questioni deducibili.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella fattispecie si sia in presenza non di semplici argomenti nuovi e/o diversi, ma, al contrario, di esiti di nuovi accertamenti - nella specie, consistiti nella verifica del soprannome del complice [OSCURATO:PERSONA] e nell'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze dei d due telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dello Sgarra, fermato nell'immediatezza dei fatti in quanto visto alla guida di un'autovettura similare a quella notata dalla persona offesa: accertamenti oggetto di nuova successiva delega alla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero - del tutto "svincolati" dai precedenti e, come tali, fondanti la nuova richiesta cautelare: "comportamento" del tutto legittimo che "supera" il dedotto divieto e comprova, al contrario, la mancata acquiescenza all'ordinanza di rigetto, ponendosi come condotta incompatibile con la pretesa rinuncia a farne valere eventuali vizi e/o erronee valutazioni.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

3.1. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame e dell'appello dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

3.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3.3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo allo Sgarra in relazione al contestato reato di estorsione aggravata in concorso, sulla base degli elementi fattuali puntualmente descritti alle pagg. 7-14 dell'ordinanza impugnata, a cui si rimanda.

3.3.1. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi 1f a discarico introdotti dalla difesa.

Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785).

3.3.2. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez.

U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito.

3.3.3. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Suprema Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, indipendentemente dalla futura acquisizione di ulteriori elementi a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002).4.

Infondato è il terzo motivo.

Il ricorrente contesta l'aggravante delle "più persone riunite", affermando che in nessuna occasione, la persona offesa avrebbe percepito la simultanea presenza di più soggetti nel corso della subìta richiesta estorsiva.

La giurisprudenza più recente - a cui il Collegio intende aderire - riconosce come la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite di cui all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521).

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Va innanzitutto premesso come il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso ed ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).

Nel merito delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza e alla scelta della misura cautelare in essere, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia adeguatamente messo in luce innanzitutto la gravità in sé del reato, tenuto anche conto delle modalità di commissione alla luce dell'accurata pianificazione del programma delittuoso, espressione di una particolare intensità del dolo che lo ha determinato, con organizzazione di mezzi e persona, a comprova di una certa "professionalità" a delinquere.

Si è ritenuto, in particolare che, la condotta, lungi dal rivelare sporadicità ed occasionalità, costituisca eloquente manifestazione di una personalità abietta ed incline al crimine e all'approfittamento di persone non in condizioni di reagire e difendersi adeguatamente.

A ciò va aggiunto il dato della negativa personalità dello Sgarra, soggetto gravato da precedenti penali specifici in materia di reati contro il patrimonio, sintomatici di una condotta antisociale continuata nel tempo e di una personalità a delinquere in alcun modo scalfita dalle precedenti esperienze giudiziarie, a dimostrazione dell'ineludibilità della misura cautelare scelta: si è in presenza, quindi, di motivazione del tutto congrua e prova di vizi logico-giuridici.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1542/2020 in data 11/10/2021 del Tribunale di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/08/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani respingeva la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e di tentata estorsione, ritenendo non sufficienti a fondare il giudizio di gravità indiziaria le sole dichiarazioni captate in ambientale e rese nel corso di colloqui carcerari da [OSCURATO:PERSONA] (coindagato) a sua madre Emilia, difettando le stesse di precisione oltre che di ulteriori elementi di riscontro vieppiù di natura individualizzante che potessero in qualche modo avvalorarne il contenuto. 1.1. Successivamente, non impugnata l'ordinanza di rigetto, il pubblico ministero delegava la polizia giudiziaria a svolgere accertamenti in grado di rendere individualizzanti gli elementi di prova già raccolti a carico dei due indagati. 1.2. All'esito di tali nuovi accertamenti, il pubblico ministero formulava al giudice per le indagini preliminari nuova richiesta cautelare nei confronti dello Sgarra e del Roberto, che veniva disattesa con ordinanza in data 16.12.2020. 1.3. Avverso il predetto provvedimento, il pubblico ministero proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. nei confronti dello Sgarra avanti al Tribunale di Bari che, con ordinanza in data 11/10/2021, in accoglimento del gravame, disponeva nei confronti dello Sgarra la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al solo reato di cui al capo B (artt. 110, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.). 2. Nei confronti della predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione del divieto di bis in idem cautelare per precedente giudicato. Sono coperte da preclusione per precedente giudicato cautelare, perché mai oggetto di impugnazione, tutte le questioni e valutazioni inerenti alla portata delle captazioni ambientali intercorse tra il Centrone e sua madre, al difetto del requisito della precisione e, dunque, alla necessità di rinvenire riscontri esterni alle stesse, nel caso di specie comunque insussistenti. Secondo motivo: illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la residua fattispecie delittuosa ascritta all'indagato e alla totale mancanza di motivazione in ordine agli elementi utili ai fini difensivi. Invero, in nessun caso nel corso delle predette conversazioni il Centrone o tantomeno la sua interlocutrice indicano il nome, il cognome, il soprannome o forniscono circostanze utili ed oggettive per la esatta individuazione dello Sgarra quale compartecipe del primo nel delitto in questione. In uno al contenuto dei colloqui si è valorizzato il possesso in capo allo Sgarra di un'autovettura di tipologia identica a quella che la persona offesa aveva visto allontanarsi al momento del furto, senza considerare la diversità del colore del mezzo. Inoltre, non si era dato alcun peso all'esito negativo della perquisizione personale e veicolare eseguita a carico del prevenuto in data 27/05/2020 e nemmeno alle forti discrasie in ordine alle celle telefoniche agganciate dai numeri di telefono in possesso dello Sgarra, rispetto al luogo di occultamento dell'autovettura sottratta. Di nessuna considerazione era stata poi la riscontrata assenza di contatti telefonici tra le utenze in uso allo Sgarra e quella del Centrone nelle fasi centrali dell'azione criminosa. Terzo motivo: inosservanza e violazione dell'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Non risulta che in alcuna occasione la vittima abbia percepito la simultanea presenza di più persone riunite nel corso della richiesta estorsiva. Tenuto conto che la minaccia/richiesta è stata avanzata telefonicamente da uno stesso soggetto e che un'unica persona veniva percepita come presente dal Papagni nelle fasi cruciali della dazione di denaro in cambio della restituzione del mezzo provento di furto, l'aggravante de qua va certamente esclusa. Quarto motivo: erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta adeguatezza della sola misura carceraria a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari e alla totale mancanza di motivazione in ordine all'attività lavorativa svolta dallo Sgarra in sede di scelta della misura applicabile nei suoi confronti. Ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, non si era tenuto conto della risalenza temporale dell'episodio delittuoso, mentre invece erano stati valorizzati i precedenti del reo, ancorchè ancora pendenti e si era altresì omesso di considerare che lo Sgarra dal 2015 lavorava presso una ditta di costruzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è immeritevole di accoglimento. 2. Infondato è il primo motivo. Si afferma in giurisprudenza come le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, o le stesse non siano state promosse, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 26354 del 21/05/2019, Staltari, non mass.; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). A tal fine, la giurisprudenza ha elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti. Viene, in tal modo, a porsi una preclusione processuale alla deducibilità - e sindacabilità - di motivi implicanti la (ri)valutazione genetica delle condizioni cautelari, che opera in direzione ascendente, impedendo la devoluzione al giudice d'appello del riesame dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela ora per allora, consentendosene una nuova valutazione solo in presenza di elementi sopravvenuti che determinino una considerazione in termini di attualità. Siffatto principio si pone in termini di coessenzialità alla stessa nozione di processo, inteso quale serie di atti normativamente coordinati, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - è condizionato dai precedenti e condiziona, a sua volta, i successivi secondo precise interrelazioni funzionali. Di guisa che, l'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dalla funzione di costituire impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Tuttavia, la medesima giurisprudenza ha riconosciuto come la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione assuma una portata più circoscritta rispetto all'estensione propria del giudicato sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché circoscritta alle sole questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, sebbene non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908), con esclusione delle questioni deducibili. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella fattispecie si sia in presenza non di semplici argomenti nuovi e/o diversi, ma, al contrario, di esiti di nuovi accertamenti - nella specie, consistiti nella verifica del soprannome del complice [OSCURATO:PERSONA] e nell'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze dei d due telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dello Sgarra, fermato nell'immediatezza dei fatti in quanto visto alla guida di un'autovettura similare a quella notata dalla persona offesa: accertamenti oggetto di nuova successiva delega alla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero - del tutto "svincolati" dai precedenti e, come tali, fondanti la nuova richiesta cautelare: "comportamento" del tutto legittimo che "supera" il dedotto divieto e comprova, al contrario, la mancata acquiescenza all'ordinanza di rigetto, ponendosi come condotta incompatibile con la pretesa rinuncia a farne valere eventuali vizi e/o erronee valutazioni. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3.1. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame e dell'appello dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). 3.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3.3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo allo Sgarra in relazione al contestato reato di estorsione aggravata in concorso, sulla base degli elementi fattuali puntualmente descritti alle pagg. 7-14 dell'ordinanza impugnata, a cui si rimanda. 3.3.1. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi 1f a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3.3.2. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. 3.3.3. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Suprema Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, indipendentemente dalla futura acquisizione di ulteriori elementi a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002).4. Infondato è il terzo motivo. Il ricorrente contesta l'aggravante delle "più persone riunite", affermando che in nessuna occasione, la persona offesa avrebbe percepito la simultanea presenza di più soggetti nel corso della subìta richiesta estorsiva. La giurisprudenza più recente - a cui il Collegio intende aderire - riconosce come la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite di cui all'art.628, comma 3, n. 1 cod. pen. richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521). 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Va innanzitutto premesso come il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso ed ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). Nel merito delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza e alla scelta della misura cautelare in essere, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia adeguatamente messo in luce innanzitutto la gravità in sé del reato, tenuto anche conto delle modalità di commissione alla luce dell'accurata pianificazione del programma delittuoso, espressione di una particolare intensità del dolo che lo ha determinato, con organizzazione di mezzi e persona, a comprova di una certa "professionalità" a delinquere. Si è ritenuto, in particolare che, la condotta, lungi dal rivelare sporadicità ed occasionalità, costituisca eloquente manifestazione di una personalità abietta ed incline al crimine e all'approfittamento di persone non in condizioni di reagire e difendersi adeguatamente. A ciò va aggiunto il dato della negativa personalità dello Sgarra, soggetto gravato da precedenti penali specifici in materia di reati contro il patrimonio, sintomatici di una condotta antisociale continuata nel tempo e di una personalità a delinquere in alcun modo scalfita dalle precedenti esperienze giudiziarie, a dimostrazione dell'ineludibilità della misura cautelare scelta: si è in presenza, quindi, di motivazione del tutto congrua e prova di vizi logico-giuridici. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 23629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris