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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 46689/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022, e depositata il 22 luglio 2022, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari in Formia.

La misura cautelare della detenzione in carcere è stata disposta in ordine a plurimi reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Cancello e comuni limitrofi, in un arco temporale che va da marzo a settembre 2018.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di omessa motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 273 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., avendo riguardo alla ritenuta necessità di perdurante applicazione della custodia in carcere.

Si deduce che l'ordinanza impugnata risulta carente di idonea e adeguata motivazione in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari richieste ai fini del mantenimento della misura cautelare della detenzione in carcere.

In particolare, si osserva che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a richiamare la correttezza delle argomentazioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] senza analizzare gli specifici elementi necessari per ritenere esenti da censure le ricostruzioni del primo giudice.

Si rileva, inoltre, che il Collegio avrebbe fondato la sua decisione su una valutazione di pericolosità sociale dell'attuale ricorrente dedotta dalla presenza di carichi pendenti nonché dal riferimento ad una condotta delittuosa di tipo domestico, senza considerare che la difesa aveva indicato la disponibilità di un domicilio differente e fuori dalla Regione di appartenenza per l'applicazione degli arresti domiciliari.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati.

Si deduce che il Tribunale del riesame non ha correttamente motivato l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, non considerando che: -) i fatti per i quali è stata emessa l'ordinanza impugnata risalgono al 2018; -) nelle more è intervenuta la sentenza di primo grado, la quale ha assolto l'attuale ricorrente da numerose ipotesi di cessione, e classificato gli ulteriori episodi delittuosi ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; -) il ricorrente è un assuntore di sostanza stupefacente; -) la sorella del ricorrente ha offerto la disponibilità ad accogliere il fratello presso la propria abitazione per la eventuale permanenza agli arresti domiciliari.

Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza di legittimità: -) occorre / , distinguere il requisito dell'attualità del pericolo rispetto a quello della concretezza dello stesso, alla luce della modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47; -) la valutazione della pericolosità del soggetto va effettuata in proporzione diretta al tempo intercorrente tra la commissione del reato e l'adozione della misura cautelare, per cui ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un obbligo motivazionale più pregnante da parte del giudice sulla sussistenza delle stesse, soprattutto se nel suddetto lasso temporale non sono compiuti ulteriori delitti della stessa specie.

Si aggiunge, ancora, che, a norma degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se tutte le altre misure coercitive risultino cumulativamente inadeguate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la valutazione concernente la necessità di applicare la misura della custodia in carcere sotto i profili della adeguatezza e della idoneità, per le ragioni seguito precisate.

2. Innanzitutto, deve precisarsi che sono infondate sia le censure in tema di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, sia le censure in tema di proporzionalità della custodia in carcere.

2.1. Con riferimento alle censure in tema di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, occorre rilevare la presenza del giudicato cautelare e l'insussistenza di elementi nuovi tali da determinarne il superamento.

In effetti, il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento confermato in sede di riesame in data 25 ottobre 2021, per vari reati concernenti la gestione illecita di sostanze stupefacenti a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Di conseguenza, in sede di procedimento di revoca non può porsi in discussione l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, se non in relazione ad elementi sopravvenuti o comunque non valutati.

Gli elementi indicati dal ricorrente sono due: la sopravvenienza della sentenza di primo grado per le imputazioni poste a base del provvedimento cautelare, ed il decorso del tempo.

L'inidoneità di tali elementi ai fini dell'esclusione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è stata correttamente apprezzata dall'ordinanza impugnata in questa sede.

Da un lato, infatti, il Tribunale ha segnalato che la sentenza di primo grado ha affermato la colpevolezza dell'attuale ricorrente per diversi dei reati per i quali / è stata applicata la misura cautelare, ed ha irrogato la pena complessiva di otto anni di reclusione, evidenziando quindi la notevole gravità delle condotte ascritte al medesimo.

Dall'altro, poi, il medesimo Tribunale ha rappresentato che il provvedimento applicativo della misura di cui si chiede la revoca è stato eseguito il 6 ottobre 2021, quindi da poco più di un anno, a fronte di una intensa e continuativa attività illecita rilevante in tema di giudizio sulle esigenze cautelari.

Come indicato nell'ordinanza impugnata, infatti, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, si deve tenere conto anche che il ricorrente: -) è gravato di una pluralità di precedenti penali e di numerosi carichi pendenti, anche specifici; -) è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; -) è stato recentemente soggetto all'applicazione, in data 20 aprile 2022, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati concernenti gli stupefacenti, tra cui anche quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Con riferimento alle censure in tema di proporzionalità della misura cautelare in atto, è sufficiente considerare la gravità dei fatti per i quali è stata applicata la misura.

Va infatti rilevato che i fatti costituenti titolo della custodia in carcere sono stati ritenuti gravi anche in sede di giudizio di primo grado, tanto che per gli stessi è stata inflitta la condanna ad otto anni di reclusione.

Si può anzi aggiungere che, come rilevato dal Tribunale, la misura in atto si protrae da un tempo di gran lunga inferiore alla durata della sanzione inflitta all'esito del giudizio di primo grado.

3. Sono invece sono fondate le censure concernenti la necessità dell'applicazione della custodia in carcere, sotto il profilo dell'adeguatezza e dell'idoneità, almeno in relazione alla motivazione esposta nell'ordinanza impugnata.

Costituisce principio cardine del nostro ordinamento, specificamente affermato nell'art. 275 cod. proc. pen., quello secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Inoltre, per i reati costituenti titolo della misura cautelare in atto, tutti sussunti nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non vige alcuna presunzione, anche solo relativa, di necessità di applicazione della misura della custodia in carcere.

L'ordinanza impugnata ha escluso l'idoneità e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in località ubicata in Regione diversa da quella in cui si sono svolti i fatti, nel luogo specificamente indicato nell'istanza di revoca, ritenendo che non è possibile pronosticare il rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni inerenti a tale misura, in quanto affidate alla sua capacità di autocontrollo, e che «le condotte criminose di cui egli si è reso responsabile sono a carattere sostanzialmente "domestico"».

Tuttavia, il Tribunale non ha spiegato né perché deve escludersi la ragionevole possibilità che il ricorrente rispetti le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, né perché le condotte criminose per le quali è sottoposto a custodia in carcere sono «a carattere sostanzialmente "domestico"».

Queste lacune motivazionali sono decisive ai fini della legittimità dell'applicazione della custodia in carcere, a maggior ragione se si considera l'assenza di presunzioni previste dalla legge, e l'indicazione di un domicilio posto a notevole distanza dai luoghi di commissione dei reati posti a base del titolo cautelare.

4. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata per nuovo giudizio in punto di indispensabilità dell'applicazione della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio valuterà se la custodia in carcere sia l'unica misura adeguata ed idonea a fronteggiare le esigenze cautelari nei confronti dell'attuale ricorrente, evitando di incorrere nelle lacune motivazionali rilevate nell'ordinanza impugnata e indicate in precedenza nel §

3. P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022, e depositata il 22 luglio 2022, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari in Formia. La misura cautelare della detenzione in carcere è stata disposta in ordine a plurimi reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, commessi in [OSCURATO:PERSONA] e Cancello e comuni limitrofi, in un arco temporale che va da marzo a settembre 2018. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di omessa motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 273 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., avendo riguardo alla ritenuta necessità di perdurante applicazione della custodia in carcere. Si deduce che l'ordinanza impugnata risulta carente di idonea e adeguata motivazione in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa circa l'insussistenza delle esigenze cautelari richieste ai fini del mantenimento della misura cautelare della detenzione in carcere. In particolare, si osserva che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a richiamare la correttezza delle argomentazioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] senza analizzare gli specifici elementi necessari per ritenere esenti da censure le ricostruzioni del primo giudice. Si rileva, inoltre, che il Collegio avrebbe fondato la sua decisione su una valutazione di pericolosità sociale dell'attuale ricorrente dedotta dalla presenza di carichi pendenti nonché dal riferimento ad una condotta delittuosa di tipo domestico, senza considerare che la difesa aveva indicato la disponibilità di un domicilio differente e fuori dalla Regione di appartenenza per l'applicazione degli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Si deduce che il Tribunale del riesame non ha correttamente motivato l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, non considerando che: -) i fatti per i quali è stata emessa l'ordinanza impugnata risalgono al 2018; -) nelle more è intervenuta la sentenza di primo grado, la quale ha assolto l'attuale ricorrente da numerose ipotesi di cessione, e classificato gli ulteriori episodi delittuosi ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; -) il ricorrente è un assuntore di sostanza stupefacente; -) la sorella del ricorrente ha offerto la disponibilità ad accogliere il fratello presso la propria abitazione per la eventuale permanenza agli arresti domiciliari. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza di legittimità: -) occorre / , distinguere il requisito dell'attualità del pericolo rispetto a quello della concretezza dello stesso, alla luce della modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47; -) la valutazione della pericolosità del soggetto va effettuata in proporzione diretta al tempo intercorrente tra la commissione del reato e l'adozione della misura cautelare, per cui ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un obbligo motivazionale più pregnante da parte del giudice sulla sussistenza delle stesse, soprattutto se nel suddetto lasso temporale non sono compiuti ulteriori delitti della stessa specie. Si aggiunge, ancora, che, a norma degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se tutte le altre misure coercitive risultino cumulativamente inadeguate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la valutazione concernente la necessità di applicare la misura della custodia in carcere sotto i profili della adeguatezza e della idoneità, per le ragioni seguito precisate. 2. Innanzitutto, deve precisarsi che sono infondate sia le censure in tema di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, sia le censure in tema di proporzionalità della custodia in carcere. 2.1. Con riferimento alle censure in tema di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, occorre rilevare la presenza del giudicato cautelare e l'insussistenza di elementi nuovi tali da determinarne il superamento. In effetti, il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento confermato in sede di riesame in data 25 ottobre 2021, per vari reati concernenti la gestione illecita di sostanze stupefacenti a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, in sede di procedimento di revoca non può porsi in discussione l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, se non in relazione ad elementi sopravvenuti o comunque non valutati. Gli elementi indicati dal ricorrente sono due: la sopravvenienza della sentenza di primo grado per le imputazioni poste a base del provvedimento cautelare, ed il decorso del tempo. L'inidoneità di tali elementi ai fini dell'esclusione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è stata correttamente apprezzata dall'ordinanza impugnata in questa sede. Da un lato, infatti, il Tribunale ha segnalato che la sentenza di primo grado ha affermato la colpevolezza dell'attuale ricorrente per diversi dei reati per i quali / è stata applicata la misura cautelare, ed ha irrogato la pena complessiva di otto anni di reclusione, evidenziando quindi la notevole gravità delle condotte ascritte al medesimo. Dall'altro, poi, il medesimo Tribunale ha rappresentato che il provvedimento applicativo della misura di cui si chiede la revoca è stato eseguito il 6 ottobre 2021, quindi da poco più di un anno, a fronte di una intensa e continuativa attività illecita rilevante in tema di giudizio sulle esigenze cautelari. Come indicato nell'ordinanza impugnata, infatti, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, si deve tenere conto anche che il ricorrente: -) è gravato di una pluralità di precedenti penali e di numerosi carichi pendenti, anche specifici; -) è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; -) è stato recentemente soggetto all'applicazione, in data 20 aprile 2022, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati concernenti gli stupefacenti, tra cui anche quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con riferimento alle censure in tema di proporzionalità della misura cautelare in atto, è sufficiente considerare la gravità dei fatti per i quali è stata applicata la misura. Va infatti rilevato che i fatti costituenti titolo della custodia in carcere sono stati ritenuti gravi anche in sede di giudizio di primo grado, tanto che per gli stessi è stata inflitta la condanna ad otto anni di reclusione. Si può anzi aggiungere che, come rilevato dal Tribunale, la misura in atto si protrae da un tempo di gran lunga inferiore alla durata della sanzione inflitta all'esito del giudizio di primo grado. 3. Sono invece sono fondate le censure concernenti la necessità dell'applicazione della custodia in carcere, sotto il profilo dell'adeguatezza e dell'idoneità, almeno in relazione alla motivazione esposta nell'ordinanza impugnata. Costituisce principio cardine del nostro ordinamento, specificamente affermato nell'art. 275 cod. proc. pen., quello secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Inoltre, per i reati costituenti titolo della misura cautelare in atto, tutti sussunti nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non vige alcuna presunzione, anche solo relativa, di necessità di applicazione della misura della custodia in carcere. L'ordinanza impugnata ha escluso l'idoneità e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in località ubicata in Regione diversa da quella in cui si sono svolti i fatti, nel luogo specificamente indicato nell'istanza di revoca, ritenendo che non è possibile pronosticare il rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni inerenti a tale misura, in quanto affidate alla sua capacità di autocontrollo, e che «le condotte criminose di cui egli si è reso responsabile sono a carattere sostanzialmente "domestico"». Tuttavia, il Tribunale non ha spiegato né perché deve escludersi la ragionevole possibilità che il ricorrente rispetti le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, né perché le condotte criminose per le quali è sottoposto a custodia in carcere sono «a carattere sostanzialmente "domestico"». Queste lacune motivazionali sono decisive ai fini della legittimità dell'applicazione della custodia in carcere, a maggior ragione se si considera l'assenza di presunzioni previste dalla legge, e l'indicazione di un domicilio posto a notevole distanza dai luoghi di commissione dei reati posti a base del titolo cautelare. 4. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata per nuovo giudizio in punto di indispensabilità dell'applicazione della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio valuterà se la custodia in carcere sia l'unica misura adeguata ed idonea a fronteggiare le esigenze cautelari nei confronti dell'attuale ricorrente, evitando di incorrere nelle lacune motivazionali rilevate nell'ordinanza impugnata e indicate in precedenza nel § 3. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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