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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2022

ECLI:EU:C:2022:226
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 24 marzo 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – Quadro finanziario pluriennale – Asserito conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ceca – Richiesta di impedire a quest’ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei – Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari – Ricorso per carenza – Asserita inerzia della [OSCURATO:PERSONA] europea – Composizione del Tribunale dell’Unione europea – Asserita mancanza di imparzialità – Irricevibilità del ricorso – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire» Nella causa C‑130/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1 o marzo 2021, Lukáš Wagenknecht , residente in Pardubice (Repubblica ceca), rappresentato da A. Koller, advokátka, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Erlbacher e M. Salyková, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da J. Passer, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il sig.

Lukaš Wagenknecht chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2020, Wagenknecht/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑350/20 ; in prosieguo: l’ordinanza impugnata, non pubblicata, EU:T:2020:635 ), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, diretto a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] europea si è illegittimamente astenuta dall’agire su sua istanza al fine di adottare misure vincolanti e dissuasive volte a prevenire o a risolvere il presunto conflitto di interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ceca.

Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 4 dell’ordinanza impugnata come segue: «1 Con lettera del 30 gennaio 2020, il ricorrente (...), membro del [OSCURATO:PERSONA] České republiky (Senato della Repubblica ceca), ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] europea di adottare misure vincolanti e dissuasive volte a prevenire o a risolvere il presunto conflitto di interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ceca, in particolare, da un lato, impedendo ai membri del Collegio dei Commissari, segnatamente alla sua presidente, di incontrare [il sig.

Babiš] e di discutere con il medesimo questioni legate al quadro finanziario pluriennale 2021/2027 e al bilancio dell’Unione in generale, nonché, dall’altro, adottando misure volte a porre fine ai versamenti degli aiuti agricoli diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di talune società su cui il sig.

Babiš esercita un controllo e di cui è il proprietario effettivo (in prosieguo: l’«invito ad agire»), a causa di un presunto conflitto di interessi di tale rappresentante della Repubblica ceca, che deriverebbe dai suoi interessi personali e familiari in imprese del gruppo Agrofert e del gruppo Synbiol, operanti, in particolare, nel settore agroalimentare. 2 Nella sua risposta del 25 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA], constatando che l’invito ad agire rivoltole corrispondeva in larga misura a quello già inviato al Consiglio europeo e che era stato oggetto del ricorso per carenza, pendente dinanzi al Tribunale in tale data, nell’ambito della causa T‑715/19, Wagenknecht/Consiglio europeo, ha spiegato che aveva già adottato le misure necessarie e proporzionate al fine di tutelare il bilancio dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, in primo luogo, al fatto che nessun pagamento a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei era stato versato ai beneficiari potenzialmente interessati dal presunto conflitto di interessi e, in secondo luogo, alla decisione del 28 novembre 2019 di sospensione dei pagamenti a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che quest’ultima decisione era stata contestata dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa T‑76/20, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, a seguito di tale causa, pendente all’epoca e cancellata nel frattempo dal ruolo del Tribunale successivamente alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente (ordinanza del 25 agosto 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA], T‑76/20 , non pubblicata, EU:T:2020:379 ), la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di astenersi dal formulare ulteriori osservazioni. 3 Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2020, il ricorrente si è rivolto nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le questioni che aveva posto nell’invito ad agire, in quanto, a suo avviso, quest’ultima non aveva preso posizione su di esse nella sua risposta del 25 marzo 2020.

Nello stesso messaggio di posta elettronica, il ricorrente ha posto questioni supplementari, pur riconoscendo che tali questioni oltrepassavano il contesto dell’invito ad agire. 4 Con lettera del 23 aprile 2020, la [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto del messaggio di posta elettronica del ricorrente del 30 marzo 2020, ha risposto che non aveva nulla da aggiungere alla corrispondenza precedente».

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2020, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, ha proposto un ricorso diretto alla constatazione di una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale istituzione avrebbe omesso di agire in risposta all’invito ad agire. 4 L’11 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità.

Il ricorrente non ha depositato osservazioni su tale eccezione. 5 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha, da un lato, accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto dei passaggi del ricorso facenti riferimento a un parere del servizio giuridico di tale istituzione del 19 novembre 2018 e ha, dall’altro, respinto il ricorso in quanto irricevibile, dopo aver dichiarato, in primo luogo, ai punti da 28 a 31 di tale ordinanza, che il ricorrente non aveva né interesse ad agire né legittimazione ad agire e, in secondo luogo, ai punti da 32 a 36 di detta ordinanza, che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera del 25 marzo 2020, aveva preso posizione sull’invito ad agire.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 6 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata e – accogliere le domande presentate in primo grado. 7 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione 8 Gli argomenti del ricorrente, quali esposti nel ricorso, devono essere raggruppati in sei motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 18, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il secondo, all’erronea qualificazione da parte del Tribunale della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 come presa di posizione, il terzo, a un’erronea valutazione da parte del Tribunale dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire del ricorrente, il quarto, alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), degli articoli 2, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 2 TUE, il quinto, a un’erronea valutazione da parte del Tribunale dell’uso fatto dal ricorrente del parere giuridico della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2018 e, il sesto, alla violazione del principio generale di prevedibilità della legge in relazione alle spese.

Sul primo motivo Argomenti delle parti 9 Con il primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 18, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto uno dei membri del collegio del Tribunale che si è pronunciato sul suo ricorso, vale a dire il giudice J. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe trovato in una situazione di presunto conflitto di interessi nella causa, senza tuttavia astenervisi, e sarebbe quindi venuto meno al suo obbligo di imparzialità oggettiva.

Inoltre, il presidente del Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di notificare a tale giudice il suo conflitto di interessi. 10 Secondo il ricorrente, tale conflitto di interessi trova la sua origine in due circostanze, di cui una sola basterebbe per dimostrare l’inadempimento dell’obbligo di imparzialità invocato. 11 Il ricorrente rileva anzitutto che, prima di essere nominato giudice del Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha trascorso 20 anni al servizio della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, presso la direzione generale (DG) «Concorrenza» e al servizio del portavoce.

Orbene, statuendo in una causa vertente sull’asserita carenza del suo ex datore di lavoro circa nove mesi dopo averlo lasciato, tale giudice si sarebbe trovato in una situazione di presunto conflitto di interessi e non avrebbe quindi soddisfatto il requisito di imparzialità oggettiva. 12 In secondo luogo, il ricorrente afferma che il sig. [OSCURATO:PERSONA], quando era direttore generale della DG «Concorrenza», ha difeso l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del gruppo Agrofert in un’altra controversia riguardante strutturalmente la stessa questione sollevata nella presente causa. 13 In proposito, il ricorrente sostiene di aver avuto, tra il mese di gennaio e quello di marzo del 2018, uno scambio di comunicazioni con il sig. [OSCURATO:PERSONA] tramite il portavoce di quest’ultimo, a seguito di tre questioni che aveva sollevato per chiarire se il mancato recupero, da parte di uno Stato membro, di una somma corrispondente a una sovvenzione che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di porre a carico del bilancio dell’Unione, in quanto l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riteneva che essa fosse stata versata in violazione delle norme dell’Unione e che fosse quindi stata prelevata dal bilancio di tale Stato membro, costituisse un aiuto di Stato illegittimo alla luce del diritto dell’Unione.

Gli sarebbe stato risposto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, in linea di principio, ordinare a uno Stato membro di recuperare un aiuto solo perché quest’ultimo era stato concesso illegittimamente se non fosse stata dimostrata l’incompatibilità con il mercato comune.

Tale risposta, fornita a nome della DG «Concorrenza» dal portavoce del sig. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitata ad affrontare, in generale, i principi sottesi agli aiuti di Stato, anziché pronunciarsi specificamente sulla controversia riguardante una società figlia dell’Agrofert. 14 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia infondato.

Giudizio della Corte 15 Va ricordato che le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo.

Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto tribunale quando, al riguardo, sorga un dubbio serio.

Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio (sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA], C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 16 La Corte ha altresì avuto modo di dichiarare che il requisito di imparzialità, garantito all’articolo 47 della Carta, comprende due aspetti.

Da un lato, il Tribunale deve essere imparziale sotto il profilo soggettivo, vale a dire che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria.

Dall’altro lato, il Tribunale deve essere oggettivamente imparziale, vale a dire che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenza del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1044 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 17 Nel caso di specie, limitandosi ad affermare che uno dei membri del collegio del Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata si trovava in una situazione di presunto conflitto di interessi, il ricorrente cerca di rimettere in discussione non già l’imparzialità personale di tale membro, bensì l’imparzialità oggettiva del collegio giudicante. 18 Per quanto concerne i motivi su cui il ricorrente fonda tale affermazione, occorre constatare che il solo fatto che detto membro del collegio giudicante lavorasse presso la [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado, prima di esercitare le sue funzioni di giudice del Tribunale non è sufficiente per sollevare un dubbio legittimo circa la sua imparzialità oggettiva nonché quella di tale collegio nella presente fattispecie (v., in tal senso, ordinanza del 2 aprile 2020, Kerstens/[OSCURATO:PERSONA],

C‑577/18 P-REV

, non pubblicata, EU:C:2020:250 , punti da 25 a 30 ). 19 Al riguardo, l’articolo 18 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituisce l’espressione del diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale sancito all’articolo 47 della Carta, prevede, al primo comma, che i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea non possano partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d’inchiesta o a qualunque altro titolo e, al secondo comma, prima frase, che, qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all’esame di una causa determinata, ne informi il presidente. 20 Orbene, per quanto attiene al divieto che l’articolo 18, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impone a un giudice di partecipare alla trattazione di una causa nella quale esso sia in precedenza intervenuto in altra veste, nonché alla menzione, al secondo comma di tale articolo 18, di un «motivo particolare» per non partecipare al giudizio di una determinata causa, è senza esito positivo, alla luce delle circostanze particolari quali descritte dal ricorrente, che quest’ultimo invochi l’asserita difesa, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua funzione di direttore generale della DG «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA], dell’inerzia di tale istituzione nei confronti del gruppo Agrofert in un’altra controversia che avrebbe riguardato la medesima questione sollevata nella presente fattispecie. 21 Infatti, in primo luogo, sebbene la corrispondenza intervenuta nel 2018 tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] vertesse, al pari del suo ricorso nella presente causa, su un presunto conflitto di interessi in capo al [OSCURATO:PERSONA] ceco, tale corrispondenza riguardava un aiuto di Stato illegittimamente concesso dalla Repubblica ceca, mentre l’oggetto della fattispecie in esame concerne pagamenti a titolo del bilancio dell’Unione.

Non si tratta quindi della medesima causa, come ammette lo stesso ricorrente. 22 In secondo luogo, in tale corrispondenza, come riconosciuto altresì dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a richiamare in maniera generale i principi sottesi agli aiuti di Stato, senza affrontare specificamente la controversia evocata dal ricorrente.

Ne consegue che tali risposte sono irrilevanti ai fini del caso di specie e non possono in alcun modo costituire un indizio dell’esistenza di opinioni preconcette. 23 In terzo luogo, e in ogni caso, sebbene risulti che gli interlocutori del ricorrente fossero stati assegnati al servizio del portavoce della [OSCURATO:PERSONA] e che uno di essi fosse addetto stampa della DG «Concorrenza», da tale corrispondenza non emerge che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse personalmente redatto o approvato le risposte fornite.

Pertanto, l’affermazione del ricorrente relativa all’esistenza di uno scambio di comunicazioni con quest’ultimo tramite il suo portavoce non è dimostrata. 24 Da quanto precede risulta che il ricorrente non ha dimostrato l’assenza di imparzialità oggettiva, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 16 della presente sentenza, né del giudice [OSCURATO:PERSONA] né del collegio del Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata. 25 Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 26 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso due errori di valutazione, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, qualificando la lettera del 25 marzo 2020 della [OSCURATO:PERSONA] come presa di posizione sull’invito ad agire. 27 In primo luogo, in tale lettera, contrariamente all’affermazione del Tribunale in detto punto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato al ricorrente le ragioni per le quali essa rifiutava di agire nel senso richiesto.

Tale istituzione avrebbe semplicemente evitato di rispondere alle due richieste formulate nell’invito ad agire, senza darvi seguito. 28 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe qualificato la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 come presa di posizione, sebbene tale istituzione non avesse risposto alla richiesta del ricorrente di porre fine ai versamenti degli aiuti agricoli diretti a titolo del bilancio dell’Unione, rientranti nel primo pilastro della politica agricola comune (PAC), a società controllate dal [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ceca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia menzionato la sospensione di pagamenti destinati a tali società nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento europei e del FEASR, i quali rientrano nel secondo pilastro della PAC.

In tali circostanze, il ricorso all’articolo 263 TFUE, quale auspicato dal Tribunale, sarebbe privo di senso, in quanto il ricorrente non avrebbe sollevato alcuna obiezione riguardo alla dichiarazione resa e alle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a detto secondo pilastro. 29 La mancata risposta alla domanda relativa al suddetto primo pilastro costituirebbe una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dovrebbe comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento, in modo fuorviante, al FEASR in relazione al versamento di aiuti agricoli diretti al fine di dissimulare tale mancata risposta. 30 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomentazione.

Giudizio della Corte 31 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, correttamente il Tribunale ha ricordato, ai punti da 33 a 35 dell’ordinanza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione su tale invito prima della proposizione del ricorso (ordinanze dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 15 , e del 3 dicembre 2019, WB/[OSCURATO:PERSONA], C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 13 ) e che l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario, quale un rifiuto, debitamente motivato, di operare conformemente all’invito ad agire, costituisce una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑196/12 , EU:C:2013:753 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 32 È in applicazione di tale giurisprudenza che il Tribunale ha, in sostanza, considerato, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020, in risposta all’invito ad agire del 30 gennaio 2020 e contenente la decisione di tale istituzione di non adottare iniziative nel senso auspicato in tale invito, ponesse fine alla carenza, rendendo così irricevibile il ricorso del ricorrente ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso contro detta decisione a norma dell’articolo 263 TFUE, a condizione di poter giustificare la sua legittimazione ad agire. 33 Orbene, va ricordato che una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, deve stabilire in modo chiaro e definitivo la posizione dell’istituzione interessata sulla domanda del ricorrente e che la qualificazione della risposta di detta istituzione a tale domanda quale «presa di posizione» che pone fine all’asserita carenza è una questione di diritto che può essere sollevata in sede di impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punti 29 e 31 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, l’argomento dedotto dal ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo non è tale da rimettere in discussione la qualificazione come «presa di posizione» della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020, né, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso era irricevibile per tale motivo. 35 In proposito, dal testo di tale lettera risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di agire in risposta all’invito che le era stato rivolto.

Infatti, spiegando al ricorrente, in detta lettera, che essa aveva già adottato le misure necessarie e proporzionate al fine di tutelare il bilancio dell’Unione, astenendosi dal versare ai beneficiari potenzialmente interessati dall’asserito conflitto d’interessi pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei nonché sospendendo i pagamenti a titolo del FEASR, la [OSCURATO:PERSONA] ha, implicitamente ma inequivocabilmente, rifiutato di agire conformemente alle due domande del ricorrente contenute nell’invito ad agire, fornendogli la ragione.

Pertanto, essa non ha evitato di rispondere a tali domande.

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di valutazione nel considerare, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 costituisse una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. 36 In tali circostanze, è inoperante l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, si è erroneamente riferito ai fondi FEASR come rientranti in aiuti agricoli diretti a carico del bilancio dell’Unione, in quanto, a prescindere dalla qualificazione dei pagamenti a titolo di tali fondi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di agire conformemente alle domande del ricorrente per il motivo che la sospensione di tali pagamenti costituiva una delle misure necessarie e proporzionate intraprese per tutelare il bilancio dell’Unione. 37 Occorre inoltre ricordare che la questione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza è distinta dalla questione se l’atto adottato dall’istituzione dell’Unione richiesta, che pone fine alla sua inerzia, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, l’argomento del ricorrente secondo cui la proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 sarebbe priva di senso è inoperante. 38 Da quanto precede emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 39 Con il suo terzo motivo, il ricorrente critica i punti da 28 a 31 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha concluso che egli non aveva la legittimazione ad agire né l’interesse ad agire nell’ambito del ricorso per carenza. 40 Secondo il ricorrente, gli atti di cui ha chiesto l’adozione nei confronti di terzi potrebbero riguardarlo direttamente e individualmente.

Qualora l’adozione di tali atti sia necessaria per garantire il rispetto dei valori fondamentali enunciati all’articolo 2 TUE, occorrerebbe adottare un’ampia interpretazione dei criteri di ricevibilità, al fine di consentire ai singoli di adire il Tribunale con un ricorso che invochi l’inosservanza di tali valori da parte di un’istituzione dell’Unione. 41 Il ricorrente sostiene anche di disporre di un interesse ad agire.

In primo luogo, in quanto membro del parlamento di uno Stato membro e presidente del comitato permanente del Senato ceco incaricato del controllo della gestione delle risorse pubbliche, egli avrebbe un interesse a chiedere al Tribunale di controllare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato gli obblighi derivanti dalla legislazione dell’Unione.

In secondo luogo, in quanto contribuente europeo, egli avrebbe un interesse a chiedere al Tribunale di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato e applicato le norme relative alla buona distribuzione del suo denaro. 42 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomentazione del ricorrente sia infondata.

Giudizio della Corte 43 Poiché il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti da 31 a 38 della presente sentenza, non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare irricevibile il ricorso in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso posizione sull’invito ad agire del 30 gennaio 2020 prima della sua proposizione, non occorre esaminare l’argomento del ricorrente vertente su un’erronea valutazione della sua legittimazione ad agire e del suo interesse ad agire.

Infatti, in tali circostanze, un siffatto eventuale errore non inciderebbe sulla soluzione della controversia e non influenzerebbe il dispositivo dell’ordinanza impugnata poiché detto ricorso è stato respinto in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 74 , nonché ordinanza del 25 ottobre 2016, VSM Geneesmiddelen/[OSCURATO:PERSONA], C‑637/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:812 , punti 54 e 55 ). 44 Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto inoperante.

Sul quarto motivo Argomenti delle parti 45 Con il suo quarto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, degli articoli 2, 41 e 47 della Carta nonché dell’articolo 2 TUE, in quanto il Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare il merito della causa, dichiarando più in particolare che, sebbene il ricorrente sia membro di un parlamento nazionale e sia stato oggetto di minacce alla sua integrità fisica, l’articolo 47 della Carta non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati. 46 Il ricorrente ritiene che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di indipendenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e ciò per tre motivi.

In primo luogo, esso avrebbe preso in considerazione, senza alcuna prospettiva critica, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto potere esecutivo, ignorando quasi interamente quelli del ricorrente, in violazione del diritto a un equo processo, il quale richiede un esame dei principali argomenti di tutte le parti.

In secondo luogo, dichiarando irricevibile il ricorso del ricorrente, il Tribunale avrebbe limitato le sue competenze giurisdizionali nei confronti del ramo esecutivo dell’Unione.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato il requisito di indipendenza giudiziaria dal punto di vista dei valori e dei diritti fondamentali, non censurando l’azione del potere esecutivo e non mantenendo il buon equilibrio tra il potere giudiziario e il potere esecutivo. 47 Il ricorrente sostiene, in proposito, che il Tribunale ha tollerato l’uso sovversivo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della strategia contenziosa consistente nel sollevare un’eccezione di irricevibilità per consentire la violazione dei valori fondamentali sanciti all’articolo 2 TUE, quali la democrazia, lo Stato di diritto, l’uguaglianza e la giustizia. 48 Inoltre, ignorando le minacce all’integrità fisica del ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il suo diritto alla vita, quale garantito dall’articolo 2 della Carta. 49 Il ricorrente aggiunge che, omettendo di statuire nel merito della causa e ignorando la maggior parte dei suoi argomenti, il Tribunale, con la sua mancanza di motivazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione, quale sancito all’articolo 41 della Carta e fondato sul diritto a un equo processo. 50 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti.

Giudizio della Corte 51 Invocando una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, degli articoli 2, 41 e 47 della Carta nonché dell’articolo 2 TUE, il ricorrente lamenta essenzialmente il fatto che il Tribunale, ai sensi dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura, si sia pronunciato sull’eccezione di irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 52 Al riguardo è sufficiente rilevare, come ricordato, in sostanza, dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che, sebbene i requisiti di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte debbano essere interpretati alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione, questi ultimi non possono tuttavia giungere a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (ordinanza Wagenknecht/Consiglio europeo, C‑504/20 P , EU:C:2021:305 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, l’affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente è fondata sulla mancata trattazione nel merito della causa in tale ordinanza, il che è solo la conseguenza della decisione legittima del Tribunale di statuire senza avviare la discussione nel merito, in applicazione dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura. 54 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo Argomenti delle parti 55 Con il suo quinto motivo, il ricorrente censura, in sostanza, i punti da 14 a 24 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto dei passaggi del ricorso relativi al parere del servizio giuridico di tale istituzione del 19 novembre 2018.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia errato nel valutare la misura in cui si è basato su tale parere nel suo ricorso. 56 Il ricorrente afferma che, nel suo ricorso, i due riferimenti a detto parere giuridico miravano a fornire un’illustrazione supplementare e non essenziale dei propri argomenti e che il primo figura in una nota a piè di pagina e il secondo è contenuto nel titolo di un punto del ricorso. 57 [OSCURATO:PERSONA] considera che tale motivo è inoperante.

Giudizio della Corte 58 È giocoforza constatare che tale motivo è inoperante.

Infatti, anche supponendolo fondato, esso non inciderebbe sul punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, secondo cui non occorre tener conto di detto parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], quale allegato al ricorso, nonché dei passaggi di quest’ultimo relativi al contenuto del parere medesimo, né sul punto 2 di tale dispositivo, che respinge il ricorso del ricorrente in quanto irricevibile. 59 Pertanto, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto inoperante.

Sul sesto motivo Argomenti delle parti 60 Con il suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il principio di prevedibilità della legge condannandolo alle spese, sebbene l’importo di queste ultime non sia stato indicato nell’ordinanza impugnata e gli articoli da 133 a 141 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alle spese, non prevedano alcuna norma sostanziale che ne consenta la determinazione. 61 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile.

Giudizio della Corte 62 Secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (ordinanze del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]- und Naturschutz e Giesen/[OSCURATO:PERSONA], C‑343/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:10 , punto 24 , nonché del 14 aprile 2021, Wagenknecht/Consiglio europeo, C‑504/20 P , EU:C:2021:305 , punto 52 ). 63 Poiché gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, occorre respingere il sesto motivo in quanto irricevibile. 64 Da quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere interamente respinta.

Sulle spese 65 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 66 Nel caso di specie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig.

Lukaš Wagenknecht è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 24 marzo 2022 ( *1 ) «Impugnazione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – Quadro finanziario pluriennale – Asserito conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ceca – Richiesta di impedire a quest’ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei – Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari – Ricorso per carenza – Asserita inerzia della [OSCURATO:PERSONA] europea – Composizione del Tribunale dell’Unione europea – Asserita mancanza di imparzialità – Irricevibilità del ricorso – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire» Nella causa C‑130/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1 o marzo 2021, Lukáš Wagenknecht , residente in Pardubice (Repubblica ceca), rappresentato da A. Koller, advokátka, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Erlbacher e M. Salyková, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da J. Passer, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il sig. Lukaš Wagenknecht chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2020, Wagenknecht/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑350/20 ; in prosieguo: l’ordinanza impugnata, non pubblicata, EU:T:2020:635 ), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, diretto a far constatare che la [OSCURATO:PERSONA] europea si è illegittimamente astenuta dall’agire su sua istanza al fine di adottare misure vincolanti e dissuasive volte a prevenire o a risolvere il presunto conflitto di interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ceca. Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 4 dell’ordinanza impugnata come segue: «1 Con lettera del 30 gennaio 2020, il ricorrente (...), membro del [OSCURATO:PERSONA] České republiky (Senato della Repubblica ceca), ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] europea di adottare misure vincolanti e dissuasive volte a prevenire o a risolvere il presunto conflitto di interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] Babiš, [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ceca, in particolare, da un lato, impedendo ai membri del Collegio dei Commissari, segnatamente alla sua presidente, di incontrare [il sig. Babiš] e di discutere con il medesimo questioni legate al quadro finanziario pluriennale 2021/2027 e al bilancio dell’Unione in generale, nonché, dall’altro, adottando misure volte a porre fine ai versamenti degli aiuti agricoli diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di talune società su cui il sig. Babiš esercita un controllo e di cui è il proprietario effettivo (in prosieguo: l’«invito ad agire»), a causa di un presunto conflitto di interessi di tale rappresentante della Repubblica ceca, che deriverebbe dai suoi interessi personali e familiari in imprese del gruppo Agrofert e del gruppo Synbiol, operanti, in particolare, nel settore agroalimentare. 2 Nella sua risposta del 25 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA], constatando che l’invito ad agire rivoltole corrispondeva in larga misura a quello già inviato al Consiglio europeo e che era stato oggetto del ricorso per carenza, pendente dinanzi al Tribunale in tale data, nell’ambito della causa T‑715/19, Wagenknecht/Consiglio europeo, ha spiegato che aveva già adottato le misure necessarie e proporzionate al fine di tutelare il bilancio dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, in primo luogo, al fatto che nessun pagamento a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei era stato versato ai beneficiari potenzialmente interessati dal presunto conflitto di interessi e, in secondo luogo, alla decisione del 28 novembre 2019 di sospensione dei pagamenti a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che quest’ultima decisione era stata contestata dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa T‑76/20, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, a seguito di tale causa, pendente all’epoca e cancellata nel frattempo dal ruolo del Tribunale successivamente alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente (ordinanza del 25 agosto 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA], T‑76/20 , non pubblicata, EU:T:2020:379 ), la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di astenersi dal formulare ulteriori osservazioni. 3 Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2020, il ricorrente si è rivolto nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le questioni che aveva posto nell’invito ad agire, in quanto, a suo avviso, quest’ultima non aveva preso posizione su di esse nella sua risposta del 25 marzo 2020. Nello stesso messaggio di posta elettronica, il ricorrente ha posto questioni supplementari, pur riconoscendo che tali questioni oltrepassavano il contesto dell’invito ad agire. 4 Con lettera del 23 aprile 2020, la [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto del messaggio di posta elettronica del ricorrente del 30 marzo 2020, ha risposto che non aveva nulla da aggiungere alla corrispondenza precedente». Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2020, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, ha proposto un ricorso diretto alla constatazione di una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale istituzione avrebbe omesso di agire in risposta all’invito ad agire. 4 L’11 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Il ricorrente non ha depositato osservazioni su tale eccezione. 5 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha, da un lato, accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto dei passaggi del ricorso facenti riferimento a un parere del servizio giuridico di tale istituzione del 19 novembre 2018 e ha, dall’altro, respinto il ricorso in quanto irricevibile, dopo aver dichiarato, in primo luogo, ai punti da 28 a 31 di tale ordinanza, che il ricorrente non aveva né interesse ad agire né legittimazione ad agire e, in secondo luogo, ai punti da 32 a 36 di detta ordinanza, che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera del 25 marzo 2020, aveva preso posizione sull’invito ad agire. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 6 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata e – accogliere le domande presentate in primo grado. 7 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 8 Gli argomenti del ricorrente, quali esposti nel ricorso, devono essere raggruppati in sei motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 18, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il secondo, all’erronea qualificazione da parte del Tribunale della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 come presa di posizione, il terzo, a un’erronea valutazione da parte del Tribunale dell’interesse ad agire e della legittimazione ad agire del ricorrente, il quarto, alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), degli articoli 2, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 2 TUE, il quinto, a un’erronea valutazione da parte del Tribunale dell’uso fatto dal ricorrente del parere giuridico della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2018 e, il sesto, alla violazione del principio generale di prevedibilità della legge in relazione alle spese. Sul primo motivo Argomenti delle parti 9 Con il primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 18, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto uno dei membri del collegio del Tribunale che si è pronunciato sul suo ricorso, vale a dire il giudice J. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe trovato in una situazione di presunto conflitto di interessi nella causa, senza tuttavia astenervisi, e sarebbe quindi venuto meno al suo obbligo di imparzialità oggettiva. Inoltre, il presidente del Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di notificare a tale giudice il suo conflitto di interessi. 10 Secondo il ricorrente, tale conflitto di interessi trova la sua origine in due circostanze, di cui una sola basterebbe per dimostrare l’inadempimento dell’obbligo di imparzialità invocato. 11 Il ricorrente rileva anzitutto che, prima di essere nominato giudice del Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha trascorso 20 anni al servizio della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, presso la direzione generale (DG) «Concorrenza» e al servizio del portavoce. Orbene, statuendo in una causa vertente sull’asserita carenza del suo ex datore di lavoro circa nove mesi dopo averlo lasciato, tale giudice si sarebbe trovato in una situazione di presunto conflitto di interessi e non avrebbe quindi soddisfatto il requisito di imparzialità oggettiva. 12 In secondo luogo, il ricorrente afferma che il sig. [OSCURATO:PERSONA], quando era direttore generale della DG «Concorrenza», ha difeso l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del gruppo Agrofert in un’altra controversia riguardante strutturalmente la stessa questione sollevata nella presente causa. 13 In proposito, il ricorrente sostiene di aver avuto, tra il mese di gennaio e quello di marzo del 2018, uno scambio di comunicazioni con il sig. [OSCURATO:PERSONA] tramite il portavoce di quest’ultimo, a seguito di tre questioni che aveva sollevato per chiarire se il mancato recupero, da parte di uno Stato membro, di una somma corrispondente a una sovvenzione che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di porre a carico del bilancio dell’Unione, in quanto l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riteneva che essa fosse stata versata in violazione delle norme dell’Unione e che fosse quindi stata prelevata dal bilancio di tale Stato membro, costituisse un aiuto di Stato illegittimo alla luce del diritto dell’Unione. Gli sarebbe stato risposto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, in linea di principio, ordinare a uno Stato membro di recuperare un aiuto solo perché quest’ultimo era stato concesso illegittimamente se non fosse stata dimostrata l’incompatibilità con il mercato comune. Tale risposta, fornita a nome della DG «Concorrenza» dal portavoce del sig. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitata ad affrontare, in generale, i principi sottesi agli aiuti di Stato, anziché pronunciarsi specificamente sulla controversia riguardante una società figlia dell’Agrofert. 14 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia infondato. Giudizio della Corte 15 Va ricordato che le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto tribunale quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio (sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA], C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II , EU:C:2020:232 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 16 La Corte ha altresì avuto modo di dichiarare che il requisito di imparzialità, garantito all’articolo 47 della Carta, comprende due aspetti. Da un lato, il Tribunale deve essere imparziale sotto il profilo soggettivo, vale a dire che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria. Dall’altro lato, il Tribunale deve essere oggettivamente imparziale, vale a dire che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenza del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C‑413/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:1044 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 17 Nel caso di specie, limitandosi ad affermare che uno dei membri del collegio del Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata si trovava in una situazione di presunto conflitto di interessi, il ricorrente cerca di rimettere in discussione non già l’imparzialità personale di tale membro, bensì l’imparzialità oggettiva del collegio giudicante. 18 Per quanto concerne i motivi su cui il ricorrente fonda tale affermazione, occorre constatare che il solo fatto che detto membro del collegio giudicante lavorasse presso la [OSCURATO:PERSONA], convenuta in primo grado, prima di esercitare le sue funzioni di giudice del Tribunale non è sufficiente per sollevare un dubbio legittimo circa la sua imparzialità oggettiva nonché quella di tale collegio nella presente fattispecie (v., in tal senso, ordinanza del 2 aprile 2020, Kerstens/[OSCURATO:PERSONA], C‑577/18 P-REV , non pubblicata, EU:C:2020:250 , punti da 25 a 30 ). 19 Al riguardo, l’articolo 18 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituisce l’espressione del diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale sancito all’articolo 47 della Carta, prevede, al primo comma, che i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea non possano partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d’inchiesta o a qualunque altro titolo e, al secondo comma, prima frase, che, qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all’esame di una causa determinata, ne informi il presidente. 20 Orbene, per quanto attiene al divieto che l’articolo 18, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impone a un giudice di partecipare alla trattazione di una causa nella quale esso sia in precedenza intervenuto in altra veste, nonché alla menzione, al secondo comma di tale articolo 18, di un «motivo particolare» per non partecipare al giudizio di una determinata causa, è senza esito positivo, alla luce delle circostanze particolari quali descritte dal ricorrente, che quest’ultimo invochi l’asserita difesa, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua funzione di direttore generale della DG «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA], dell’inerzia di tale istituzione nei confronti del gruppo Agrofert in un’altra controversia che avrebbe riguardato la medesima questione sollevata nella presente fattispecie. 21 Infatti, in primo luogo, sebbene la corrispondenza intervenuta nel 2018 tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] vertesse, al pari del suo ricorso nella presente causa, su un presunto conflitto di interessi in capo al [OSCURATO:PERSONA] ceco, tale corrispondenza riguardava un aiuto di Stato illegittimamente concesso dalla Repubblica ceca, mentre l’oggetto della fattispecie in esame concerne pagamenti a titolo del bilancio dell’Unione. Non si tratta quindi della medesima causa, come ammette lo stesso ricorrente. 22 In secondo luogo, in tale corrispondenza, come riconosciuto altresì dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a richiamare in maniera generale i principi sottesi agli aiuti di Stato, senza affrontare specificamente la controversia evocata dal ricorrente. Ne consegue che tali risposte sono irrilevanti ai fini del caso di specie e non possono in alcun modo costituire un indizio dell’esistenza di opinioni preconcette. 23 In terzo luogo, e in ogni caso, sebbene risulti che gli interlocutori del ricorrente fossero stati assegnati al servizio del portavoce della [OSCURATO:PERSONA] e che uno di essi fosse addetto stampa della DG «Concorrenza», da tale corrispondenza non emerge che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse personalmente redatto o approvato le risposte fornite. Pertanto, l’affermazione del ricorrente relativa all’esistenza di uno scambio di comunicazioni con quest’ultimo tramite il suo portavoce non è dimostrata. 24 Da quanto precede risulta che il ricorrente non ha dimostrato l’assenza di imparzialità oggettiva, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 16 della presente sentenza, né del giudice [OSCURATO:PERSONA] né del collegio del Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata. 25 Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 26 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso due errori di valutazione, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, qualificando la lettera del 25 marzo 2020 della [OSCURATO:PERSONA] come presa di posizione sull’invito ad agire. 27 In primo luogo, in tale lettera, contrariamente all’affermazione del Tribunale in detto punto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato al ricorrente le ragioni per le quali essa rifiutava di agire nel senso richiesto. Tale istituzione avrebbe semplicemente evitato di rispondere alle due richieste formulate nell’invito ad agire, senza darvi seguito. 28 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe qualificato la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 come presa di posizione, sebbene tale istituzione non avesse risposto alla richiesta del ricorrente di porre fine ai versamenti degli aiuti agricoli diretti a titolo del bilancio dell’Unione, rientranti nel primo pilastro della politica agricola comune (PAC), a società controllate dal [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ceca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia menzionato la sospensione di pagamenti destinati a tali società nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento europei e del FEASR, i quali rientrano nel secondo pilastro della PAC. In tali circostanze, il ricorso all’articolo 263 TFUE, quale auspicato dal Tribunale, sarebbe privo di senso, in quanto il ricorrente non avrebbe sollevato alcuna obiezione riguardo alla dichiarazione resa e alle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a detto secondo pilastro. 29 La mancata risposta alla domanda relativa al suddetto primo pilastro costituirebbe una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dovrebbe comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento, in modo fuorviante, al FEASR in relazione al versamento di aiuti agricoli diretti al fine di dissimulare tale mancata risposta. 30 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomentazione. Giudizio della Corte 31 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, correttamente il Tribunale ha ricordato, ai punti da 33 a 35 dell’ordinanza impugnata, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione su tale invito prima della proposizione del ricorso (ordinanze dell’8 febbraio 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:72 , punto 15 , e del 3 dicembre 2019, WB/[OSCURATO:PERSONA], C‑270/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:1038 , punto 13 ) e che l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario, quale un rifiuto, debitamente motivato, di operare conformemente all’invito ad agire, costituisce una presa di posizione idonea a porre fine alla carenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑196/12 , EU:C:2013:753 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 32 È in applicazione di tale giurisprudenza che il Tribunale ha, in sostanza, considerato, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020, in risposta all’invito ad agire del 30 gennaio 2020 e contenente la decisione di tale istituzione di non adottare iniziative nel senso auspicato in tale invito, ponesse fine alla carenza, rendendo così irricevibile il ricorso del ricorrente ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Il Tribunale ha aggiunto che il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso contro detta decisione a norma dell’articolo 263 TFUE, a condizione di poter giustificare la sua legittimazione ad agire. 33 Orbene, va ricordato che una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, deve stabilire in modo chiaro e definitivo la posizione dell’istituzione interessata sulla domanda del ricorrente e che la qualificazione della risposta di detta istituzione a tale domanda quale «presa di posizione» che pone fine all’asserita carenza è una questione di diritto che può essere sollevata in sede di impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punti 29 e 31 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, l’argomento dedotto dal ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo non è tale da rimettere in discussione la qualificazione come «presa di posizione» della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020, né, pertanto, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso era irricevibile per tale motivo. 35 In proposito, dal testo di tale lettera risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di agire in risposta all’invito che le era stato rivolto. Infatti, spiegando al ricorrente, in detta lettera, che essa aveva già adottato le misure necessarie e proporzionate al fine di tutelare il bilancio dell’Unione, astenendosi dal versare ai beneficiari potenzialmente interessati dall’asserito conflitto d’interessi pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei nonché sospendendo i pagamenti a titolo del FEASR, la [OSCURATO:PERSONA] ha, implicitamente ma inequivocabilmente, rifiutato di agire conformemente alle due domande del ricorrente contenute nell’invito ad agire, fornendogli la ragione. Pertanto, essa non ha evitato di rispondere a tali domande. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di valutazione nel considerare, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 costituisse una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. 36 In tali circostanze, è inoperante l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, si è erroneamente riferito ai fondi FEASR come rientranti in aiuti agricoli diretti a carico del bilancio dell’Unione, in quanto, a prescindere dalla qualificazione dei pagamenti a titolo di tali fondi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di agire conformemente alle domande del ricorrente per il motivo che la sospensione di tali pagamenti costituiva una delle misure necessarie e proporzionate intraprese per tutelare il bilancio dell’Unione. 37 Occorre inoltre ricordare che la questione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza è distinta dalla questione se l’atto adottato dall’istituzione dell’Unione richiesta, che pone fine alla sua inerzia, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2020, CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑634/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:474 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’argomento del ricorrente secondo cui la proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2020 sarebbe priva di senso è inoperante. 38 Da quanto precede emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 39 Con il suo terzo motivo, il ricorrente critica i punti da 28 a 31 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha concluso che egli non aveva la legittimazione ad agire né l’interesse ad agire nell’ambito del ricorso per carenza. 40 Secondo il ricorrente, gli atti di cui ha chiesto l’adozione nei confronti di terzi potrebbero riguardarlo direttamente e individualmente. Qualora l’adozione di tali atti sia necessaria per garantire il rispetto dei valori fondamentali enunciati all’articolo 2 TUE, occorrerebbe adottare un’ampia interpretazione dei criteri di ricevibilità, al fine di consentire ai singoli di adire il Tribunale con un ricorso che invochi l’inosservanza di tali valori da parte di un’istituzione dell’Unione. 41 Il ricorrente sostiene anche di disporre di un interesse ad agire. In primo luogo, in quanto membro del parlamento di uno Stato membro e presidente del comitato permanente del Senato ceco incaricato del controllo della gestione delle risorse pubbliche, egli avrebbe un interesse a chiedere al Tribunale di controllare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato gli obblighi derivanti dalla legislazione dell’Unione. In secondo luogo, in quanto contribuente europeo, egli avrebbe un interesse a chiedere al Tribunale di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato e applicato le norme relative alla buona distribuzione del suo denaro. 42 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomentazione del ricorrente sia infondata. Giudizio della Corte 43 Poiché il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti da 31 a 38 della presente sentenza, non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare irricevibile il ricorso in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso posizione sull’invito ad agire del 30 gennaio 2020 prima della sua proposizione, non occorre esaminare l’argomento del ricorrente vertente su un’erronea valutazione della sua legittimazione ad agire e del suo interesse ad agire. Infatti, in tali circostanze, un siffatto eventuale errore non inciderebbe sulla soluzione della controversia e non influenzerebbe il dispositivo dell’ordinanza impugnata poiché detto ricorso è stato respinto in quanto irricevibile (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punto 74 , nonché ordinanza del 25 ottobre 2016, VSM Geneesmiddelen/[OSCURATO:PERSONA], C‑637/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:812 , punti 54 e 55 ). 44 Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto inoperante. Sul quarto motivo Argomenti delle parti 45 Con il suo quarto motivo, il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, degli articoli 2, 41 e 47 della Carta nonché dell’articolo 2 TUE, in quanto il Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare il merito della causa, dichiarando più in particolare che, sebbene il ricorrente sia membro di un parlamento nazionale e sia stato oggetto di minacce alla sua integrità fisica, l’articolo 47 della Carta non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati. 46 Il ricorrente ritiene che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di indipendenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e ciò per tre motivi. In primo luogo, esso avrebbe preso in considerazione, senza alcuna prospettiva critica, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto potere esecutivo, ignorando quasi interamente quelli del ricorrente, in violazione del diritto a un equo processo, il quale richiede un esame dei principali argomenti di tutte le parti. In secondo luogo, dichiarando irricevibile il ricorso del ricorrente, il Tribunale avrebbe limitato le sue competenze giurisdizionali nei confronti del ramo esecutivo dell’Unione. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato il requisito di indipendenza giudiziaria dal punto di vista dei valori e dei diritti fondamentali, non censurando l’azione del potere esecutivo e non mantenendo il buon equilibrio tra il potere giudiziario e il potere esecutivo. 47 Il ricorrente sostiene, in proposito, che il Tribunale ha tollerato l’uso sovversivo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della strategia contenziosa consistente nel sollevare un’eccezione di irricevibilità per consentire la violazione dei valori fondamentali sanciti all’articolo 2 TUE, quali la democrazia, lo Stato di diritto, l’uguaglianza e la giustizia. 48 Inoltre, ignorando le minacce all’integrità fisica del ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il suo diritto alla vita, quale garantito dall’articolo 2 della Carta. 49 Il ricorrente aggiunge che, omettendo di statuire nel merito della causa e ignorando la maggior parte dei suoi argomenti, il Tribunale, con la sua mancanza di motivazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione, quale sancito all’articolo 41 della Carta e fondato sul diritto a un equo processo. 50 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. Giudizio della Corte 51 Invocando una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, degli articoli 2, 41 e 47 della Carta nonché dell’articolo 2 TUE, il ricorrente lamenta essenzialmente il fatto che il Tribunale, ai sensi dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura, si sia pronunciato sull’eccezione di irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 52 Al riguardo è sufficiente rilevare, come ricordato, in sostanza, dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che, sebbene i requisiti di ricevibilità di un ricorso dinanzi alla Corte debbano essere interpretati alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione, questi ultimi non possono tuttavia giungere a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (ordinanza Wagenknecht/Consiglio europeo, C‑504/20 P , EU:C:2021:305 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, l’affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente è fondata sulla mancata trattazione nel merito della causa in tale ordinanza, il che è solo la conseguenza della decisione legittima del Tribunale di statuire senza avviare la discussione nel merito, in applicazione dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura. 54 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul quinto motivo Argomenti delle parti 55 Con il suo quinto motivo, il ricorrente censura, in sostanza, i punti da 14 a 24 dell’ordinanza impugnata, con i quali il Tribunale ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di non tener conto dei passaggi del ricorso relativi al parere del servizio giuridico di tale istituzione del 19 novembre 2018. Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia errato nel valutare la misura in cui si è basato su tale parere nel suo ricorso. 56 Il ricorrente afferma che, nel suo ricorso, i due riferimenti a detto parere giuridico miravano a fornire un’illustrazione supplementare e non essenziale dei propri argomenti e che il primo figura in una nota a piè di pagina e il secondo è contenuto nel titolo di un punto del ricorso. 57 [OSCURATO:PERSONA] considera che tale motivo è inoperante. Giudizio della Corte 58 È giocoforza constatare che tale motivo è inoperante. Infatti, anche supponendolo fondato, esso non inciderebbe sul punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, secondo cui non occorre tener conto di detto parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], quale allegato al ricorso, nonché dei passaggi di quest’ultimo relativi al contenuto del parere medesimo, né sul punto 2 di tale dispositivo, che respinge il ricorso del ricorrente in quanto irricevibile. 59 Pertanto, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto inoperante. Sul sesto motivo Argomenti delle parti 60 Con il suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il principio di prevedibilità della legge condannandolo alle spese, sebbene l’importo di queste ultime non sia stato indicato nell’ordinanza impugnata e gli articoli da 133 a 141 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alle spese, non prevedano alcuna norma sostanziale che ne consenta la determinazione. 61 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile. Giudizio della Corte 62 Secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (ordinanze del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]- und Naturschutz e Giesen/[OSCURATO:PERSONA], C‑343/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:10 , punto 24 , nonché del 14 aprile 2021, Wagenknecht/Consiglio europeo, C‑504/20 P , EU:C:2021:305 , punto 52 ). 63 Poiché gli altri motivi d’impugnazione sono stati respinti, occorre respingere il sesto motivo in quanto irricevibile. 64 Da quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere interamente respinta. Sulle spese 65 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 66 Nel caso di specie, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. Lukaš Wagenknecht è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris