CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 17915/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19886/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 501, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.978/2024 depositata i l 06/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 978/2024 depositata in data 06/02/2024, ha rigettato l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5773/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004. 2. La CGT2 ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di motivazione e, in ogni caso, ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso riproposti come motivi d’appello, considerata la legittimità del metodo di accertamento induttivo cui aveva fatto ricorso l’amministrazione finanziaria, alla luce dell’inattendibilità del valore delle rimanenze di magazzino indicato dal contribuente, non supportato da idonea documentazione analitica. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi a indicare quello globale. 2.1. Ad avviso della CGT2, pertanto, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze, l’Agenzia delle Entrate può procedere all’accertamento di tipo induttivo. 3. Contro la sentenza della CGT2 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che: 1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorrente agisce in qualità di socio di una s.n.c., per questioni afferenti alle imposte dirette. 1.1. Si pone quindi la questione del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815) da esaminare anche in relazione alla graduazione dell’ordine delle questioni da trattare. 2. Il collegio ritiene, quindi, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, al fine diconsentirne la trattazione in pubblica udienza. Così deciso all’esito della camera di consiglio del 12/