Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12276/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

resentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Strano, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.

MassimoCiaramicoli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Elisa e TINDARA Maria,- intimati -Pag. 1 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 751/2023 della CORTE d'APPELLO diAncona pubblicata il 9.5.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Pesaro con decreto ingiuntivo del 19.8.2016 ordinava aService Express di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] diAlessandro [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dieuro 74.680,00, oltre a interessi e spese.

La ricorrente aveva esposto diessere creditrice, quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a loro volta aventi causa della cessata società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti indicata comeZia [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di saldo del prezzo di cessione d’azienda del4.4.2002.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva ceduto l’azienda sita in Fano,via Cairoli 88, per il prezzo di euro 134.300,00 da corrispondere in duerate di euro 67.150,00 da versare entro il 31.10.2003 e il 31.10.2004; lacessionaria aveva omesso il pagamento di euro 74.680,00 e il credito erastato ceduto con atto del 30.9.2013, notificato il 18.4.2016, a MorsucciPierino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella stessa data era statonotificato alla debitrice l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui questi ultimi avevanoceduto a loro volta il credito a [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili,opponevano il decreto ingiuntivo e contestavano la legittimazione attivadella ingiungente sul rilievo che i suoi danti causa non fossero divenutititolari del credito facente capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., società estinta a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese il 10.10.2013, nonché ilcarattere apparente della data riportata sulla cessione del 30.9.2013appena dieci giorni prima dell’estinzione della compagine.Pag. 2 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026CI.[OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi nel giudizio, contestava le domande svoltedagli opponenti.

Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 77/2020, dichiaratoil difetto di legittimazione attiva dei soci illimitatamente responsabili,accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto edichiarava inammissibile la domanda svolta dall’opposta di condanna sulpresupposto che i suoi danti causa fossero “successori” di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,condannandola alla rifusione delle spese di lite.2.

La Corte d’Appello di Ancona, dinanzi alla quale si costituiva ServiceExpress di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza pubblicata il 9.5.2023, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., condannava l’appellataal pagamento di euro 67.150,00, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284,comma primo, cod. civ. dalla messa in mora al saldo, onerandola dellespese dei due gradi.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di nullità della procuraspeciale rilasciata in favore del difensore della ricorrente in data anterioreal ricorso.Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilodella sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscrittonell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epocaanteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensoreespressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata inepoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (v, ex plurimis,Pag. 3 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026Cass., sez.

II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., sez.

I, 26 febbraio 2019, n.5577).Si è dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato che “in tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità delrelativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede,essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta,materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che ilconferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento daimpugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (v.Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075).Si è ulteriormente sottolineato che “in caso di ricorso per cassazionenativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazionemediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronicacertificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero medianteinserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - diuna copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo,con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitaledal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procuraspeciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procurastessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamenteconducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso percassazione” (Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077; negli stessitermini v., Cass., sez.

I, 25 giugno 2025, n. 17017).Il dato che rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorsoper cassazione, alla luce della svolta eccezione, è che il conferimento dellaprocura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dalmomento iniziale della pubblicazione del provvedimento da impugnare eda quello finale della notificazione del ricorso, sì che occorre che ilconferimento della procura alle liti non avvenga, né prima, né dopo (v.Cass., Sez.

Un., 19 novembre 2021, n. 35466).Pag. 4 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026All’interno del ridetto arco di tempo la procura rilasciata sudocumento analogico ma separato e afferente a ricorso redatto inmodalità nativa digitale (come nel caso di specie) “si considera apposta incalce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacchél’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzionemateriale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazionemateriale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti chenascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cuirelazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anchesufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia“munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità,dall’art. 365 c.p.c.; a maggior ragione tanto vale in ambito di processocivile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’esse contemplate dal terzocomma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69del 2009 – di procura nativa digitale o di copia informatica di procurarilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale,ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia,associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nellabusta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione(v.

Cass., Sez.

Un. 2075/2024, cit.).Orbene, nella specie alla busta telematica risultano allegati, da unlato, la procura su supporto cartaceo munita di autentica del difensore,dall’altro, il messaggio PEC di notifica del ricorso al difensore domiciliatariodell’appellante con allegata la relazione di notificazione e la procuraspeciale in formato p7m con firma digitale del difensore, sì che, alla lucedegli autorevoli precedenti sopra richiamati, la procura stessa è daritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano aescludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, atteso il richiamo espresso allasentenza della Corte d’appello oggetto dell’odierna impugnazione.Pag. 5 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/20262.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2697, 2704 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole essersi dalla corte d’appello atribuita al contratto dicessione del credito, apparentemente del 30.9.2013, data certa almomento dell’estinzione di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Osserva la ricorrente che, sebbene l’estinzione di una società sia stataassimilata alla morte di una persona, tale equiparazione non può trovareapplicazione nel caso dell’art. 2704 cod. civ., il quale contiene unaelencazione non tassativa di casi in base ai quali una scrittura nonautenticata possa essere opposta, ma nel riferimento al giorno della morteo della sopravvenuta impossibilità fisica “sembrerebbe riferirsi all’evento«morte» della sola persona fisica”.

Per converso, l’estinzione di unasocietà, sebbene evento a data certa, non impedisce che gli ex soci oamministratori possano “vergare successivamente all’estinzione unascrittura privata, retrodatandone la data della stipula, per le finalità piùdisparate”.

Del pari non condivisibilmente la Corte d’appello ha ritenutoche fosse normale che il socio liquidatore, nell’imminenza dellaconclusione della liquidazione e della cancellazione, ceda ai soci uncredito, risalente a undici anni prima, che sarebbe pervenuto pro quota insede di bilancio finale di liquidazione, anzi proprio perché detto creditosarebbe pervenuto ai soci al momento dell’estinzione non vi era motivoper dar corso alla cessione del 30.9.2013.2.1.

Il motivo è inammissibile.In primo luogo, questa Corte deve rilevare come la ricorrente nonabbia in alcun modo esplicato la pretesa violazione degli artt. 116 cod.proc. civ. e 2697 cod. civ.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2704 cod. civ., invece, lacensura è stata svolta in modo del tutto difforme dal consolidatoorientamento in base al quale, ai fini dell’ammissibilità il vizio di violazionee falsa applicazione della legge, giusta il disposto di cui all'art. 366, primoPag. 6 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto non solo sulla base dellaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata, ma anche deducendo motivatamente le ragioni per le quali essesiano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questaCorte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione (v.

Cass., sez. un., 5 agosto 2016,n. 16598; 3 novembre 2017, n. 22226; 20 marzo 2017, n. 7074, inmotivazione, non massimate sul punto; v., da ultime, Cass., sez.

III, 12gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez.

III, 6 aprile 2025, n. 9059).

Più inchiaro, quel che determina l'esistenza del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge non è il punto d'arrivo della decisione di fatto, mal'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbiaseguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili allafattispecie e nell'interpretarle.Per contro, è estranea all’ambito applicativo dell'art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (v.

Cass., sez.

I, sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I,4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez.

III, 4 marzo 2022, n. 7187).Tale è, per l’appunto, il caso di specie, perché la ricorrente non si èlimitata a recepire il fatto così come emerso all’esito del giudizio, mapretende in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenzeistruttorie, inferendo solo all’esito un errore di diritto, neancheespressamente qualificato, che avrebbe portato ad affermare la data certadel contratto di cessione del credito in favore dei danti causa dellaresistente.

Ciò è palese là dove, nel ritenere non automaticamenteestensibile ad una società il fatto della morte della persona, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. 7 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026ipotizza che “l’estinzione di una società, sebbene evento avente datacerta, non impedisce a coloro che ne siano stati soci o amministratori dipoter vergare successivamente all’estinzione una scrittura privata,retrodatandone la data della stipula per le finalità più disparate”, cosìsollecitando a questa Corte un inammissibile riesame del merito.

Trattasidi valutazione afferente alla questione di fatto, riservata al governoesclusivo del giudice del merito.3.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2311, 2312 e 2495 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello affermato che il mancatoinserimento di una posta attiva nel bilancio finale di liquidazione noncostituisca presunzione di volontà rinunciativa.Lamenta che la successione dei soci non riguarda le mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, la cui inclusione nel bilanciofinale di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore, in assenzadella quale è possibile ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favoredi una più rapida conclusione.

Nel caso di specie, il credito asseritamentevantato dai soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era indeterminato nell’an e nelquantum, tant’è che era contestato tra le parti, già alla data dellacancellazione dal registro delle imprese della compagine, il pagamentodella seconda rata da parte del fideiussore [OSCURATO:SOCIETA].

A confermadell’incertezza del credito sovveniva, altresì, il fatto che entrambe lecessioni del credito azionate in via monitoria recassero l’importo di euro74.680,00 e non quello di euro 67.150,00 corrispondente alla secondarata.3.1.

Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato la decisione del Tribunale di Pesaro, làdove era stata dichiarata inammissibile la domanda subordinata diriconoscimento in capo agli ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. della qualità dititolari del credito in virtù della successione seguita all’estinzione dellacompagine.

Al riguardo la Corte d’appello si è così espressa:Pag. 8 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026“l’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbito il secondomotivo riferito alla declaratoria di inammissibilità della domandasubordinata per diversità della causa petendi”.La corte d’appello a pagina 8 (capoversi quarto e quinto) ha cosìscritto: “Del resto, a parte la previsione normativa ed in assenza di altrecircostanze idonee a far sospettare l’alterazione o la falsità materiale oideologica del documento, appare alla Corte del tutto normale che il socio-liquidatore di una società, nell’imminenza della conclusione dellaliquidazione e della cancellazione della società, ceda ai soci (ai quali lostesso credito sarebbe pervenuto pro quota in sede di bilancio finale diliquidazione o all’esito della cancellazione della società), cioè a sé stesso eagli altri due soci, un credito della società insorto 11 anni prima ed ancorada recuperare.

È infatti errato sostenere che la mera cancellazione dellasocietà integri un negozio di remissione del debito che, quale causa diestinzione dell’obbligazione, presuppone che la volontà abdicativa delcreditore risulti in modo espresso ed inequivoco (per una ricostruzionecomplessiva dell’istituto vds.

Cass. n. 3136/2021), ma in senso contrariodeporrebbero già i solleciti ad adempiere inoltrati per conto della societàpoi cancellata”.Quanto enunciato dalla corte, dopo aver ritenuto che il primocontratto di cessione del credito fosse munito di data certa, al più riferibileal 10.10.2013, data di estinzione di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per intervenutacancellazione dal registro delle imprese, non esprime una ratio decidendi,ma una argomentazione ad abundantiam, rispetto alla quale la censurasvolta deve ritenersi priva di interesse, poiché essa, in quanto priva dieffetti giuridici, non ha determinato alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (v., Cass., sez.

V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass., sez.

I, 8giugno 2022, n. 18429; Cass., sez. 6-II, 11 marzo 2022, n. 7995; Cass.,sez.

I, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n.22380).Pag. 9 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/20264.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.Si duole dell’omessa pronuncia da parte della corte d’appellosull’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell’art.2948, n. 4, cod. civ. svolta tanto in primo grado, quanto in appello5.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2948, n. 4,cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., peraver omesso la Corte d’appello ogni valutazione in merito all’eccezione diprescrizione quinquennale degli interessi.6.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.6.1.

In relazione alla denuncia di mancata pronuncia sull’eccezione diprescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4, cod. civ., di cui al terzomotivo, sollevata sia in sede di appello, sia in primo grado al momentodell’opposizione, deve essere ricordato che non sussiste il vizio di omessoesame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risultiincompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa attorea.

Intale contesto, deve ritenersi intervenuta una implicita pronunzia di rigettodell'eccezione medesima superata e travolta dalla incompatibile soluzionedi un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza(v., Cass., sez.

III, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez.

III, 6 novembre2020, 24953).Conseguentemente, il mancato esame della detta eccezione puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di unanorma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazionedi legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo dilegittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulladecisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (v., Cass.,sez.

III, 6 novembre 2020, n. 24593; Cass., sez. 6-II, 14 marzo 2018, n.6174; Cass., sez.

III, 29 luglio 2004, n. 14486).Pag. 10 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026Nella specie la corte d’appello ha accolto l’eccezione relativa agliinteressi al 5%, dando atto che, diversamente dal contratto di cessione diazienda redatto mediante scrittura privata autenticata, analogadeterminazione per iscritto mancava quanto agli interessi superiori altasso legale ex art. 1284, comma primo, cod. civ.

La decisione implicita,costituente il necessario antecedente logico-giuridico per l’accoglimentodell’eccezione relativa agli interessi superiori al tasso legale, è data dalrigetto di quella relativa alla prescrizione breve quinquennale, là dove laCorte d’appello ha disposto la condanna al pagamento del capitale residuorisultante dall’atto di cessione d’azienda (euro 67.150,00), “oltre interessilegali dalla messa in mora al saldo effettivo”.

La censura, pertanto, è stataformulata irritualmente nei termini di violazione del principio dicorrispondenza del chiesto al pronunciato, mentre l’eccezione in questionerisulta incompatibile con la decisione adottata dal giudice di merito e ilrelativo percorso motivazionale.6.2.

La censura alla base del quarto motivo si colloca fuori dal paradigmadell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale postula lasussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, non considerato dal giudice del gravame.La ricorrente non ha indicato «il fatto omesso», dovendo intendersiper tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico– naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.

Cass., sez.

I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma ha articolato unadoglianza che si risolve nella mera prospettazione dell’eccezione diprescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.7.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Pag. 11 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.800,00(di cui euro 6.600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Strano, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. MassimoCiaramicoli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Elisa e TINDARA Maria,- intimati -Pag. 1 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 751/2023 della CORTE d'APPELLO diAncona pubblicata il 9.5.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Pesaro con decreto ingiuntivo del 19.8.2016 ordinava aService Express di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] diAlessandro [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dieuro 74.680,00, oltre a interessi e spese. La ricorrente aveva esposto diessere creditrice, quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a loro volta aventi causa della cessata società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti indicata comeZia [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di saldo del prezzo di cessione d’azienda del4.4.2002.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva ceduto l’azienda sita in Fano,via Cairoli 88, per il prezzo di euro 134.300,00 da corrispondere in duerate di euro 67.150,00 da versare entro il 31.10.2003 e il 31.10.2004; lacessionaria aveva omesso il pagamento di euro 74.680,00 e il credito erastato ceduto con atto del 30.9.2013, notificato il 18.4.2016, a MorsucciPierino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella stessa data era statonotificato alla debitrice l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui questi ultimi avevanoceduto a loro volta il credito a [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili,opponevano il decreto ingiuntivo e contestavano la legittimazione attivadella ingiungente sul rilievo che i suoi danti causa non fossero divenutititolari del credito facente capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., società estinta a seguitodi cancellazione dal registro delle imprese il 10.10.2013, nonché ilcarattere apparente della data riportata sulla cessione del 30.9.2013appena dieci giorni prima dell’estinzione della compagine.Pag. 2 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026CI.[OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi nel giudizio, contestava le domande svoltedagli opponenti. Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 77/2020, dichiaratoil difetto di legittimazione attiva dei soci illimitatamente responsabili,accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto edichiarava inammissibile la domanda svolta dall’opposta di condanna sulpresupposto che i suoi danti causa fossero “successori” di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,condannandola alla rifusione delle spese di lite.2. La Corte d’Appello di Ancona, dinanzi alla quale si costituiva ServiceExpress di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza pubblicata il 9.5.2023, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., condannava l’appellataal pagamento di euro 67.150,00, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284,comma primo, cod. civ. dalla messa in mora al saldo, onerandola dellespese dei due gradi.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di nullità della procuraspeciale rilasciata in favore del difensore della ricorrente in data anterioreal ricorso.Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilodella sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscrittonell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epocaanteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensoreespressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata inepoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (v, ex plurimis,Pag. 3 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026Cass., sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., sez. I, 26 febbraio 2019, n.5577).Si è dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato che “in tema diricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità delrelativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede,essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta,materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che ilconferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento daimpugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (v.Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075).Si è ulteriormente sottolineato che “in caso di ricorso per cassazionenativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazionemediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronicacertificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero medianteinserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - diuna copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo,con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitaledal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procuraspeciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procurastessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamenteconducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso percassazione” (Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077; negli stessitermini v., Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n. 17017).Il dato che rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorsoper cassazione, alla luce della svolta eccezione, è che il conferimento dellaprocura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dalmomento iniziale della pubblicazione del provvedimento da impugnare eda quello finale della notificazione del ricorso, sì che occorre che ilconferimento della procura alle liti non avvenga, né prima, né dopo (v.Cass., Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 35466).Pag. 4 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026All’interno del ridetto arco di tempo la procura rilasciata sudocumento analogico ma separato e afferente a ricorso redatto inmodalità nativa digitale (come nel caso di specie) “si considera apposta incalce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacchél’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzionemateriale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazionemateriale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti chenascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cuirelazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anchesufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia“munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità,dall’art. 365 c.p.c.; a maggior ragione tanto vale in ambito di processocivile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’esse contemplate dal terzocomma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69del 2009 – di procura nativa digitale o di copia informatica di procurarilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale,ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia,associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nellabusta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione(v. Cass., Sez. Un. 2075/2024, cit.).Orbene, nella specie alla busta telematica risultano allegati, da unlato, la procura su supporto cartaceo munita di autentica del difensore,dall’altro, il messaggio PEC di notifica del ricorso al difensore domiciliatariodell’appellante con allegata la relazione di notificazione e la procuraspeciale in formato p7m con firma digitale del difensore, sì che, alla lucedegli autorevoli precedenti sopra richiamati, la procura stessa è daritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano aescludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, atteso il richiamo espresso allasentenza della Corte d’appello oggetto dell’odierna impugnazione.Pag. 5 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2697, 2704 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole essersi dalla corte d’appello atribuita al contratto dicessione del credito, apparentemente del 30.9.2013, data certa almomento dell’estinzione di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Osserva la ricorrente che, sebbene l’estinzione di una società sia stataassimilata alla morte di una persona, tale equiparazione non può trovareapplicazione nel caso dell’art. 2704 cod. civ., il quale contiene unaelencazione non tassativa di casi in base ai quali una scrittura nonautenticata possa essere opposta, ma nel riferimento al giorno della morteo della sopravvenuta impossibilità fisica “sembrerebbe riferirsi all’evento«morte» della sola persona fisica”. Per converso, l’estinzione di unasocietà, sebbene evento a data certa, non impedisce che gli ex soci oamministratori possano “vergare successivamente all’estinzione unascrittura privata, retrodatandone la data della stipula, per le finalità piùdisparate”. Del pari non condivisibilmente la Corte d’appello ha ritenutoche fosse normale che il socio liquidatore, nell’imminenza dellaconclusione della liquidazione e della cancellazione, ceda ai soci uncredito, risalente a undici anni prima, che sarebbe pervenuto pro quota insede di bilancio finale di liquidazione, anzi proprio perché detto creditosarebbe pervenuto ai soci al momento dell’estinzione non vi era motivoper dar corso alla cessione del 30.9.2013.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, questa Corte deve rilevare come la ricorrente nonabbia in alcun modo esplicato la pretesa violazione degli artt. 116 cod.proc. civ. e 2697 cod. civ.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2704 cod. civ., invece, lacensura è stata svolta in modo del tutto difforme dal consolidatoorientamento in base al quale, ai fini dell’ammissibilità il vizio di violazionee falsa applicazione della legge, giusta il disposto di cui all'art. 366, primoPag. 6 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto non solo sulla base dellaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata, ma anche deducendo motivatamente le ragioni per le quali essesiano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questaCorte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016,n. 16598; 3 novembre 2017, n. 22226; 20 marzo 2017, n. 7074, inmotivazione, non massimate sul punto; v., da ultime, Cass., sez. III, 12gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025, n. 9059). Più inchiaro, quel che determina l'esistenza del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge non è il punto d'arrivo della decisione di fatto, mal'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbiaseguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili allafattispecie e nell'interpretarle.Per contro, è estranea all’ambito applicativo dell'art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (v. Cass., sez. I, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I,4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).Tale è, per l’appunto, il caso di specie, perché la ricorrente non si èlimitata a recepire il fatto così come emerso all’esito del giudizio, mapretende in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenzeistruttorie, inferendo solo all’esito un errore di diritto, neancheespressamente qualificato, che avrebbe portato ad affermare la data certadel contratto di cessione del credito in favore dei danti causa dellaresistente. Ciò è palese là dove, nel ritenere non automaticamenteestensibile ad una società il fatto della morte della persona, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. 7 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026ipotizza che “l’estinzione di una società, sebbene evento avente datacerta, non impedisce a coloro che ne siano stati soci o amministratori dipoter vergare successivamente all’estinzione una scrittura privata,retrodatandone la data della stipula per le finalità più disparate”, cosìsollecitando a questa Corte un inammissibile riesame del merito. Trattasidi valutazione afferente alla questione di fatto, riservata al governoesclusivo del giudice del merito.3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2311, 2312 e 2495 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3,cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello affermato che il mancatoinserimento di una posta attiva nel bilancio finale di liquidazione noncostituisca presunzione di volontà rinunciativa.Lamenta che la successione dei soci non riguarda le mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, la cui inclusione nel bilanciofinale di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore, in assenzadella quale è possibile ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favoredi una più rapida conclusione. Nel caso di specie, il credito asseritamentevantato dai soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era indeterminato nell’an e nelquantum, tant’è che era contestato tra le parti, già alla data dellacancellazione dal registro delle imprese della compagine, il pagamentodella seconda rata da parte del fideiussore [OSCURATO:SOCIETA]. A confermadell’incertezza del credito sovveniva, altresì, il fatto che entrambe lecessioni del credito azionate in via monitoria recassero l’importo di euro74.680,00 e non quello di euro 67.150,00 corrispondente alla secondarata.3.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato la decisione del Tribunale di Pesaro, làdove era stata dichiarata inammissibile la domanda subordinata diriconoscimento in capo agli ex soci di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. della qualità dititolari del credito in virtù della successione seguita all’estinzione dellacompagine. Al riguardo la Corte d’appello si è così espressa:Pag. 8 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026“l’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbito il secondomotivo riferito alla declaratoria di inammissibilità della domandasubordinata per diversità della causa petendi”.La corte d’appello a pagina 8 (capoversi quarto e quinto) ha cosìscritto: “Del resto, a parte la previsione normativa ed in assenza di altrecircostanze idonee a far sospettare l’alterazione o la falsità materiale oideologica del documento, appare alla Corte del tutto normale che il socio-liquidatore di una società, nell’imminenza della conclusione dellaliquidazione e della cancellazione della società, ceda ai soci (ai quali lostesso credito sarebbe pervenuto pro quota in sede di bilancio finale diliquidazione o all’esito della cancellazione della società), cioè a sé stesso eagli altri due soci, un credito della società insorto 11 anni prima ed ancorada recuperare. È infatti errato sostenere che la mera cancellazione dellasocietà integri un negozio di remissione del debito che, quale causa diestinzione dell’obbligazione, presuppone che la volontà abdicativa delcreditore risulti in modo espresso ed inequivoco (per una ricostruzionecomplessiva dell’istituto vds. Cass. n. 3136/2021), ma in senso contrariodeporrebbero già i solleciti ad adempiere inoltrati per conto della societàpoi cancellata”.Quanto enunciato dalla corte, dopo aver ritenuto che il primocontratto di cessione del credito fosse munito di data certa, al più riferibileal 10.10.2013, data di estinzione di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per intervenutacancellazione dal registro delle imprese, non esprime una ratio decidendi,ma una argomentazione ad abundantiam, rispetto alla quale la censurasvolta deve ritenersi priva di interesse, poiché essa, in quanto priva dieffetti giuridici, non ha determinato alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (v., Cass., sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass., sez. I, 8giugno 2022, n. 18429; Cass., sez. 6-II, 11 marzo 2022, n. 7995; Cass.,sez. I, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n.22380).Pag. 9 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/20264. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.Si duole dell’omessa pronuncia da parte della corte d’appellosull’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell’art.2948, n. 4, cod. civ. svolta tanto in primo grado, quanto in appello5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2948, n. 4,cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., peraver omesso la Corte d’appello ogni valutazione in merito all’eccezione diprescrizione quinquennale degli interessi.6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.6.1. In relazione alla denuncia di mancata pronuncia sull’eccezione diprescrizione degli interessi ex art. 2948, n. 4, cod. civ., di cui al terzomotivo, sollevata sia in sede di appello, sia in primo grado al momentodell’opposizione, deve essere ricordato che non sussiste il vizio di omessoesame di un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risultiincompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa attorea. Intale contesto, deve ritenersi intervenuta una implicita pronunzia di rigettodell'eccezione medesima superata e travolta dalla incompatibile soluzionedi un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza(v., Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez. III, 6 novembre2020, 24953).Conseguentemente, il mancato esame della detta eccezione puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di unanorma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazionedi legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo dilegittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulladecisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (v., Cass.,sez. III, 6 novembre 2020, n. 24593; Cass., sez. 6-II, 14 marzo 2018, n.6174; Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14486).Pag. 10 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026Nella specie la corte d’appello ha accolto l’eccezione relativa agliinteressi al 5%, dando atto che, diversamente dal contratto di cessione diazienda redatto mediante scrittura privata autenticata, analogadeterminazione per iscritto mancava quanto agli interessi superiori altasso legale ex art. 1284, comma primo, cod. civ. La decisione implicita,costituente il necessario antecedente logico-giuridico per l’accoglimentodell’eccezione relativa agli interessi superiori al tasso legale, è data dalrigetto di quella relativa alla prescrizione breve quinquennale, là dove laCorte d’appello ha disposto la condanna al pagamento del capitale residuorisultante dall’atto di cessione d’azienda (euro 67.150,00), “oltre interessilegali dalla messa in mora al saldo effettivo”. La censura, pertanto, è stataformulata irritualmente nei termini di violazione del principio dicorrispondenza del chiesto al pronunciato, mentre l’eccezione in questionerisulta incompatibile con la decisione adottata dal giudice di merito e ilrelativo percorso motivazionale.6.2. La censura alla base del quarto motivo si colloca fuori dal paradigmadell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale postula lasussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, non considerato dal giudice del gravame.La ricorrente non ha indicato «il fatto omesso», dovendo intendersiper tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico– naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass.,sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n.2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma ha articolato unadoglianza che si risolve nella mera prospettazione dell’eccezione diprescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Pag. 11 di 12Numero registro generale 15890/2023Numero sezionale 4569/2025Numero di raccolta generale 12276/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.800,00(di cui euro 6.600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 12 di 12
Decreto Cassazione n. 12276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris