CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missione tributaria regionale del Lazio n.4153 del 2022, depositata il 28 settembre 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 4153Numero registro generale 8062/2023Numero sezionale 4797/2026Numero di raccolta generale 19013/2026Data pubblicazione 10/06/2026del 2022, pronunciata all’esito del giudizio di ottemperanza proposto dallacontribuente per l’attuazione della sentenza della CTR del Lazio n. 3703 del2014, passata in giudicato, che aveva accolto la sua impugnazione contro ilsilenzio-diniego dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza dirimborso presentata per ottenere l’accertamento del diritto alla restituzionedelle ritenute fiscali indebitamente operate dall’INPS sulla pensionecomplementare negli anni 2008, 2009 e nei primi tre mesi del 2010 e larestituzione della somma di euro 31.682,37.2. Nel giudizio di ottemperanza, la contribuente aveva chiesto non solol’attuazione del giudicato per ottenere il pagamento della somma richiestanel ricorso originario ma anche la corresponsione dell’ulteriore somma dieuro 169.796,77, riferita al rimborso delle ritenute operate nelle annualitàdal 2010 al 2019, assumendo l’efficacia ultrannuale del giudicato tributarioe l’Agenzia delle Entrate non si era costituita.3. All’esito del giudizio di ottemperanza la CTR del Lazio avevapronunciato la sentenza impugnata per cassazione con cui aveva accoltointegralmente il ricorso della contribuente e nominato il commissario ad actaassegnandogli il termine di giorni sessanta per l’esecuzione dell’incarico.Nel presente giudizio la contribuente non si è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360,primo comma n. 4 c.p.c. e all’art. 70 comma 10 del d.lgs. n. 546 del 1992,la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 comma 1 del d.lgs. n. 546 del1992, in combinato disposto con l’art. 19 comma 1 lett. g) del d. lgs. n. 546del 1992 e con l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudicedell’ottemperanza accolto la domanda di rimborso della contribuente riferitaad annualità d’imposta diverse da quelle oggetto del giudizio diimpugnazione conclusosi con la sentenza da eseguire.La CTR avrebbe, così, travalicato i limiti normativi del giudizio diottemperanza tributaria che ha carattere chiuso e che può servire solo aNumero registro generale 8062/2023Numero sezionale 4797/2026Numero di raccolta generale 19013/2026Data pubblicazione 10/06/2026dare attuazione agli obblighi derivanti dalla decisione passata in giudicato,senza poter attribuire nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli giàriconosciuti nella sentenza da eseguire. E avrebbe, inoltre, violato ladisciplina speciale del rimborso delle ritenute indebitamente versate,prevista dall’ art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dall’art. 19 del d. lgs. n.546 del 1992, secondo cui la contribuente per ciascuna delle annualitàsuccessive avrebbe dovuto proporre autonome istanze di rimborso e, incaso di diniego o silenzio rifiuto, instaurare distinti giudizi impugnatori, nonessendo ammissibile in virtù delle caratteristiche strutturali del processotributario un’azione di mero accertamento volta ad accertare, in generale econ riferimento anche alle future annualità fiscali, il regime tributario dariferire a una determinata componente reddituale o patrimoniale.1.1. Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione della disciplina delgiudizio di ottemperanza.1.2. Nel delineare le caratteristiche ed i limiti del giudizio di ottemperanzadelle sentenze tributarie l’orientamento consolidato della giurisprudenzadella Corte afferma che la previsione dell’art. 70 comma 1 del d. lgs. n. 546del 1992 trova il suo fondamento nella tutela dell’interesse del contribuentea conseguire l’adempimento degli “obblighi derivanti” da una sentenza delgiudice tributario passata in giudicato ed il giudice investitodell’ottemperanza deve interpretare il giudicato in modo tale da dareeffettività al comando contenuto nella decisione concernente il diritto delcontribuente a fruire di un determinato trattamento fiscale e ad ottenere larestituzione di quanto indebitamente corrisposto, entro i confini invalicabiliposti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato.1.3. Afferma, al riguardo, la Corte che «In tema di giudizio diottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudicesul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili postidall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso"del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato ilNumero registro generale 8062/2023Numero sezionale 4797/2026Numero di raccolta generale 19013/2026Data pubblicazione 10/06/2026contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato,chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non puòsentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal"dictum" azionato.» (Cass. n. 14642 del 2019; Cass. n.23374 del 2006;Cass. n. 25669 del 2008).1.4. Per il giudice investito dell’ottemperanza il limite derivante dalgiudicato attiene, quindi, non solo all’impossibilità di attribuire un dirittonuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguirema anche all’impossibilità di negare il diritto consacrato nel giudicato.1.5. I limiti del potere del giudice dell’ottemperanza sono, dunque,strettamente connessi al contenuto degli “obblighi derivanti” dalla sentenzaa cui deve dare attuazione, che, a differenza di quanto avvienenell’esecuzione civile, ha anche l’onere di ricostruire, ove il comandogiudiziale non sia ben definito, attraverso un’attività cognitiva volta adelimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare (Cass. n.669 del 2025).1.6. La Corte ha precisato, tuttavia, che nel caso di giudicato che siesaurisca nell'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniegodel diritto al rimborso, non è consentito al giudice dell'ottemperanzariconoscere, in mancanza di espressa statuizione in tal senso nella decisionecui dare attuazione, il diritto al rimborso di quanto già versato anche per glianni successivi all'istanza del contribuente, perché ciò comporterebbe laviolazione dei limiti oggettivi del giudicato (Cass. n. 28323 del 2005; Cass.n. 23774 del 2022).1.7. Nel caso di specie, la CTR in sede di ottemperanza non si è attenutaai principi richiamati allorché, in integrale accoglimento del ricorso dellacontribuente, ha disposto l’esecuzione anche del rimborso della somma dieuro 169.796,77, pretesa per le annualità successive a quelle oggetto dellarichiesta di rimborso originaria di euro 31.682,37, in mancanza di unaNumero registro generale 8062/2023Numero sezionale 4797/2026Numero di raccolta generale 19013/2026Data pubblicazione 10/06/2026espressa pronuncia di condanna in tal senso dell’ente impositore nellasentenza passata in giudicato oggetto dell’attuazione.1.8. La sentenza della CTR n. 3703 del 2014 si era, infatti, limitata adestromettere l’Inps, convenuto in giudizio come sostituto di imposta, e aconfermare la decisione di primo grado che, a sua volta, avevalaconicamente pronunciato l’accoglimento del ricorso della contribuente,così sintetizzato nella parte relativa alla narrazione dello svolgimento delprocesso: “Con ricorso notificato il 5 marzo 2010 e depositato il 2 aprile2010 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, chiedendone l’annullamento, ildiniego tacito dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma I, alla sua istanzadi rimborso (notificata il 7.10.2009) dell’imposta IRPEF ammontante ad€ 31.682,37 versata per gli anni 2008, 2009 e primi tre mesi del 2010mediante trattenute sulla pensione integrativa INPS, applicata nella misuradel 34% anziché in quella agevolata del 9%.”Non risulta, quindi, dalla sentenza oggetto di attuazione la pronunciaespressa di condanna dell’ente impositore al rimborso anche delle sommeindebitamente versate dalla contribuente a titolo di ritenute sulla pensioneintegrativa in epoca successiva ai primi tre mesi del 2010.1.9. La CTR, nella sentenza impugnata, con l’accoglimento, all’esito delgiudizio di ottemperanza, della domanda svolta dalla contribuente ancheper ottenere il pagamento della somma di euro 169.796,77 dovuta per leannualità di imposta successive ha, dunque, violato i limiti oggettivi delgiudicato.1.10. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla CGT disecondo grado per nuovo esame e per la compiuta determinazione delcontenuto delle attività demandate al commissario ad acta nell’osservanzadei limiti del giudicato.L’accoglimento del ricorso sotto il profilo evidenziato priva la ricorrentedell’interesse all’esame delle altre censure.Numero registro generale 8062/2023Numero sezionale 4797/2026Numero di raccolta generale 19013/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, acui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteGIAN [OSCURATO:PERSONA]