CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40390/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 70/Rg 16904 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto all'interno di un locale in cui erano circa trenta avventori alcuni dei quali spaventati dal comportamento aggressivo di Novaldi (così annotazione di servizio), senza che assuma rilievo né che fosse stato il ricorrente a chiedere l'intervento degli operanti, né che i presenti non fossero stati esaminati come testimoni. Con riferimento alla censura relativa all'elemento soggettivo del reato la sentenza impugnata, come puntualmente argomentato a pag. 4, ha escluso che lo stato di alterazione da alcol incida sulla coscienza e volontà del delitto, ma al più ne aggrava le modalità di estrinsecazione; ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche jérreiterativa in quanto, come è noto, esse non costituiscono un diritto dell'imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e, nella specie, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione alla luve dei reiterati e gravi precedenti di Novaldi; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 sette