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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07029/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relativi al giudizio di bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, a fronte di sentenza che risulta all'evidenza adeguatamente motivata sul punto attinto dal gravame (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2001/2022.

Il Consi9iiere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ers. ia Cal e [OSCURATO:PERSONA] s uolo 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (relativi al giudizio di bilanciamento delle circostanze) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici, a fronte di sentenza che risulta all'evidenza adeguatamente motivata sul punto attinto dal gravame (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2001/2022. Il Consi9iiere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Ers. ia Cal e [OSCURATO:PERSONA] s uolo 10
Sentenza Cassazione n. 07029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris