CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 17095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8474/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1090/2021 depositata il05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (CTR), in causa su avviso di accertamento catastale ed attribuzione di maggiore rendita n. PI0101013/16 emesso dall’Agenzia per elevare ad euro 93.472,00 la rendita di euro 27.382,00 propostacon Docfa dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa a seguito dell’entrata in vigore della l.28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento ad una centrale di produzione di energia geotermica sita in Comune di Pomarance (PI), ha affermato che la sentenza di primo grado doveva essere confermata nella parte relativa alla dichiarazione di illegittimità dell’avviso in quanto includente tra gli elementi da valorizzare nel calcolo della rendita anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione, che l’appello dell’Agenzia andava invece accolto limitatamente alla inclusione tra gli elementi suddetti, dei carriponte, che l’appello incidentale proposto dalla contribuente contro il capo della decisione di primo grado relativo alla ritenuta legittimità della inclusione tra i ridetti elementi di calcolo anche dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori era infondato in quanto tali impianti erano funzionalmente e strutturalmente essenziali alla produzione di energia elettrica e dunque da computarsi nel calcolo della rendita in base all’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle « istruzioni di cui alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi’, che, infine, doveva essere rigettato anche l’ulteriore motivo di appello incidentale con cui la società aveva contestato la decisione di primo grado in punto di ritenuta esattezza della stima dell’Agenzia, in quanto detto motivo era basato solo su “considerazioni astratte senza specifica[zione] di quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quello eseguita dall’Ufficio in applicazione della citata circolare 6/2012”; 2. avverso la sentenza in epigrafe ricorrono l’Agenzia delle Entrate, con un articolato motivo, e in via incidentale, con tre motivi, le società [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] srl (quest'ultima beneficiaria di scissione parziale della prima 19.12.2019); considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia delle Entrate lamenta, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 10 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, dell’articolo 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n.44, conv. con modificazioni in legge 31 maggio 2005, n.88, nonché dell'articolo 1, comma 244, della l. n. 23 dicembre 2014, n.190 per avere la CTR ritenuto che i pozzi in questione erano parte incorporata e non pertinenze delle miniere di sfruttamento geotermico, seguendone uguale regime di non censibilità catastale (articolo 18 r.d. n. 1572 del 1931) in quanto inidonei alla produzione di reddito immobiliare; 2. l’Agenzia premette al motivo che, riguardo alla rilevanza ai fini catastali dei pozzi, dei vapordotti, dei trasformatori e degli altri componenti delle centrali geotermiche, vi è stato davanti alla CTR della Toscana un ampio contenzioso e sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell’art.132 cod. proc. civ. perché essa, laddove fa riferimento ad elementi - “resede”; “alternatori”- non oggetto del presente contenzioso, appare motivata “a stampo” ossia come riguardo non a questa ma ad altre controversie precedenti in cui si discuteva appunto anche di tali elementi; 3. la tesi dell’Agenzia non può trovare accoglimento posto che la sentenza è nulla per difetto di motivazione nel caso in cui il discorso motivazionale sia totalmente assente o meramente apparente ovvero sia caratterizzato da un contrasto irriducibile tra affermazioni non conciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile (v. in tema, Cass., s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie invece ciò che l’Agenza denuncia è che nella motivazione si fa cenno ad aspetti estranei alla controversia. Ciò, tuttavia, non toglie che la sentenza sia motivata in modo chiaro e comprensibile sugli aspetti veramente oggetto della controversia; 4. ciò detto, il sopra riportato motivo di ricorso principale è infondato; 4.1. Su fattispecie identica questa Corte si è pronunciata, tra le stesse parti, da ultimo con sentenza 13 marzo 2023, n.7222. [OSCURATO:PERSONA] condivide e qui di seguito richiama argomenti e conclusioni di questo precedente premettendo che anche nel caso di specie la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento adottato nel 2016, all’esito di una docfa del contribuente del 2016 e quindi soggetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In base al suddetto precedente dunque, “… deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). Per mera completezza va osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione. Pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano”; 5. dato quanto sopra, ribadito il principio di diritto per cui, “in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo”, in applicazione dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto, il ricorso principale deve essere rigettato; 6. con il primo motivo del ricorso incidentale le società [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] srl, lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4, cod. proc. civ., violazione degli artt.324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. per avere la commissione regionale affermato che nella stima della centrale erano stati legittimamente inclusi i carriponte malgrado che l’Agenzia avesse proposto appello contro la sentenza di primo grado con cui erano stati esclusi dalla stima sia i pozzi che i carriponte, solo in riferimento ai pozzi; 7. il motivo è fondato. 7.1. Va premesso che i giudici di primo grado si erano espressi nel senso che i carriponte dovevano essere esclusi dal computo del valore della centrale (v. pagina 36 del controricorso; v. altresì pagina 2 della sentenza impugnata: “… riteneva il giudice di primo grado che … anche i carriponte andavano esclusi dalla valutazione della rendita catastale perché non risponderebbero al requisito della connessione strutturale”). Nell’atto di appello dell’Agenzia -il cui testo è riprodotto nelle pagine da 37 a 48 del controricorso- l’esclusione dei carriponte non è contestata. Nel ricorso principale, pag.4, l’Agenzia dà conto di non aver impugnato la sentenza di primo grado a sé sfavorevole per la parte relativa ai carriponte. La CTR ha riformato il capo della decisione di primo grado disponendo la illegittima valorizzazione dei carriponte senza che quel capo fosse stato oggetto di appello da parte della Agenzia. La CTR ha quindi violatol’art. 112 cod. proc. civ. (che stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, si applica, quale disposizione generale contenuta nel primo libro del codice di rito, anche all'appello)ed ha finito per violare anche gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. riformando una decisione, in parte qua , definitiva; 8. con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR affermato che l’appello incidentale proposto dalla contribuente contro il capo della decisione di primo grado relativo alla ritenuta legittimità della inclusione tra i ridetti elementi di calcolo anche dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori era infondato nonostante che, in realtà, la valorizzazione dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, non avesse costituito oggetto del presente giudizio; 9. il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art.100 cod. proc. civ.). Le contribuenti, proprio perché -come esse ricordano (p.53 del controricorso)- non avevano posto in discussione la valorizzazione dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori mai, “nemmeno nel ricorso introduttivo”, non hanno interesse a sentire annullare il capo della sentenza in cui si ribadisce la legittimità di tale (mai contestata) valorizzazione; 10. con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art.360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ, la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. per avere la CTR affermato che doveva essere rigettato il motivo di appello incidentale con cui la società aveva contestato la decisione di primo grado in punto di ritenuta esattezza della stima dell’Agenzia in quanto detto motivo era basato solo su “considerazioni astratte senza specifica[zione] di quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quello eseguita dall’Ufficio in applicazione della citata circolare 6/2012”. Evidenziano le società che nell’atto di appello incidentale era stato fatto specifico riferimento alla “perizia redatta dall’ Ing. [OSCURATO:PERSONA]”, prodotta come allegato 3 del ricorso introduttivo, da cui risultava l’erroneità della stima del valore della centrale effettuata dell’ufficio e avallata dalla CTP. Deducono le ricorrenti che la CTR, con la riportata affermazione, ha manifestato di non avere tenuto alcun conto della perizia e delle relative risultanze; 11. il motivo è inammissibile. 11.1. L'art.115 cod. proc. civ. stabilisce, per quanto interessa, che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. 11.2. Le sezioni unite della Corte, con sentenza n. 20867 del 30 settembre 2020, hanno precisato che “in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc. civ.”. Con sentenza 22 giugno 2020, n. 15486, le sezioni unite hanno altresì statuito che “la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (tra varie, Cass. 30 novembre 2016, n. 24434), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo”. Occorre altresì osservar e , sotto un diverso profilo, che il vizio denunciabile ai sensi dell’art.360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ. (di omesso esame di un fatto che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo), deve riguardare una circostanza la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, precisamente individuatae di cui si renda chiara la decisività. 11.3. Con il motivo in esame, per un verso, non viene denunciato che la CTR abbia espressamente dichiarato di non dover osservare la regola dell’art. 115 cod. proc. civ. né che la CTR abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti. Per altro verso, viene denunciato l’omesso esame non di circostanze precise ma complessivamente delle risultanze di una consulenza di parte. Dacché la dichiarazione di inammissibilità; 12. in conclusione: il ricorso principale va rigettato; il primo motivo di ricorso incidentale va accolto con conseguente cassazione senza rinvio (non occorrendo altri accertamenti di merito) della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata legittimità della inclusione dei carriponte tra gli elementi da valorizzare ai fini del calcolo della rendita dell’impianto in questione; il secondo motivo di ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; il terzo motivo di ricorso incidentale deveessere dichiarato inammissibile; 13. le spese devono essere compensate per reciproca soccombenza; 14. non si applica nei confronti della Agenzia delle Entrate, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; PQM la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso