CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione, alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che, infatti, la circostanza che determinati delitti siano stati commessi da soggetto già affiliato ad un'organizzazione malavitosa, e siano stati commessi nell'interesse dell'organizzazione, non è sufficiente al riconoscimento della continuazione né tra di loro né con il reato associativo, presupponendo la continuazione che i delitti in questione siano stati anticipatamente programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della realizzazione del primo di essi e - se l'affiliazione ne rappresenta il preesistente contesto - al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio; circostanza non puntualmente dedotta, anche perché a torto ritenuta ininfluente, né risultante altrimenti dagli atti; che, inoltre, il giudiceta quo4ha opposto la parziale preclusione, derivante dal giudicato esecutivo in tema, e tale argomento è rimasto privo di valida confutazione; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec