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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02385/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO n. a Dego il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 8/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 8/9/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di merito ha infatti adeguatamente scrutinato il gravame difensivo che chiedeva l'esclusione della recidiva evidenziando che i precedenti per lo stesso titolo di reato iscritti a c:arico dell'imputato, uniti alla gravità della condotta a giudizio, attestano un'ingravescente pericolosità del prevenuto idonea a giustificare l'aggravamento sanzionatorio.

La difesa nel richiamare pronunzie di legittimità circa l'obbligo di motivazione in punto di continuità c:riminosa ha omesso di chiarirne l'incidenza sul caso concreto, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di addebiti specifici in giudicato e di precisare quale cesura temporale significativa avrebbe svincolato la condotta a giudizio dal percorso criminale ritenuto espressione di una pervasiva e intensa spinta a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO n. a Dego il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 8/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 8/9/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha infatti adeguatamente scrutinato il gravame difensivo che chiedeva l'esclusione della recidiva evidenziando che i precedenti per lo stesso titolo di reato iscritti a c:arico dell'imputato, uniti alla gravità della condotta a giudizio, attestano un'ingravescente pericolosità del prevenuto idonea a giustificare l'aggravamento sanzionatorio. La difesa nel richiamare pronunzie di legittimità circa l'obbligo di motivazione in punto di continuità c:riminosa ha omesso di chiarirne l'incidenza sul caso concreto, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di addebiti specifici in giudicato e di precisare quale cesura temporale significativa avrebbe svincolato la condotta a giudizio dal percorso criminale ritenuto espressione di una pervasiva e intensa spinta a delinquere nel settore dei reati contro il patrimonio.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
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